CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19632/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Milano in punto di continuazione e rigetto nel resto. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. OltrUlid,a-J45° I [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 19 febbraio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del 22 febbraio 2020 (giudizio abbreviato) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi 4 di reclusione per i reati unificati con la continuazione di cui agli art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000 - capo 1, commesso il 27 dicembre 2013 -, 10 bis, d. Igs. 74 del 2000 - capo 2, commesso il 30 settembre 2013 - e 10 ter d. Igs. 74 del 2000 - capo 3, commesso il 27 dicembre 2013 -. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Con l'appello si era rappresentata la grave crisi di liquidità in cui versavano le società amministrate dal ricorrente. La condotta omissiva del ricorrente avrebbe dovuto essere considerata in relazione alla sentenza civile del Tribunale di Milano, che aveva condannato il consulente delle società ([OSCURATO:PERSONA]), per plurime violazioni, di natura fiscale, amministrativa e societaria. Manca l'elemento psicologico del reato in relazione alla crisi di impresa; la sentenza non motiva adeguatamente sulla mancanza dell'elemento soggettivo dei reati. 2. 2. Omessa motivazione sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti alla recidiva. Il ricorrente ha avuto un ruolo marginale negli inadempimenti di cui alle imputazioni. La Corte di appello motiva in maniera illogica e contraddittoria. 2. 3. Violazione di legge (art. 23, d. I. n. 149 del 2020). i u47IL Oyisa — - v La Corte di appello ha omesso di analizzare le conclusioni scritte, depositate dalla difesa; ne ha negato anche l'esistenza. Con le conclusioni si era richiesta la continuazione tra i reati in odierno giudizio e quelli già giudicati con la decisione del Tribunale di Milano n. 13136/2016, irrevocabile il 6 luglio 2018. Sussistevano pienamente gli indici per l'applicazione della continuazione, identità di reati, lasso di tempo ravvicinato e stesse modalità. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché articolato in fatto, senza critiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, per la continuazione con altri reati già giudicati la relativa questione risulta proposta solo con le conclusioni e non con l'appello. 4. L'applicazione della continuazione, con altri reati già giudicati, avrebbe dovuto richiedersi con l'atto di appello - e non solo nelle conclusioni - in quanto sul punto erano necessari accertamenti probatori in contraddittorio con l'accusa: "È conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che omette di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati oggetto di titoli pregressi formulata, anziché con l'atto introduttivo, solo in corso di procedimento unitamente alla produzione dei titoli stessi" (Sez. 2, Sentenza n. 10470 del 12/02/2016 Ud., dep. 14/03/2016, Rv. 266655 - 01; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 17077 del 08/02/2011 Ud., dep. 03/05/2011, Rv. 250245 - 0). 3. 1. Relativamente alla crisi d'impresa (e allo stato di necessità ex art. 54 cod. pen.) la sentenza impugnata con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione ha ritenuto che la crisi di liquidità non è stata provata dalle generiche allegazioni del ricorrente, e comunque non ha cagionato uno stato di assoluta forza maggiore all'adempimento degli obblighi fiscali. Il ricorrente era il rappresentante legale delle società e la responsabilità del commercialista (accertata con la richiamata sentenza civile del Tribunale di Milano) non incide sui suoi inadempimenti. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l'inadempimento della obbligazione può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico; la Cassazione ha, infatti, escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione (contributiva o fiscale) per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801). La sentenza rileva una mancanza di prova della prospettata crisi di liquidità: "In termini evanescenti è stata evocata una sorta di impossibilità a adempiere dovuta alla mancanza nelle casse delle società di importanti importi che sarebbero stati distratti da Pellegrino. In primo luogo, del tutto indimostrata la presunta distrazione, in ogni caso trattasi di condotte che avrebbero interessato le società Ricerche e promozioni mercato s.r.l. e Marketing società cooperative". Si tratta dì una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se ben motivata come nel caso in esame. 4. Generico e manifestamente infondato anche il motivo del vizio della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti alla recidiva. La Corte di appello adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità del reato per l'ingente importo non versato - superiore ad un milione di euro -, in relazione alla personalità del ricorrente gravato da precedenti penali. Inoltre, ha ritenuto la pena irrogata dal Tribunale adeguata e proporzionata alla concreta gravità del fatto.Infatti, "La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa [...] allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d'appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta" (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 - dep. 21/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27505701) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t