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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47305/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Ancona del 23.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] (cp,

1. Con sentenza del 4.3.2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa in danno della società [OSCURATO:PERSONA] spa e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.11 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali subordinando il beneficio della sospensione condizionale al pagamento della somma liquidata in favore della costituita parte civile;

2. la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato a lui ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha, nel contempo, confermato le statuizioni civili;

3. ricorre per cassazione l'Angelini tramite il difensore deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale: rileva che, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., i giudici di appello, nel prendere atto della intervenuta prescrizione del reato, sono tenuti, sia pure in via incidentale, ad accertare la responsabilità dell'imputato; segnala che la accessorietà della domanda civile rispetto all'accertamento penale è assoluta nel giudizio di primo grado e relativa in grado di appello in quanto, in presenza della parte civile, la sopravvenuta estinzione del reato impone che siano esaminati i motivi di gravame articolati dall'imputato al fine di decidere sulla domanda risarcitoria; tanto premesso, osserva, a tal proposito, che la difesa, con l'atto di appello, aveva lamentato la inopinata revoca della testimonianza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], richiesta dalla difesa e già ammessa dal Tribunale, e che la Corte di appello ha tuttavia ritenuto di non dover assumere formulando una non consentita prognosi sulla rilevanza del suo contributo dichiarativo; sottolinea come, dalla lettura della sentenza di appello, risulti che gli atti del processo sono stati solo sommariamente o per nulla esaminati dal giudice di appello che ha reso una motivazione non coerente con gli elementi acquisiti e richiama, in particolare, il passo della sentenza impugnata relativo alla mail asseritamente trasmessa dalla figlia del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] con allegato il provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate e, sempre con riguardo a tale circostanza, l'omessa considerazione della deposizione del teste di pG [OSCURATO:PERSONA];

3. la Procura Generale aveva trasmesso le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: aveva sostenuto che non sussiste il lamentato vizio di motivazione atteso che il provvedimento ha evidenziato compiutamente gli aspetti fattuali della condotta del ricorrente posti alla base della conferma del punto della sentenza impugnata riguardante le statuizioni civili, a seguito della constatazione dell'intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del delitto di truffa pluriaggravata perché "... essendo commercialista della ditta [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] di Fabriano, denunciava, mediante l'agenzia FARINA- GREGORI di Fabriano, alla SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] di Torino (...) di avere causato per negligenza l'invio alla propria assistita dell'atto di contestazione ... della Agenzia delle Entrate di Ancona (avente ad oggetto il mancato invio telematico di due lettere di intento riferite ai clienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), motivo per cui la suddetta A.E. aveva comminato alla [OSCURATO:PERSONA] la sanzione di euro 1.518.667,20; in séguito a tale denuncia, ottenuta l'apertura della pratica assicurativa ... ed il quietanziamento, al netto della franchigia e mediante bonifico, della somma di euro 475.000, ometteva tuttavia fraudolentemente di comunicare alla suindicata Compagnia di Assicurazioni che, in data successiva all'indennizzo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto deduzioni difensive, in accoglimento delle quali la A.E. di Ancona aveva dimezzato l'importo inizialmente contestato e la stessa ditta aveva così provveduto al pagamento della sanzione ridotta di euro 253.111,00; mediante artifizi e raggiri, costituiti altresì dal fatto di essere rimasto silente rispetto agli inviti rivoltigli dall'assicurazione di dimostrare l'avvenuto riversamento della somma interamente riscossa, induceva in errore la [OSCURATO:PERSONA] e si procurava un ingiusto profitto pari ad euro 221.889,00".

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ricostruito la vicenda a partire dall'accertamento operato da personale della Guardia di Finanza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] seguito, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla contestazione avente ad oggetto un importo di euro 1.518.667,20 ridotta ad euro 506.222,23 in caso di pagamento entro 60 giorni; la [OSCURATO:PERSONA] aveva tempestivamente (in data 3.10.2011) contestato il fatto all'Angelini, suo commercialista, chiamato a risponderne a titolo di responsabilità professionale e che, dal canto suo, in data 6.10.2011 aveva attivato la polizza assicurativa stipulata per questo genere di "sinistri" con la [OSCURATO:PERSONA].Pressoché contestualmente, il 24.11.2011 la [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto alla Agenzia delle Entrate le proprie deduzioni difensive materialmente redatte dall'Angelini che, parzialmente accolte, avrebbero comportato, in data 5.11.2012, la adozione di un nuovo provvedimento con sanzione ridimensionata sino ad euro 759.000, ridotta ad euro 253.000 in caso di pagamento nel termine di 60 giorni.

Con mai! del 16.11.2012, secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato all'Angelini il nuovo importo allegando anche il provvedimento della A.E., salvo poi inviare al professionista una comunicazione formale con raccomandata del 3.12.2012.

Se non ché, in data 22.11.2012, l'Angelini aveva concluso, con la [OSCURATO:PERSONA], l'atto di liquidazione e transazione sulla base della somma (derivante dalla contestazione originaria ed al netto della franchigia) di euro 475.000 procedendo, poi, in data 18.12.2012, ad accreditarne euro 253.000 alla [OSCURATO:PERSONA] che, il successivo [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe provveduto al saldo in favore della Agenzia delle Entrate.

In definitiva, quindi, all'odierno ricorrente si era ascritto di aver definito il proprio rapporto con la società assicuratrice sulla scorta della denuncia formulata in base alla originaria contestazione tacendo che, nel frattempo, questa era stata sostanziosamente ridotta; in tal modo, ed in maniera fraudolenta, il ricorrente avrebbe ottenuto la maggior somma di euro 475.000 di cui soltanto euro 253.000 sarebbero state "girate" alla [OSCURATO:PERSONA].

2. La difesa dell'Angelini, già sviluppata in primo grado e ribadita con l'atto di appello, era stata nel senso che, quando egli aveva definito il proprio rapporto con la [OSCURATO:PERSONA], non aveva saputo della adozione di un nuovo provvedimento da parte della Agenzia delle Entrate sicché aveva sottoscritto l'atto di liquidazione e transazione sulla somma oggetto della contestazione originaria ma assumendo, anche, il rischio di un esborso maggiore rispetto a quanto "coperto" dalla polizza.

3. La Corte di appello ha disatteso la tesi difensiva con argomentazioni tipicamente "in fatto" e che, in quanto non manifestamente illogiche ovvero viziate da un effettivo travisamento della prova, non possono formare oggetto di censure in questa sede.

Già il Tribunale, invero, aveva sostenuto che l'Angelini, quando aveva sottoscritto l'atto di liquidazione e transazione, era in realtà già a conoscenza dell'accordo tra la BRUNEN e l'Agenzia delle Entrate; aveva in tal senso valorizzato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], figlia del titolare della [OSCURATO:PERSONA], che 4 a aveva riferito non soltanto di aver spedito la mali al professionista ma di averlo contattato direttamente per sapere quanto tempo sarebbe passato perché la somma fosse liquidata; aveva sottolineato che la Menghini era un teste assolutamente attendibile perché chiara, precisa ed estranea ad ogni diretto interesse nella vicenda.

Nell'atto di appello, la difesa aveva fatto presente che la Menghini, sentita nel corso delle indagini preliminari, non aveva fatto cenno ad una mail ma soltanto alla raccomandata del 3.12.2012 con cui aveva notiziato l'Angelini della riduzione della sanzione; aveva anche spiegato che la mali, prodotta dalla difesa della costituita parte civile, mancava della indicazione dell'esistenza di un allegato in quanto forse non scannerizzato ed aveva anzi spiegato che in tal senso aveva riferito anche il teste di PG; da ultimo, aveva sottolineato che la mail era stata inviata a "Diego" e, per conoscenza, a "Jaco", i due figli dell'Angelini che esercitano una loro autonoma attività professionale.

Come accennato, la Corte di appello ha preso in esame la ricostruzione difensiva richiamando la deposizione della Menghini ed affermando che la mai! del 16.11.2012 aveva sicuramente un allegato (perché vi era il relativo "flag") ed era stata inviata non soltanto ai figli ma allo studio dell'Angelini che era comune come si ricava dalle parole della Carletti, che aveva potuto riferire sia dell'attività del padre che di costoro.

Per altro verso, con argomentazione del tutto lineare dal punto di vista logico, ha spiegato che, essendo stato proprio l'Angelini colui che aveva redatto la memoria difensiva che aveva consentito alla ditta di vedersi sostanziosamente ridotto l'importo dovuto, è del tutto irragionevole immaginare che il ricorrente avesse definito il proprio rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] senza prima accertarsi della sorte dell'istanza di revisione che era stata inoltrata alla Agenzia delle Entrate.

D'altra parte, il rilievo difensivo secondo cui l'Angelini avrebbe sottoscritto la transazione e quietanza con [OSCURATO:PERSONA] assumendo il rischio di vedersi costretto a pagare l'eventuale maggior somma derivante dalla mancata accettazione della proposta da parte della Agenzia delle Entrate è fondato, purtuttavia, sul presupposto fattuale che la liquidazione e transazione fosse intervenuta senza che egli conoscesse la sorte della richiesta di definizione e revisione poiché, in caso contrario, egli sarebbe stato in realtà consapevole di non correre nessun rischio e, anzi, di ottenere una somma di gran lunga superiore rispetto a quella che avrebbe dovuto "girare" a titolo risarcitorio alla [OSCURATO:PERSONA].Detto questo, e passando in rassegna le censure articolate in questa sede, rileva il collegio che quella relativa alla mancata escussione del teste Menicacci è manifestamente infondata avendo la Corte di appello, sia pur sinteticamente (cfr., pag. 6 della sentenza), comunque motivato sul rigetto della richiesta difensiva non già attraverso una prognosi sul tenore delle dichiarazioni che costui avrebbe potuto rendere ma, correttamente, sulla (ir)rilevanza delle circostanze su cui la difesa lo aveva indicato.

Quanto ai rilievi relativi alle dichiarazioni rese dalla Menghini nel corso delle indagini preliminari, è pacifico che essi non possono avere alcuna cittadinanza in questa sede non risultando che abbiano formato oggetto di rituale contestazione nel corso del dibattimento.

Stessa sorte, invero, deve seguire il riferimento difensivo alle parole del teste di PG di cui la difesa assume, in definitiva, il travisamento omettendone, tuttavia, la rituale allegazione (cfr., Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Massaro, Rv. 253017 - 01, secondo cui il principio di autosufficienza il ricorso in cassazione impone che, denunciando il vizio di travisamento di una prova testimoniale, il ricorso, dopo aver indicato la citazione saliente della prova operata dai giudici di merito, riporti, inserendola nel corpo del ricorso, la riproduzione xerografica dello stralcio della trascrizione della testimonianza medesima, in modo da consentire l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto; cfr, anche, Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01, in cui la Corte ha ribadito che, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati; cfr., da ultimo, Sez. 2 - , n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01, che, dal canto suo, ha opportunamente chiarito che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della 7/( somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

L'Angelini va anche condannato alla rifusione delle spese sostenute, in questo grado di giudizio, dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate, alla luce della notula allegata, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Ancona del 23.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] (cp, 1. Con sentenza del 4.3.2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa in danno della società [OSCURATO:PERSONA] spa e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.11 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali subordinando il beneficio della sospensione condizionale al pagamento della somma liquidata in favore della costituita parte civile; 2. la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato a lui ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha, nel contempo, confermato le statuizioni civili; 3. ricorre per cassazione l'Angelini tramite il difensore deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale: rileva che, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., i giudici di appello, nel prendere atto della intervenuta prescrizione del reato, sono tenuti, sia pure in via incidentale, ad accertare la responsabilità dell'imputato; segnala che la accessorietà della domanda civile rispetto all'accertamento penale è assoluta nel giudizio di primo grado e relativa in grado di appello in quanto, in presenza della parte civile, la sopravvenuta estinzione del reato impone che siano esaminati i motivi di gravame articolati dall'imputato al fine di decidere sulla domanda risarcitoria; tanto premesso, osserva, a tal proposito, che la difesa, con l'atto di appello, aveva lamentato la inopinata revoca della testimonianza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], richiesta dalla difesa e già ammessa dal Tribunale, e che la Corte di appello ha tuttavia ritenuto di non dover assumere formulando una non consentita prognosi sulla rilevanza del suo contributo dichiarativo; sottolinea come, dalla lettura della sentenza di appello, risulti che gli atti del processo sono stati solo sommariamente o per nulla esaminati dal giudice di appello che ha reso una motivazione non coerente con gli elementi acquisiti e richiama, in particolare, il passo della sentenza impugnata relativo alla mail asseritamente trasmessa dalla figlia del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] con allegato il provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate e, sempre con riguardo a tale circostanza, l'omessa considerazione della deposizione del teste di pG [OSCURATO:PERSONA]; 3. la Procura Generale aveva trasmesso le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: aveva sostenuto che non sussiste il lamentato vizio di motivazione atteso che il provvedimento ha evidenziato compiutamente gli aspetti fattuali della condotta del ricorrente posti alla base della conferma del punto della sentenza impugnata riguardante le statuizioni civili, a seguito della constatazione dell'intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del delitto di truffa pluriaggravata perché "... essendo commercialista della ditta [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] di Fabriano, denunciava, mediante l'agenzia FARINA- GREGORI di Fabriano, alla SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] di Torino (...) di avere causato per negligenza l'invio alla propria assistita dell'atto di contestazione ... della Agenzia delle Entrate di Ancona (avente ad oggetto il mancato invio telematico di due lettere di intento riferite ai clienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), motivo per cui la suddetta A.E. aveva comminato alla [OSCURATO:PERSONA] la sanzione di euro 1.518.667,20; in séguito a tale denuncia, ottenuta l'apertura della pratica assicurativa ... ed il quietanziamento, al netto della franchigia e mediante bonifico, della somma di euro 475.000, ometteva tuttavia fraudolentemente di comunicare alla suindicata Compagnia di Assicurazioni che, in data successiva all'indennizzo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto deduzioni difensive, in accoglimento delle quali la A.E. di Ancona aveva dimezzato l'importo inizialmente contestato e la stessa ditta aveva così provveduto al pagamento della sanzione ridotta di euro 253.111,00; mediante artifizi e raggiri, costituiti altresì dal fatto di essere rimasto silente rispetto agli inviti rivoltigli dall'assicurazione di dimostrare l'avvenuto riversamento della somma interamente riscossa, induceva in errore la [OSCURATO:PERSONA] e si procurava un ingiusto profitto pari ad euro 221.889,00". 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ricostruito la vicenda a partire dall'accertamento operato da personale della Guardia di Finanza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] seguito, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla contestazione avente ad oggetto un importo di euro 1.518.667,20 ridotta ad euro 506.222,23 in caso di pagamento entro 60 giorni; la [OSCURATO:PERSONA] aveva tempestivamente (in data 3.10.2011) contestato il fatto all'Angelini, suo commercialista, chiamato a risponderne a titolo di responsabilità professionale e che, dal canto suo, in data 6.10.2011 aveva attivato la polizza assicurativa stipulata per questo genere di "sinistri" con la [OSCURATO:PERSONA].Pressoché contestualmente, il 24.11.2011 la [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto alla Agenzia delle Entrate le proprie deduzioni difensive materialmente redatte dall'Angelini che, parzialmente accolte, avrebbero comportato, in data 5.11.2012, la adozione di un nuovo provvedimento con sanzione ridimensionata sino ad euro 759.000, ridotta ad euro 253.000 in caso di pagamento nel termine di 60 giorni. Con mai! del 16.11.2012, secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato all'Angelini il nuovo importo allegando anche il provvedimento della A.E., salvo poi inviare al professionista una comunicazione formale con raccomandata del 3.12.2012. Se non ché, in data 22.11.2012, l'Angelini aveva concluso, con la [OSCURATO:PERSONA], l'atto di liquidazione e transazione sulla base della somma (derivante dalla contestazione originaria ed al netto della franchigia) di euro 475.000 procedendo, poi, in data 18.12.2012, ad accreditarne euro 253.000 alla [OSCURATO:PERSONA] che, il successivo [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe provveduto al saldo in favore della Agenzia delle Entrate. In definitiva, quindi, all'odierno ricorrente si era ascritto di aver definito il proprio rapporto con la società assicuratrice sulla scorta della denuncia formulata in base alla originaria contestazione tacendo che, nel frattempo, questa era stata sostanziosamente ridotta; in tal modo, ed in maniera fraudolenta, il ricorrente avrebbe ottenuto la maggior somma di euro 475.000 di cui soltanto euro 253.000 sarebbero state "girate" alla [OSCURATO:PERSONA]. 