CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 25000/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15432/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 1754/2017depositata il 18/04/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso avverso due cartelle di pagamento, affermando l'inesistenza della notifica perché eseguita con le forme dell'assolutamente irreperibile, rispetto a quelle del momentaneamente assente. I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, anche sull'assunto che egli non aveva impugnato gli atti successivi nei termini, né tantomeno congiuntamente all'atto presupposto. Nelle more, il contribuente rinunciava alle doglianze relative ad una delle due cartelle. Avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dal contribuente avverso la prima sentenza anch’essa a lui sfavorevole ricorre [OSCURATO:PERSONA] a due mezzi cassatori, c ui replica con controricorsoADER-Agenzia delle entrate-riscossione. Il ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Vengono proposti due motivi di ricorso. In via pregiudiziale di rito occorre esaminare l'eccezione di parte contribuente, laddove afferma la tardività delle difese erariali. Dall’esame dei documenti, risulta che il plico con il ricorso per cassazione sia stato ritirato il giorno 12 giugno 2017, mentre il controricorso è stato portato alla notifica il giorno 1° agosto 2017, ben oltre i quaranta giorni, fissato dall’art. 370 del codice di rito civile. Pertanto, il controricorso è tardivo e va dichiarato inammissibile. Con il primo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 137, 138, 139, 140, 143 e 148 dello stesso codice di rito, nonché dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973. In altre parole, si prospetta l’inesistenza d ella notifica della cartella di pagamento perché è avvenuta secondo le formule dell’assolutamente irreperibile o trasferito, rispetto a quelle del momentaneamente assente. Se ne desume l'inesistenza della notifica, contestando gli assunti delle sentenze dei gradi di merito. Il motivo non può essere accolto, poiché si ha inesistenza della notifica quando non vi sia alcun collegamento fra il luogo della notificazione ed il destinatario della stessa (Cass. II, n. 25350/2009; Cass. I, n. 16759/2011). Correttamente i collegi di merito e, per quanto qui interessa, la sentenza in scrutinio hanno rilevato, con argomentazione e accertamento in fatto che non risultano censurati con il ricorso, la sanabilità del vizio e quindi la conoscibilità dell'atto, pervenuto nella sfera del contribuente, avvenuta -come accertato in fatto- fra il luglio 2014 ed il febbraio 2015. Donde il contribuente avrebbe dovuto, quantomeno, impugnare la cartella presupposta in uno con gli atti successivi (Cass. S.U. n. 13913/2017; S.U. n. 17126/2018). Né, come si dirà, può valere l'affermazione che la scadenza degli atti esecutivi possa fare risorgere il termine di impugnazione autonoma della cartella, ormai irrimediabilmente spirato. Il primo motivo è,pertant,o infondato se non inammissibile . Con il secondo motivo si prospetta censura i sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 50, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973 e per violazione dell'articolo 24 della Costituzione repubblicana. Nella sostanza, si lamenta l'impossibilità di poter ricorrere direttamente avverso la cartella di pagamento, una volta perenti i termini di cui all'articolo 50 precitato cioè quando l'avviso di mora perde efficacia ovvero decorsi 180 giorni dalla sua notifica. Il motivo non può essere accolto. Ed infatti, esso mira surrettiziamente a fare rivivere un termine di impugnazione ormai irrimediabilmente spirato. È vero che questa Corte -in un'ottica di efficacia della tutela giurisdizionale- ha sempre interpretato estensivamente l'articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili, com’è pur vero che è stata consentita l'impugnazione dell'atto ignoto nel termine di impugnazione dell'atto noto immediatamente susseguente. In questo caso, la cartella esattoriale la cui notifica equivale anche a notifica del ruolo, non è stata impugnata in uno con l'avviso di mora, né lo è stata, autonomamente, entro il termine d'impugnazione di quell'atto, a prescindere dalla scelta di non impugnare l'avviso di mora. Resta quindi preclusa ogni impugnazione dell'atto precedente (asseritamente sconosciuto), una volta che sia scaduto il termine di impugnazione dell'atto successivo a prescindere che quest'ultimo sia stato o meno impugnato (cfr. ancora S.U. n. 13913/2017). Viene infatti in rilievo un dovere di diligenza del contribuente della tempestività di impugnazione degli atti, avverso i quali ha delle ragioni da prospettare con riguardo alla loro legittimità. In conclusione il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di tempestiva attività difensiva del patrono erariale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i