Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:179
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑525/06
[OSCURATO:PERSONA] NV
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van koophandel te Hasselt)
«Impugnazione di una sentenza recante domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice d’appello che dirime esso stesso la causa principale — Non luogo a rispondere»
Massime dell’ordinanza
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Decisione di sollevare una questione pregiudiziale riformata da un giudice
d’appello che ha deciso esso stesso la causa principale — Insussistenza di una lite pendente dinanzi al giudice del rinvio
— Non luogo a provvedere
(Art. 234 CE)
La giustificazione del rinvio pregiudiziale non è la formulazione di opinioni consultive su questioni generiche o ipotetiche,
ma il bisogno inerente all’effettiva soluzione del contenzioso. Pertanto, secondo la Corte, non vi è luogo di rispondere ad
una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice del rinvio allorché la decisione di sottoporre una siffatta
questione è stata riformata da un giudice d’appello che ha risolto esso stesso la controversia tra le parti nella causa principale,
assumendosi così la responsabilità di assicurare il rispetto del diritto comunitario e, in ragione dell’appello, non vi è
più controversia dinanzi al giudice del rinvio.
Non occorre rispondere a una siffatta domanda di pronuncia pregiudiziale neanche in assenza di una revoca di detta domanda
da parte del giudice del rinvio cui spetta, in via di principio, trarre le conseguenze da una sentenza pronunciata in secondo
grado contro la decisione che dispone il rinvio pregiudiziale e, in particolare, concludere che occorre mantenere immutata,
modificare o revocare la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.
(v. punti 8-11 e dispositivo)
ORDINANZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
24 marzo 2009 (
*
)
«Impugnazione di una sentenza recante domanda di pronuncia pregiudiziale – Giudice d’appello che risolve esso stesso la causa principale – Non luogo a rispondere»
Nel procedimento C‑525/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] van
Koophandel te Hasselt (Belgio), con decisione 15 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre 2006, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] NV
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), P. Kūris, L. [OSCURATO:PERSONA] e dalla
sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 49 CE.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento tra la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inteso, da un lato, a far constatare che le attività di quest’ultima, consistenti
nel reclutare persone al fine della partecipazione collettiva e individuale alla [OSCURATO:PERSONA], un tipo di lotteria organizzato
su scala europea, costituiscono un’infrazione alle leali pratiche commerciali e violano il monopolio legale concesso alla
[OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’organizzazione delle lotterie pubbliche e, dall’altro, a che sia disposta la cessazione
immediata delle dette attività.
3
[OSCURATO:PERSONA] van Koophandel te Hasselt, nutrendo dubbi circa la compatibilità con il diritto comunitario della normativa belga
in materia di giochi d’azzardo che era chiamato ad applicare, ed in particolare la legge 19 aprile 2002, avente ad oggetto
la razionalizzazione del funzionamento e della gestione della [OSCURATO:PERSONA] (Wet tot rationalisering van de werking en
het beheer van de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
del 4 maggio 2002, pag. 18828), e interrogandosi, in particolare, circa la compatibilità del monopolio legale della [OSCURATO:PERSONA] per l’organizzazione di lotterie pubbliche con l’art. 49 CE, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che sono consentite disposizioni nazionali restrittive, tra cui l’art. 37
della legge 19 aprile 2002, che ostacolano l’accesso al mercato di un’impresa finalizzato alla vendita a scopo di lucro di
moduli per la partecipazione di gruppo alla [OSCURATO:PERSONA], avendo riguardo all’interesse generale (prevenzione di sprechi
di denaro legati al gioco), pur nella consapevolezza che:
a) la [OSCURATO:PERSONA], che ha ottenuto della Stato belga un monopolio legale e per esso paga diritti di monopolio, e che ha
lo scopo di canalizzare l’innato desiderio di giocare, fa regolarmente pubblicità per la partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA],
ravvivando dunque nella realtà siffatto desiderio;
b) la regolare pubblicità della [OSCURATO:PERSONA] e le sue modalità di vendita hanno l’effetto di ampliare il mercato, così che
la [OSCURATO:PERSONA] è indotta a massimizzare il fatturato (motivi finanziari) invece che a canalizzare l’innato desiderio
di giocare dei cittadini;
c) provvedimenti meno restrittivi, come la limitazione delle possibilità di gioco e di guadagno, possono meglio arginare l’obiettivo
perseguito, segnatamente la canalizzazione dell’innato desiderio di giocare.
2) Se una disposizione nazionale restrittiva, come l’art. 37 della legge 19 aprile 2002, che ostacola l’accesso al mercato di
un’impresa finalizzato alla vendita a scopo di lucro di moduli per la partecipazione di gruppo alla [OSCURATO:PERSONA], sia in
contrasto con la libertà di prestazione dei servizi (art. 49 CE), tenendo conto del fatto che la convenuta stessa non organizza
alcuna lotteria, ma cerca soltanto di organizzare in modo lucrativo la partecipazione di gruppo alla [OSCURATO:PERSONA] mediante
propri moduli di partecipazione della [OSCURATO:PERSONA]».
4
Dopo essere stata adita la Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso la decisione di rinvio pregiudiziale
dinanzi allo Hof van Beroep te Antwerpen.
5
Con sentenza 8 novembre 2007, il detto giudice d’appello riformava la decisione di rinvio e condannava la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato rispetto della normativa nazionale, a cessare le sue attività pena una ammenda di EUR 5 000
per ogni infrazione constatata. Nella sua sentenza lo Hof van Beroep te Antwerpen ha considerato che giustamente il giudice
di primo grado ha sollevato la questione della compatibilità della normativa nazionale con l’art. 49 CE. Tuttavia ha ritenuto
che la risposta a tale questione era chiara e che non era necessario adire la Corte con una domanda di pronuncia pregiudiziale.
Dopo un esame della normativa nazionale alla luce della sentenza della Corte 6 novembre 2003, causa C‑243/01, Gambelli e a.
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13031), ha ritenuto tale normativa compatibile con il diritto comunitario.
6
Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nel caso di un giudice che non sia di ultima istanza, l’art. 234 CE non esclude
che i relativi provvedimenti di rinvio pregiudiziale alla Corte siano soggetti ai normali mezzi d’impugnazione predisposti
dal diritto interno (sentenze 12 febbraio 1974, causa 146/73, Rheinmühlen-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 139, punto 3, e 16 dicembre
2008, causa C‑210/06, Cartesio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 89).
7
Inoltre, l’interpretazione dell’art. 234 CE figurante al punto 98 della sentenza Cartesio non è pertinente riguardo alla causa
principale. Nella causa che ha dato luogo alla detta sentenza Cartesio, la Corte si è trovata di fronte a norme di diritto
nazionale relative al diritto di appello avverso una decisione che ordina un rinvio pregiudiziale, caratterizzate dal fatto
che l’intera causa principale resta pendente dinanzi al giudice del rinvio, mentre soltanto la decisione di rinvio è oggetto
di un appello limitato. Allo stesso punto 98 la Corte ha dichiarato che l’art. 234, secondo comma, CE deve essere interpretato
nel senso che la competenza che tale disposizione del Trattato conferisce a qualsiasi giudice nazionale di disporre un rinvio
pregiudiziale dinanzi alla Corte non può essere rimessa in discussione dall’applicazione di siffatte norme, che consentono
al giudice adito in appello di riformare la decisione che dispone un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, di rendere privo
di effetti detto rinvio e di ordinare al primo giudice di riprendere la trattazione del procedimento nazionale sospeso. Una
siffatta interpretazione non è trasponibile nella causa principale, poiché, in questa, la controversia non è più pendente
dinanzi al giudice del rinvio.
8
Infatti, lo Hof van Beroep te Antwerpen ha risolto esso stesso la controversia tra le parti nella causa principale assumendosi
così la responsabilità di assicurare il rispetto del diritto comunitario.
9
É giocoforza constatare che non vi è più controversia dinanzi al giudice del rinvio.
10
Poiché la giustificazione del rinvio pregiudiziale non è la formulazione di opinioni consultive su questioni generiche o ipotetiche,
ma il bisogno inerente all’effettiva soluzione del contenzioso (v., in particolare, sentenza 20 gennaio 2005, causa C‑225/02,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑523, punto 28), una soluzione alle questioni sottoposte non è quindi più necessaria.
11
Pertanto, anche in assenza di un ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del giudice del rinvio cui spetta
in via di principio trarre le conseguenze da una sentenza pronunciata in secondo grado contro la decisione che dispone il
rinvio pregiudiziale e, in particolare, concludere che occorre mantenere immutata, modificare o revocare la sua domanda di
pronuncia pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza Cartesio, cit., punto 96), si deve, nella specie, constatare che non occorre
rispondere alla detta domanda.
12
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) così provvede:
Non occorre rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-525/06.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.