CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 08854/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 del TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Lucca applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), e all'art. 186, comma 7, c.d.s. (capo 2). 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 186 c.d.s., 143 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non risultando che al Rachidi sia stato effettuato l'avviso di cui all'art.114 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Invero, l'art. 448, comma-2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dal motivo di ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore I