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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 23164/2026

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1940:avverso il decreto del 28/01/2026 della Corte di appello di Catania;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdei ricorsi;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto del Tribunale di Caltanissetta del 16/07/2015 (confermatodal decreto della Corte di appello di Caltanissetta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il23/10/2017) è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura diprevenzione patrimoniale della confisca.

Con il suddetto provvedimento i Giudicidi merito, ritenuta la pericolosità sociale cd qualificata dell’[OSCURATO:PERSONA], hannodisposto la confisca di prevenzione anche di una serie di beni formalmenteintestati ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultima sorella diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]), ma di fatto riconducibili al proposto, in quanto il valore di talicespiti risultava sproporzionato alle condizioni economiche e ai redditi leciti diquest'ultimo.Il 19/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali terzi interessati,hanno avanzato, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs n. 159 del 2011, istanza direvocazione della confisca in relazione ai beni di loro proprietà, deducendo che laex collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sentita dal difensore degli istanti il01/07/2024 nell’ambito di indagini difensive, aveva ritrattato le dichiarazioniprecedentemente rese e utilizzate ai fini della adozione della misura diprevenzione, nelle quali aveva riferito che i beni oggetto di confisca purformalmente intestati ai due coniugi erano in realtà del proposto.

La difesa degliistanti ha quindi dedotto che si era in presenza di una prova nuova sopravvenutache giustificava la revisione del giudizio che aveva condotto alla misura ablatoria.Con decreto del 28/01/2026 la Corte di appello di Catania ha rigettatol’istanza di revocazione.2.

Avverso quest'ultimo provvedimento hanno proposto ricorso percassazione i due istanti, tramite il loro difensore, deducendo un unico (articolato)motivo che di seguito si enuncia nei limiti strettamente necessari allamotivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.La difesa dei ricorrenti lamenta: a) che la Corte di appello di Catania hasottovalutato le nuove dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] che pure erano state “unelemento di non poco momento” al fine di adottare il provvedimento ablatorio,ed in particolare per ritenere che i beni confiscati fossero stati fittiziamenteintestati agli odierni ricorrenti; b) che i Giudici di merito hanno omesso diinstaurare il contraddittorio con il proposto ([OSCURATO:PERSONA]) e conl'Agenzia dei [OSCURATO:PERSONA]; c) che si è altresì omesso di disporre, non solol'audizione della [OSCURATO:PERSONA], ma anche una nuova perizia contabile (finalizzata adaccertare le capacità economiche dei terzi interessati e del proposto); d) cherisultano erronee le conclusioni cui i Giudici della revocazione sono giunti ancheper quanto riguarda l'indisponibilità in capo ai ricorrenti di risorse sufficienti perl'acquisto dei beni confiscati e quindi in ordine alla riconducibilità degli stessi alproposto.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, ai sensi dell'art. 611. comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni.1.

Giova premettere che in tema di confisca di prevenzione, la revocazioneprevista dall'art. 28, comma 1, lett. a) D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, postulala presenza di “prove nuove decisive sopravvenute alla conclusione delprocedimento” idonee ad escludere l'originaria sussistenza dei presuppostiapplicativi della confisca (comma 2).

Oggetto del giudizio di revocazione,dunque, non è (e non può essere) la generale rivalutazione di tutti i presuppostiapplicativi della misura sulla base di questioni che sono già state dedotte o chepotevano essere dedotte nel corso del procedimento di prevenzione.

La parteinteressata, infatti, in sede di revocazione può unicamente dedurre che uno o piùpresupposti della confisca non potevano ritenersi sussistenti (ab origine) alla lucedei nuovi elementi di prova.

In altri termini, l'oggetto del giudizio sono i solipresupposti originari della confisca la cui esistenza è messa in discussione dalleprove nuove prodotte dall'istante.1.1.

Nel caso in esame la Corte di appello nel provvedimento impugnato,facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti, hacorrettamente rilevato che nell'istanza di revocazione la difesa si era limitata areiterare deduzioni (quanto ai rapporti tra istanti e proposto, alle capacitàreddituali dei primi e del secondo, ecc.) che erano già state ampiamente vagliatenel corso del procedimento di prevenzione senza però introdurre alcun elementodi prova nuovo che ne consentisse la rivalutazione.

L'unica prova nuova dedottadagli istanti era infatti rappresentata dalle dichiarazioni che [OSCURATO:PERSONA] reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corso di una “intervista” al difensore degli stessi.

LaPisano, sentita dal difensore dei ricorrenti in sede di indagini difensive, avevainfatti smentito quanto aveva a suo tempo dichiarato nell'ambito di diversiprocedimenti penali, vale a dire che i beni intestati al [OSCURATO:PERSONA] e alla Arceritoerano in realtà del proposto (dichiarazioni queste ultime poste, a suo tempo, afondamento della misura di prevenzione).

Correttamente i Giudici dellarevocazione hanno quindi ritenuto che il thema decidendum fosse circoscritto allaintestazione fittizia dei beni confiscati, la quale, a detta della difesa, era statamessa in discussione dalle nuove dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA].

In manieraaltrettanto corretta gli stessi Giudici hanno quindi ritenuto inammissibili lerestanti deduzioni difensive, con le quali, in difetto di elementi di novità, sipretendeva di rimettere in discussione gli altri presupposti della confisca(sproporzione, pericolosità, ecc.).1.2.

Tanto premesso, risultano inammissibili tutte le censure articolate nelricorso per cassazione con le quali i ricorrenti si dolgono della mancanza e/ocarenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle questioni checorrettamente i Giudici di merito, per le ragioni sopra esposte, hanno ritenuto dinon dover esaminare.1.3.

Il motivo di ricorso è altresì inammissibile nella parte in cui denuncial'omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di revocazione con l'[OSCURATO:PERSONA] e con il proposto, atteso che i ricorrenti non hanno interesse afar valere tale omissione.1.4.

Per il resto, il motivo è inammissibile in quanto contiene unicamentecensure in punto di fatto e difetta altresì della necessaria specificità.Come detto, le prove nuove richieste ai fini della revocazione devono essere,non solo sopravvenute, ma anche “decisive”.

Questa Corte, al riguardo, ha avutomodo di chiarire che in tema di misure di prevenzione, la prova nuova checonsente la revoca della misura di prevenzione deve presentarsi, nel quadro diun ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore chedetermini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base eraintervenuta la decisione, non essendo, quindi, sufficiente evocare un qualsiasielemento favorevole, che finirebbe per trasformare un istituto che ha il caratteredi rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva(Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013, Auddino, Rv. 257334 – 01).

Decisiva è infattisolo la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nellamotivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinatouna diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia lasentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R.Rv. 278670 – 01, in relazione alla previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d),cod. proc. pen.); ovvero quella che inficia e compromette, in modo decisivo, latenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili diradicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 –01, in tema di travisamento della prova).

Nel caso in esame, la Corte territorialeha evidenziato che nel procedimento di prevenzione la prova che i beni daconfiscare erano in realtà riconducibili al proposto (nonostante la formaleintestazione agli odierni ricorrenti) era stata desunta da molteplici elementi, tra iquali: a) alcune eloquenti intercettazioni in carcere nelle quali [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeAmedeo impartiva precise direttive e ordini alla [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla gestionedei beni, che dunque considerava, con tutta evidenza, come suoi; b) ledichiarazioni di altri collaboratori di giustizia diversi dalla [OSCURATO:PERSONA].

I Giudici dimerito hanno in sostanza ritenuto che, in tale contesto, le nuove dichiarazionidella [OSCURATO:PERSONA] (e la sua sostanziale ritrattazione) non presentavano il caratteredella decisività, in quanto non intaccavano gli altri elementi sopra indicati eritenuti di per sé sufficienti a fornire la prova della natura fittizia dell'intestazionedei beni.Con tale motivazione, di fatto, la difesa del ricorrente non si confronta o siconfronta in maniera del tutto generica, peraltro prospettando (in manieraaltrettanto generica) presunti travisamenti in cui la Corte di appello sarebbeincorsa nel vagliare gli altri elementi di prova ritenuti rilevanti e decisivi.

Taliulteriori censure risultano però, a loro volta, inammissibili e generiche.

QuestaCorte ha infatti più volte affermato che il ricorso per cassazione con cui silamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi,pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali nonesplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimentoimpugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dalgiudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge eche risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare laprova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchédella effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d)indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, latenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili diradicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 – 01).Tutti requisiti che difettano totalmente nel ricorso in esame.In conclusione, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e latenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare unalettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamentoda parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 – 01).2.

Ferme restando le considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibileanche per le seguenti ragioni.Questa Corte, nel suo più alto consesso, ha affermato che in tema diconfisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione dellamisura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quellasopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione (essendosiformata dopo di essa) sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopoche la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e nondedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostril'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez.

U, n. 43668 del26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 – 01).

In applicazione di tali principi di diritto,si è altresì precisato che in tema di confisca di prevenzione, è escluso che chi nechieda la revocazione possa colmare, a seguito di investigazioni difensive,l'insufficienza dell'apparato probatorio a discarico fornito nel procedimentoesitato con l'applicazione della misura, difettando in tal caso il necessariorequisito di novità della prova, trattandosi di prova deducibile ma non dedottanell'ambito del suddetto procedimento (Sez. 2, n. 28305 del 25/06/2021,Bellinvia, Rv. 281803 – 01).

Alla luce di tali condivisibili principi, nel caso inesame, è lecito dubitare che le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede diinvestigazioni difensive dopo la conclusione del procedimento possano costituireprova nuova.

Ed invero, il thema probandum oggetto delle investigazionidifensive (vale a dire l'intestazione fittizia dei beni e la loro riconducibilità alproposto) era stato oggetto di esame nel corso del procedimento di prevenzione,tra l'altro, anche sulla base delle dichiarazioni (di tenore opposto a quelle nuove)che la [OSCURATO:PERSONA] aveva reso agli inquirenti nell'ambito di altri procedimenti penali.Conseguentemente la difesa ben avrebbe potuto confutare, illo tempore, le proveportate dall'AG proponente ivi incluse le dichiarazioni in precedenza rese dallaPisano.

Nel procedimento di prevenzione, infatti, è pacificamente riconosciuto alproposto o ai terzi il diritto alla prova contraria, sotto i più diversi profili (vediSez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607), sicché nonappare conforme alla natura straordinaria dell'istituto della revocazione ilriconoscimento della possibilità, dopo la conclusione del procedimento diprevenzione, di colmare l'insufficienza dell'apparato probatorio a discarico cheera stato ivi fornito dalla difesa, a meno che non si alleghi e non si dimostri chetale integrazione non era possibile durante il procedimento.

Nel caso in esame,nulla ha allegato la difesa in ordine alla impossibilità di introdurre le nuovedichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] già nell'ambito del procedimento di prevenzione,all'interno del quale, peraltro, le stesse ben avrebbero potuto essere vagliate nelcontraddittorio delle parti e con possibilità di eventuali controdeduzioni.3.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdei ricorsi, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 ciascuno.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1940:avverso il decreto del 28/01/2026 della Corte di appello di Catania;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdei ricorsi;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del Tribunale di Caltanissetta del 16/07/2015 (confermatodal decreto della Corte di appello di Caltanissetta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il23/10/2017) è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura diprevenzione patrimoniale della confisca. Con il suddetto provvedimento i Giudicidi merito, ritenuta la pericolosità sociale cd qualificata dell’[OSCURATO:PERSONA], hannodisposto la confisca di prevenzione anche di una serie di beni formalmenteintestati ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultima sorella diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]), ma di fatto riconducibili al proposto, in quanto il valore di talicespiti risultava sproporzionato alle condizioni economiche e ai redditi leciti diquest'ultimo.Il 19/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali terzi interessati,hanno avanzato, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs n. 159 del 2011, istanza direvocazione della confisca in relazione ai beni di loro proprietà, deducendo che laex collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sentita dal difensore degli istanti il01/07/2024 nell’ambito di indagini difensive, aveva ritrattato le dichiarazioniprecedentemente rese e utilizzate ai fini della adozione della misura diprevenzione, nelle quali aveva riferito che i beni oggetto di confisca purformalmente intestati ai due coniugi erano in realtà del proposto. La difesa degliistanti ha quindi dedotto che si era in presenza di una prova nuova sopravvenutache giustificava la revisione del giudizio che aveva condotto alla misura ablatoria.Con decreto del 28/01/2026 la Corte di appello di Catania ha rigettatol’istanza di revocazione.2. Avverso quest'ultimo provvedimento hanno proposto ricorso percassazione i due istanti, tramite il loro difensore, deducendo un unico (articolato)motivo che di seguito si enuncia nei limiti strettamente necessari allamotivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.La difesa dei ricorrenti lamenta: a) che la Corte di appello di Catania hasottovalutato le nuove dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] che pure erano state “unelemento di non poco momento” al fine di adottare il provvedimento ablatorio,ed in particolare per ritenere che i beni confiscati fossero stati fittiziamenteintestati agli odierni ricorrenti; b) che i Giudici di merito hanno omesso diinstaurare il contraddittorio con il proposto ([OSCURATO:PERSONA]) e conl'Agenzia dei [OSCURATO:PERSONA]; c) che si è altresì omesso di disporre, non solol'audizione della [OSCURATO:PERSONA], ma anche una nuova perizia contabile (finalizzata adaccertare le capacità economiche dei terzi interessati e del proposto); d) cherisultano erronee le conclusioni cui i Giudici della revocazione sono giunti ancheper quanto riguarda l'indisponibilità in capo ai ricorrenti di risorse sufficienti perl'acquisto dei beni confiscati e quindi in ordine alla riconducibilità degli stessi alproposto.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, ai sensi dell'art. 611. comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni.1. Giova premettere che in tema di confisca di prevenzione, la revocazioneprevista dall'art. 28, comma 1, lett. a) D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, postulala presenza di “prove nuove decisive sopravvenute alla conclusione delprocedimento” idonee ad escludere l'originaria sussistenza dei presuppostiapplicativi della confisca (comma 2). Oggetto del giudizio di revocazione,dunque, non è (e non può essere) la generale rivalutazione di tutti i presuppostiapplicativi della misura sulla base di questioni che sono già state dedotte o chepotevano essere dedotte nel corso del procedimento di prevenzione. La parteinteressata, infatti, in sede di revocazione può unicamente dedurre che uno o piùpresupposti della confisca non potevano ritenersi sussistenti (ab origine) alla lucedei nuovi elementi di prova. In altri termini, l'oggetto del giudizio sono i solipresupposti originari della confisca la cui esistenza è messa in discussione dalleprove nuove prodotte dall'istante.1.1. Nel caso in esame la Corte di appello nel provvedimento impugnato,facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti, hacorrettamente rilevato che nell'istanza di revocazione la difesa si era limitata areiterare deduzioni (quanto ai rapporti tra istanti e proposto, alle capacitàreddituali dei primi e del secondo, ecc.) che erano già state ampiamente vagliatenel corso del procedimento di prevenzione senza però introdurre alcun elementodi prova nuovo che ne consentisse la rivalutazione. L'unica prova nuova dedottadagli istanti era infatti rappresentata dalle dichiarazioni che [OSCURATO:PERSONA] reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corso di una “intervista” al difensore degli stessi. LaPisano, sentita dal difensore dei ricorrenti in sede di indagini difensive, avevainfatti smentito quanto aveva a suo tempo dichiarato nell'ambito di diversiprocedimenti penali, vale a dire che i beni intestati al [OSCURATO:PERSONA] e alla Arceritoerano in realtà del proposto (dichiarazioni queste ultime poste, a suo tempo, afondamento della misura di prevenzione). Correttamente i Giudici dellarevocazione hanno quindi ritenuto che il thema decidendum fosse circoscritto allaintestazione fittizia dei beni confiscati, la quale, a detta della difesa, era statamessa in discussione dalle nuove dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]. In manieraaltrettanto corretta gli stessi Giudici hanno quindi ritenuto inammissibili lerestanti deduzioni difensive, con le quali, in difetto di elementi di novità, sipretendeva di rimettere in discussione gli altri presupposti della confisca(sproporzione, pericolosità, ecc.).1.2. Tanto premesso, risultano inammissibili tutte le censure articolate nelricorso per cassazione con le quali i ricorrenti si dolgono della mancanza e/ocarenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle questioni checorrettamente i Giudici di merito, per le ragioni sopra esposte, hanno ritenuto dinon dover esaminare.1.3. Il motivo di ricorso è altresì inammissibile nella parte in cui denuncial'omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di revocazione con l'[OSCURATO:PERSONA] e con il proposto, atteso che i ricorrenti non hanno interesse afar valere tale omissione.1.4. Per il resto, il