CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 1969
Cassazione n. 10350/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/09/1969 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40702/2023 R.G. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge con un primo motivo in relazione all'utiliz- zabilità dell'accertamento dello stato di ebbrezza in relazione al mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., con un secondo motivo alla mancata corre- lazione tra accusa e sentenza e con un terzo, all'intervenuta prescrizione del reato in contestazione già prima della sentenza di secondo grado. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Assorbente risulta il motivo afferente all'intervenuta prescrizione del reato già prima della sentenza oggi impugnata, che pertanto va annullata senza rinvio per l'estinzione del reato. A tale pronuncia può e deve addivenirsi in quanto il ricorrente ha proposto uno specifico motivo afferente all'intervenuta prescrizione (Sez. U.. n. 12602 del 17/12/2015 dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Riscontrata ex actis la mancanza di periodi di sospensione della prescrizione, al 23/11/2020 risulta infatti decorso per il delitto in imputazione il termine pre- scrizionale massimo di cinque anni per il reato contravvenzionale di cui all'art. 186 cod. strada. Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura l'evidenza della prova che consentirebbe l'adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizione. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il C nsigliere este ore Il P1