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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26728/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso dell'imputato - con il quale il ricorrente lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di furto di energia elettrica - è inammissibile in quanto volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie senza individuare in modo pertinente gli specifici travisamenti di emergenze processuali, atteso che la Corte di appello ha affermato come sia stata dimostrata in maniera pacifica la fraudolenta manomissione del contatore da parte dell'imputato, né ulteriore giustificazione è stata offerta dalla difesa (Si veda, in particolare, pagina 2 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso dell'imputato - con il quale il ricorrente lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di furto di energia elettrica - è inammissibile in quanto volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie senza individuare in modo pertinente gli specifici travisamenti di emergenze processuali, atteso che la Corte di appello ha affermato come sia stata dimostrata in maniera pacifica la fraudolenta manomissione del contatore da parte dell'imputato, né ulteriore giustificazione è stata offerta dalla difesa (Si veda, in particolare, pagina 2 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4
Sentenza Cassazione n. 26728/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris