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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 29417/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’errataqualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere considerato integrare il reatodi cui all’art. 640-ter cod. pen. e non quello di cui all’art.648-bis cod. pen.propone una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a compiutadalla Corte di appello (si veda la motivazione contenuta a pag. 4 della sentenzaimpugnata), operazione non consentita nella sede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’errataqualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere considerato integrare il reatodi cui all’art. 640-ter cod. pen. e non quello di cui all’art.648-bis cod. pen.propone una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a compiutadalla Corte di appello (si veda la motivazione contenuta a pag. 4 della sentenzaimpugnata), operazione non consentita nella sede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29417/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris