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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 05628/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30087-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 8684/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 11/10/2022.

Oggetto RIC. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.30087/2022 Cron.

Rep.

Ud.05/12/2023 CC Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.8684/2022 il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR per la Liguria, accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], diretto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dal Comune sull’istanza di mobilità avanzata dal ricorrente in riferimento al posto di Comandante della Polizia locale del Comune spezzino, con condanna dell’amministrazione a provvedere, avviando il relativo procedimento, con eventuale nomina di commissario ad acta, nonché all’annullamento dell’avviso pubblico e degli atti presupposti, con particolare riferimento alla DGC del 12 ottobre 2020, previa sospensione dell’efficacia e con condanna al risarcimento del danno.

Avverso detta decisione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo agli effetti di annullamento della delibera del 2020,nonché alla domanda di risarcimento dei danni richiesti dal Moretti.

Eccepiva altresì violazione ed eccesso del potere giurisdizionale per sconfinamento nel potere legislativo. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato.

La Procura Generale, con memoria, concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Si osserva preliminarmente che con atto del 20 novembre 2023 il ricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] comunicava la rinuncia al ricorso, formulata dal difensore munito di mandato speciale a tale effetto (allegato agli atti).

EmenueleMoretti, preso atto della rinuncia, comunicava di non aderire alla stessa, insistendo per la condanna del ricorrente alle spese di lite.

Ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., il processo deve essere dichiarato estinto.

Ritiene il Collegio che parte ricorrente debbaessere condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, nei confronti del controricorrente costituito Moretti, in ragione del principio di causalità della lite.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara estinto il processo.

Condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30087-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 8684/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 11/10/2022. Oggetto RIC. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.30087/2022 Cron. Rep. Ud.05/12/2023 CC Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.8684/2022 il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR per la Liguria, accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], diretto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dal Comune sull’istanza di mobilità avanzata dal ricorrente in riferimento al posto di Comandante della Polizia locale del Comune spezzino, con condanna dell’amministrazione a provvedere, avviando il relativo procedimento, con eventuale nomina di commissario ad acta, nonché all’annullamento dell’avviso pubblico e degli atti presupposti, con particolare riferimento alla DGC del 12 ottobre 2020, previa sospensione dell’efficacia e con condanna al risarcimento del danno. Avverso detta decisione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo agli effetti di annullamento della delibera del 2020,nonché alla domanda di risarcimento dei danni richiesti dal Moretti. Eccepiva altresì violazione ed eccesso del potere giurisdizionale per sconfinamento nel potere legislativo. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato. La Procura Generale, con memoria, concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Si osserva preliminarmente che con atto del 20 novembre 2023 il ricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] comunicava la rinuncia al ricorso, formulata dal difensore munito di mandato speciale a tale effetto (allegato agli atti). EmenueleMoretti, preso atto della rinuncia, comunicava di non aderire alla stessa, insistendo per la condanna del ricorrente alle spese di lite. Ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., il processo deve essere dichiarato estinto. Ritiene il Collegio che parte ricorrente debbaessere condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, nei confronti del controricorrente costituito Moretti, in ragione del principio di causalità della lite. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, dichiara estinto il processo. Condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del
Sentenza Cassazione n. 05628/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris