CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12469/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 7 febbraio 2025 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di all'art. 7, comma 15 -bis, d.lgs. n. 285/1992 per avere esercitato l'attività di parcheggiatore essendo stato già sanzionato per la medesima violazione. 2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 7 comma 15 -bis Cod. strada non essendo stata raggiunta la prova dell'oltre ragionevole dubbio circa i riscontri fattuali specifici per integrare il reato. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, il motivo sopra richiamato non è consentito questa sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è priva della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. È, altresì, volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 4. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La decisione, infatti, non è fondata su mere presunzioni né sulla generica notorietà, ma sull'osservazione diretta compiuta dagli agenti operanti, puntualmente riportata nella comunicazione di ndtizia di reato e acquisita agli atti in ragione . della scelta del rito abbreviato. La condotta accertata non è stata ritenuta integrante una semplice richiesta di elemosina, come prospettato, bensì la tipica attività del parcheggiatore abusivo, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 7, comma 15-bis, d. Igs. 285/1992. Gli elementi riportati nella CNR acquisita in atti sono stati ritenuti dai giudici di merito non frutto di suggestioni o di percezioni, ma fondati su dati oggettivi e specifici, tali da non consentire interpretazioni alternative rispetto allo svolgimentodell'attività contestata. Significativo, in tal senso, è stato ritenuto il comportamento tenuto nei confronti della vettura occupata dagli agenti, priva di insegne e con occupanti in borghese, circostanza che esclude ogni possibile alterazione percettiva o suggestione. Le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], sono state correttamente ritenute inattendibili dalla Corte territoriale: da un lato egli ha affermato di non comprendere le ragioni del procedimento, dall'altro è risultato che in precedenti occasioni fosse già stato sorpreso e sanzionato per la medesima attività. In tale quadro va ricordato l'orientamento espresso da questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini dell'integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, è sufficiente che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività senza autorizzazione, non essendo richiesta, quale elemento costitutivo della fattispecie, la prova della ricezione di denaro o di altra utilità quale corrispettivo della prestazione (Sez.4, n. 24285 del 08/05/2025, Gagliano, Rv. 288441 - 01),II richiamo a tale arresto chiarisce definitivamente l'irrilevanza della tesi del ricorrente volta a qualificare la condotta come mera richiesta di elemosina o a valorizzare l'assenza di un pagamento. Infatti, una volta accertato, sulla base di elementi oggettivi, lo svolgimento dell'attività e la sussistenza del presupposto della previa sanzione definitiva, la fattispecie contravvenzionale è integrata. La Corte territoriale, coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte in materia (Sez. 7, n. 24209 del 18/06/2024, non massimata), ha valutato la condotta nella sua concretezza, ritenendo gli elementi fattuali univoci e incompatibili con la tesi dell'accattonaggio prospettata dalla difesa. Ne consegue la correttezza del percorso argomentativo seguito e l'inammissibilità delle censure proposte. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichi P.Q.M