motivo è inammissibile in quanto contiene unicamentecensure in punto di fatto e difetta altresì della necessaria specificità.Come detto, le prove nuove richieste ai fini della revocazione devono essere,non solo sopravvenute, ma anche “decisive”. Questa Corte, al riguardo, ha avutomodo di chiarire che in tema di misure di prevenzione, la prova nuova checonsente la revoca della misura di prevenzione deve presentarsi, nel quadro diun ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore chedetermini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base eraintervenuta la decisione, non essendo, quindi, sufficiente evocare un qualsiasielemento favorevole, che finirebbe per trasformare un istituto che ha il caratteredi rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva(Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013, Auddino, Rv. 257334 – 01). Decisiva è infattisolo la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nellamotivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinatouna diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia lasentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R.Rv. 278670 – 01, in relazione alla previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d),cod. proc. pen.); ovvero quella che inficia e compromette, in modo decisivo, latenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili diradicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 –01, in tema di travisamento della prova). Nel caso in esame, la Corte territorialeha evidenziato che nel procedimento di prevenzione la prova che i beni daconfiscare erano in realtà riconducibili al proposto (nonostante la formaleintestazione agli odierni ricorrenti) era stata desunta da molteplici elementi, tra iquali: a) alcune eloquenti intercettazioni in carcere nelle quali [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeAmedeo impartiva precise direttive e ordini alla [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla gestionedei beni, che dunque considerava, con tutta evidenza, come suoi; b) ledichiarazioni di altri collaboratori di giustizia diversi dalla [OSCURATO:PERSONA]. I Giudici dimerito hanno in sostanza ritenuto che, in tale contesto, le nuove dichiarazionidella [OSCURATO:PERSONA] (e la sua sostanziale ritrattazione) non presentavano il caratteredella decisività, in quanto non intaccavano gli altri elementi sopra indicati eritenuti di per sé sufficienti a fornire la prova della natura fittizia dell'intestazionedei beni.Con tale motivazione, di fatto, la difesa del ricorrente non si confronta o siconfronta in maniera del tutto generica, peraltro prospettando (in manieraaltrettanto generica) presunti travisamenti in cui la Corte di appello sarebbeincorsa nel vagliare gli altri elementi di prova ritenuti rilevanti e decisivi. Taliulteriori censure risultano però, a loro volta, inammissibili e generiche. QuestaCorte ha infatti più volte affermato che il ricorso per cassazione con cui silamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi,pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali nonesplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimentoimpugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dalgiudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge eche risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare laprova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchédella effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d)indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, latenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili diradicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 – 01).Tutti requisiti che difettano totalmente nel ricorso in esame.In conclusione, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e latenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare unalettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamentoda parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 – 01).2. Ferme restando le considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibileanche per le seguenti ragioni.Questa Corte, nel suo più alto consesso, ha affermato che in tema diconfisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione dellamisura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quellasopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione (essendosiformata dopo di essa) sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopoche la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e nondedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostril'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 – 01). In applicazione di tali principi di diritto,si è altresì precisato che in tema di confisca di prevenzione, è escluso che chi nechieda la revocazione possa colmare, a seguito di investigazioni difensive,l'insufficienza dell'apparato probatorio a discarico fornito nel procedimentoesitato con l'applicazione della misura, difettando in tal caso il necessariorequisito di novità della prova, trattandosi di prova deducibile ma non dedottanell'ambito del suddetto procedimento (Sez. 2, n. 28305 del 25/06/2021,Bellinvia, Rv. 281803 – 01). Alla luce di tali condivisibili principi, nel caso inesame, è lecito dubitare che le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede diinvestigazioni difensive dopo la conclusione del procedimento possano costituireprova nuova. Ed invero, il thema probandum oggetto delle investigazionidifensive (vale a dire l'intestazione fittizia dei beni e la loro riconducibilità alproposto) era stato oggetto di esame nel corso del procedimento di prevenzione,tra l'altro, anche sulla base delle dichiarazioni (di tenore opposto a quelle nuove)che la [OSCURATO:PERSONA] aveva reso agli inquirenti nell'ambito di altri procedimenti penali.Conseguentemente la difesa ben avrebbe potuto confutare, illo tempore, le proveportate dall'AG proponente ivi incluse le dichiarazioni in precedenza rese dallaPisano. Nel procedimento di prevenzione, infatti, è pacificamente riconosciuto alproposto o ai terzi il diritto alla prova contraria, sotto i più diversi profili (vediSez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607), sicché nonappare conforme alla natura straordinaria dell'istituto della revocazione ilriconoscimento della possibilità, dopo la conclusione del procedimento diprevenzione, di colmare l'insufficienza dell'apparato probatorio a discarico cheera stato ivi fornito dalla difesa, a meno che non si alleghi e non si dimostri chetale integrazione non era possibile durante il procedimento. Nel caso in esame,nulla ha allegato la difesa in ordine alla impossibilità di introdurre le nuovedichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] già nell'ambito del procedimento di prevenzione,all'interno del quale, peraltro, le stesse ben avrebbero potuto essere vagliate nelcontraddittorio delle parti e con possibilità di eventuali controdeduzioni.3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdei ricorsi, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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