2. La difesa dell'Angelini, già sviluppata in primo grado e ribadita con l'atto di appello, era stata nel senso che, quando egli aveva definito il proprio rapporto con la [OSCURATO:PERSONA], non aveva saputo della adozione di un nuovo provvedimento da parte della Agenzia delle Entrate sicché aveva sottoscritto l'atto di liquidazione e transazione sulla somma oggetto della contestazione originaria ma assumendo, anche, il rischio di un esborso maggiore rispetto a quanto "coperto" dalla polizza. 3. La Corte di appello ha disatteso la tesi difensiva con argomentazioni tipicamente "in fatto" e che, in quanto non manifestamente illogiche ovvero viziate da un effettivo travisamento della prova, non possono formare oggetto di censure in questa sede. Già il Tribunale, invero, aveva sostenuto che l'Angelini, quando aveva sottoscritto l'atto di liquidazione e transazione, era in realtà già a conoscenza dell'accordo tra la BRUNEN e l'Agenzia delle Entrate; aveva in tal senso valorizzato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], figlia del titolare della [OSCURATO:PERSONA], che 4 a aveva riferito non soltanto di aver spedito la mali al professionista ma di averlo contattato direttamente per sapere quanto tempo sarebbe passato perché la somma fosse liquidata; aveva sottolineato che la Menghini era un teste assolutamente attendibile perché chiara, precisa ed estranea ad ogni diretto interesse nella vicenda. Nell'atto di appello, la difesa aveva fatto presente che la Menghini, sentita nel corso delle indagini preliminari, non aveva fatto cenno ad una mail ma soltanto alla raccomandata del 3.12.2012 con cui aveva notiziato l'Angelini della riduzione della sanzione; aveva anche spiegato che la mali, prodotta dalla difesa della costituita parte civile, mancava della indicazione dell'esistenza di un allegato in quanto forse non scannerizzato ed aveva anzi spiegato che in tal senso aveva riferito anche il teste di PG; da ultimo, aveva sottolineato che la mail era stata inviata a "Diego" e, per conoscenza, a "Jaco", i due figli dell'Angelini che esercitano una loro autonoma attività professionale. Come accennato, la Corte di appello ha preso in esame la ricostruzione difensiva richiamando la deposizione della Menghini ed affermando che la mai! del 16.11.2012 aveva sicuramente un allegato (perché vi era il relativo "flag") ed era stata inviata non soltanto ai figli ma allo studio dell'Angelini che era comune come si ricava dalle parole della Carletti, che aveva potuto riferire sia dell'attività del padre che di costoro. Per altro verso, con argomentazione del tutto lineare dal punto di vista logico, ha spiegato che, essendo stato proprio l'Angelini colui che aveva redatto la memoria difensiva che aveva consentito alla ditta di vedersi sostanziosamente ridotto l'importo dovuto, è del tutto irragionevole immaginare che il ricorrente avesse definito il proprio rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] senza prima accertarsi della sorte dell'istanza di revisione che era stata inoltrata alla Agenzia delle Entrate. D'altra parte, il rilievo difensivo secondo cui l'Angelini avrebbe sottoscritto la transazione e quietanza con [OSCURATO:PERSONA] assumendo il rischio di vedersi costretto a pagare l'eventuale maggior somma derivante dalla mancata accettazione della proposta da parte della Agenzia delle Entrate è fondato, purtuttavia, sul presupposto fattuale che la liquidazione e transazione fosse intervenuta senza che egli conoscesse la sorte della richiesta di definizione e revisione poiché, in caso contrario, egli sarebbe stato in realtà consapevole di non correre nessun rischio e, anzi, di ottenere una somma di gran lunga superiore rispetto a quella che avrebbe dovuto "girare" a titolo risarcitorio alla [OSCURATO:PERSONA].Detto questo, e passando in rassegna le censure articolate in questa sede, rileva il collegio che quella relativa alla mancata escussione del teste Menicacci è manifestamente infondata avendo la Corte di appello, sia pur sinteticamente (cfr., pag. 6 della sentenza), comunque motivato sul rigetto della richiesta difensiva non già attraverso una prognosi sul tenore delle dichiarazioni che costui avrebbe potuto rendere ma, correttamente, sulla (ir)rilevanza delle circostanze su cui la difesa lo aveva indicato. Quanto ai rilievi relativi alle dichiarazioni rese dalla Menghini nel corso delle indagini preliminari, è pacifico che essi non possono avere alcuna cittadinanza in questa sede non risultando che abbiano formato oggetto di rituale contestazione nel corso del dibattimento. Stessa sorte, invero, deve seguire il riferimento difensivo alle parole del teste di PG di cui la difesa assume, in definitiva, il travisamento omettendone, tuttavia, la rituale allegazione (cfr., Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Massaro, Rv. 253017 - 01, secondo cui il principio di autosufficienza il ricorso in cassazione impone che, denunciando il vizio di travisamento di una prova testimoniale, il ricorso, dopo aver indicato la citazione saliente della prova operata dai giudici di merito, riporti, inserendola nel corpo del ricorso, la riproduzione xerografica dello stralcio della trascrizione della testimonianza medesima, in modo da consentire l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto; cfr, anche, Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01, in cui la Corte ha ribadito che, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati; cfr., da ultimo, Sez. 2 - , n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01, che, dal canto suo, ha opportunamente chiarito che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della 7/( somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. L'Angelini va anche condannato alla rifusione delle spese sostenute, in questo grado di giudizio, dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate, alla luce della notula allegata, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione
Sentenza Cassazione n. 47305/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris