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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2020

Cassazione n. 36515/2021

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro, quale Giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il vincolo della continuazione invocato in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai numeri 1- 23 della sua richiesta, fatta eccezione per la sola decisione di cui al numero 12, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in diciassette anni, un mese di reclusione e 8.450,00 euro di multa.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, commi primo e secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Giudice dell'esecuzione catanzarese, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato al condannato, aveva applicato a titolo di continuazione una pena superiore al triplo di quella stabilita per il più grave reato di cui alla sentenza indicata al n. 11 dell'istanza presupposta, quantificata in quattro anni e due mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva quantificato la pena irrogata al ricorrente in diciassette anni, un mese di reclusione e 8.450,00 euro di multa, senza considerare che per una parte dei reati giudicati con le sentenze irrevocabili presupposte si era proceduto ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso di specie, occorreva procedere alla rideterminazione dell'intero trattamento sanzionatorio irrogato, tenendo conto delle frazioni applicate al condannato in sede di pattegg ia mento.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi fondato, nei termini di seguito indicati.

2. Deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, commi primo e secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Giudice dell'esecuzione catanzarese, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a Mazzaferro, aveva applicato a titolo di continuazione una pena superiore al triplo di quella stabilita per il più grave reato di cui alla sentenza indicata al n. 11 dell'istanza presupposta, quantificata in quattro anni e due mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa.

Osserva il Collegio che, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato al condannato, la Corte di appello di Catanzaro individuava quale reato più grave, su cui calcolare la pena base, il delitto giudicato con la sentenza di cui al n. 11 dell'istanza presupposta, per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa.

Su questa pena base, veniva applicato all'istante, a titolo di continuazione, l'aumento di centoquindici mesi di reclusione e 3.450,00 euro per i delitti di ricettazione e l'ulteriore aumento di quaranta mesi e 1.000,00 euro di multa per i residui reati.

Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito, il Giudice dell'esecuzione catanzarese rideterminava la pena irrogata a titolo di continuazione a Mazzaferro in palese violazione del combinato disposto degli artt. 81, commi primo e secondo, cod. proc, pen., e 671 cod. proc. pen., atteso che, applicava un aumento di pena per i reati satellite superiore alla misura del triplo della pena base, quantificata nei termini sopra indicati.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni unite, secondo cui: «Nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen.» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073- 01) Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Parimenti fondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva quantificato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in diciassette anni, un mese di reclusione e 8.450,00 euro di multa, senza considerare che, per una parte dei reati giudicati con le sentenze irrevocabili presupposte, si era proceduto ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che occorreva procedere a una rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio, tenendo conto delle frazioni applicate al condannato in sede di patteggiamento.

Osserva il Collegio che, sebbene l'art. 671 cod. proc. pen. non richiami i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., posto che la rideterminazione della pena opera su una comminatoria che ha già visto applicati in sede di cognizione tali parametri, il giudice ha pur sempre il dovere, nei limiti prefissati dallo stesso art.671 cod. proc. pen., di esporre le sue ragioni, allo scopo di consentire al condannato di comprendere il percorso dosimetrico seguito in sede di rideterminazione della pena.

L'esposizione sintetica di tale percorso dosimetrico si rende indispensabile allo scopo di esplicitare non solo gli elementi che sono stati oggetto del ragionamento del giudice dell'esecuzione, ma anche i canoni dosimetrici adottati, onde consentire una valutazione unitaria e complessiva dei dati esaminati in sede esecutiva.

Basti, in proposito, richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244115-01).

A questi parametri ermeneutici il Giudice dell'esecuzione catanzarese non si conformava correttamente, atteso che sulla pena base di quattro anni, due mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, disponeva l'aumento, a titolo di continuazione, di centoquindici mesi di reclusione e 3.450,00 euro per i reati di ricettazione e di quaranta mesi e 1.000,00 euro di multa per gli ulteriori reati, senza fornire alcuna indicazione sulle ragioni per le quali si riteneva opportuno procedere alla rideterminazione della pena nei termini richiamati.

La necessità di una rivalutazione complessiva della pena applicata a Mazzaferro a titolo di continuazione, pertanto, impone di dare conto dell'entità dei singoli aumenti applicati per i reati satellite ex art. 81, comma primo e secondo, cod. proc. pen., enucleando le singoli frazioni sanzionatorie e distinguendo ulteriormente, in linea con quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, gli aumenti applicati per i reati giudicati con rito ordinario e quelli applicati per i reati giudicati con rito abbreviato.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso.

4. Queste ragioni impongono di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro, quale Giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il vincolo della continuazione invocato in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai numeri 1- 23 della sua richiesta, fatta eccezione per la sola decisione di cui al numero 12, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in diciassette anni, un mese di reclusione e 8.450,00 euro di multa. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, commi primo e secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Giudice dell'esecuzione catanzarese, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato al condannato, aveva applicato a titolo di continuazione una pena superiore al triplo di quella stabilita per il più grave reato di cui alla sentenza indicata al n. 11 dell'istanza presupposta, quantificata in quattro anni e due mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva quantificato la pena irrogata al ricorrente in diciassette anni, un mese di reclusione e 8.450,00 euro di multa, senza considerare che per una parte dei reati giudicati con le sentenze irrevocabili presupposte si era proceduto ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso di specie, occorreva procedere alla rideterminazione dell'intero trattamento sanzionatorio irrogato, tenendo conto delle frazioni applicate al condannato in sede di pattegg ia mento. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi fondato, nei termini di seguito indicati. 2. Deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, commi primo e secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Giudice dell'esecuzione catanzarese, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a Mazzaferro, aveva applicato a titolo di continuazione una pena superiore al triplo di quella stabilita per il più grave reato di cui alla sentenza indicata al n. 11 dell'istanza presupposta, quantificata in quattro anni e due mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa. Osserva il Collegio che, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato al condannato, la Corte di appello di Catanzaro individuava quale reato più grave, su cui calcolare la pena base, il delitto giudicato con la sentenza di cui al n. 11 dell'istanza presupposta, per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa. Su questa pena base, veniva applicato all'istante, a titolo di continuazione, l'aumento di centoquindici mesi di reclusione e 3.450,00 euro per i delitti di ricettazione e l'ulteriore aumento di quaranta mesi e 1.000,00 euro di multa per i residui reati. Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito, il Giudice dell'esecuzione catanzarese rideterminava la pena irrogata a titolo di continuazione a Mazzaferro in palese violazione del combinato disposto degli artt. 81, commi primo e secondo, cod. proc, pen., e 671 cod. proc. pen., atteso che, applicava un aumento di pena per i reati satellite superiore alla misura del triplo della pena base, quantificata nei termini sopra indicati. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni unite, secondo cui: «Nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen.» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073- 01) Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Parimenti fondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva quantificato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in diciassette anni, un mese di reclusione e 8.450,00 euro di multa, senza considerare che, per una parte dei reati giudicati con le sentenze irrevocabili presupposte, si era proceduto ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che occorreva procedere a una rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio, tenendo conto delle frazioni applicate al condannato in sede di patteggiamento. Osserva il Collegio che, sebbene l'art. 671 cod. proc. pen. non richiami i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., posto che la rideterminazione della pena opera su una comminatoria che ha già visto applicati in sede di cognizione tali parametri, il giudice ha pur sempre il dovere, nei limiti prefissati dallo stesso art.671 cod. proc. pen., di esporre le sue ragioni, allo scopo di consentire al condannato di comprendere il percorso dosimetrico seguito in sede di rideterminazione della pena. L'esposizione sintetica di tale percorso dosimetrico si rende indispensabile allo scopo di esplicitare non solo gli elementi che sono stati oggetto del ragionamento del giudice dell'esecuzione, ma anche i canoni dosimetrici adottati, onde consentire una valutazione unitaria e complessiva dei dati esaminati in sede esecutiva. Basti, in proposito, richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244115-01). A questi parametri ermeneutici il Giudice dell'esecuzione catanzarese non si conformava correttamente, atteso che sulla pena base di quattro anni, due mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, disponeva l'aumento, a titolo di continuazione, di centoquindici mesi di reclusione e 3.450,00 euro per i reati di ricettazione e di quaranta mesi e 1.000,00 euro di multa per gli ulteriori reati, senza fornire alcuna indicazione sulle ragioni per le quali si riteneva opportuno procedere alla rideterminazione della pena nei termini richiamati. La necessità di una rivalutazione complessiva della pena applicata a Mazzaferro a titolo di continuazione, pertanto, impone di dare conto dell'entità dei singoli aumenti applicati per i reati satellite ex art. 81, comma primo e secondo, cod. proc. pen., enucleando le singoli frazioni sanzionatorie e distinguendo ulteriormente, in linea con quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, gli aumenti applicati per i reati giudicati con rito ordinario e quelli applicati per i reati giudicati con rito abbreviato. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Queste ragioni impongono di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il