CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17750/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cenzo [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.4356/2018 depositata il 22/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2719/2019Numero sezionale 4034/2026Numero di raccolta generale 17750/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Con cartella di pagamento n. 05720130033088940001 notificata il17.9.2013 veniva richiesto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’impostadi registro di una sentenza del Tribunale di Latina emessa nel 2010 indanno di [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione della cartella,deducendo che, con rogito notarile del 24.4.2012, egli aveva rinunciatoalla eredità di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La CTP accoglievail ricorso del contribuente.3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello deducendol’inammissibilità del ricorso avverso la cartella, in quanto essa era statapreceduta da avviso di liquidazione regolarmente notificato al ricorrente indata 27.4.2013, non impugnato nei termini e perciò divenuto definitivo.L’appello è stato accolto della CTR con la seguente motivazione: "LaCommissione, preso atto di tutto quanto dedotto e prodotto, ritienefondata e meritevole di accoglimento la censura mossa dall'Agenzia delleEntrate di Latina avverso l'impugnata sentenza. Si ritiene infatti che lacartella di pagamento, come gli altri atti elencati nell'art. 19 D.Lgs.546/92, in presenza di regolare notifica degli atti prodromici, può esserelegittimamente impugnata solo per vizi suoi propri, conseguentemente,nella specie, posto che l'avviso di liquidazione presupposto era statoregolarmente notificato e non era stato impugnato nei termini, perciòdivenuto definitivo, il ricorso con il quale si eccepiva un fatto ostativo dimerito (rinuncia all'eredità), avrebbe dovuto essere dichiaratoinammissibile”.4. Avverso la menzionata pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso in Cassazione, affidandosi ad unico motivo, poi illustrato conmemoria.5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 2719/2019Numero sezionale 4034/2026Numero di raccolta generale 17750/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce, ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 521 c.c.,per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermatoche il ricorso avverso la cartella di pagamento, con il quale è statoeccepito dal contribuente un fatto ostativo di merito, era inammissibile exart. 19 d. lgs. n. 546 del 1992; in particolare, il ricorrente deduce che, inforza dell’art. 521 c.c., correttamente interpretato, a mente del quale chirinuncia alla eredità è considerato come se non vi fosse mai statochiamato, egli non avrebbe mai potuto impugnare l’avviso di liquidazione,notificatogli dalla ADE “nella sua qualità di erede”, in quanto l’eventualeimpugnazione di tale atto avrebbe potuto dar luogo ad un’ipotesi diaccettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c.2. Il motivo è fondato.2.1 La sentenza impugnata afferma che la cartella di pagamento,come gli altri atti elencati nell'art. 19 D.Lgs. 546/92, in presenza diregolare notifica degli atti prodromici, può essere legittimamenteimpugnata solo per vizi suoi propri, “conseguentemente, nella specie,posto che l'avviso di liquidazione presupposto era stato regolarmentenotificato e non era stato impugnato nei termini, perciò divenutodefinitivo, il ricorso con il quale si eccepiva un fatto ostativo di merito(rinuncia all'eredità), avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile”.2.2 Senonchè, nell'ordinamento vigente, l'apertura della successionenon comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili exlege o ex testamento, ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato allaeredità: soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato siconsidera erede (Cass. n. 10525/2010; Cass. n. 5247/2018; Cass. n.15871/2020; Cass. n. 11832/2022).Ne consegue che, in generale, nella ipotesi di un giudizio instauratonei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chiNumero registro generale 2719/2019Numero sezionale 4034/2026Numero di raccolta generale 17750/2026Data pubblicazione 03/06/2026agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.,l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità dierede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, nonessendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue soloall'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenzarappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato neiconfronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (Cass. n.10525/2010; Cass. n. 21436/2018; Cass. n. 725/2019; Cass. n.22178/2020, Cass. n. 11832/2022).In base all'art. 521 c.c., poi, «chi rinunzia all'eredità è consideratocome se non vi fosse mai stato chiamato»; con la conseguenza che, pereffetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente - cioè a far datadall'apertura della successione (art. 456 cod. civ.) - l'assunzione diresponsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario; il cheequivale ad affermare che condizione imprescindibile affinché possasostenersi l'obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è chequesti abbia accettato (e, quindi, acquistato) l'eredità (Cass. n.13639/2018; n. 24317/2020; n. 11832/2022).È stato così affermato che «in tema di imposta di successione, ilchiamato all'eredità che, dopo aver presentato la denuncia di successione,ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta, ometta di impugnarlo,determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'impostaove successivamente rinunci all'eredità, in quanto l'efficacia retroattivadella rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno coneffetto retroattivo anche del presupposto impositivo» (Cass. 11832/2022).Difatti, il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si puòconsiderare erede, neppure per l'arco temporale intercorrente tral'apertura della successione e la rinuncia: la rinuncia ha sempre effettoretroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c. e, pertanto, colui che dichiaravalidamente di voler rinunziare all'eredità viene considerato come maiNumero registro generale 2719/2019Numero sezionale 4034/2026Numero di raccolta generale 17750/2026Data pubblicazione 03/06/2026chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra isuccessibili (Cass. n. 13639/2018).Non solo. Questa Corte ha anche ritenuto che non rileva la circostanzache l’avviso accertamento sia stato notificato e sia divenuto definitivo peromessa impugnazione quando il chiamato aveva già rinunciato all'eredità,operando sempre, a fronte della successiva notifica della cartella dipagamento, il regime giuridico di cui all’art. 521 c.c. e quindi la possibilitàdi opporre la l’estraneità alla responsabilità tributaria (v. Cass.37064/2022).2.3. Va, dunque, osservato che la CTR, nel caso di specie, non haconsiderato che, benchè l’avviso di accertamento prodromico fosse statonotificato (nell’anno 2013) a [OSCURATO:PERSONA], dopo il decesso del decujus e dopo la rinuncia all’eredità del chiamato (fatti avvenuti nell’anno2012), l’odierno ricorrente non era e non poteva essere ritenuto erede, intale qualità tenuto a rispondere dei debiti tributari del de cujus.Questa circostanza ha impedito all’avviso di accertamento in questionedi assumere efficacia preclusiva sul punto specifico della riferibilitàsoggettiva dei debiti tributari del de cujus all’intimato e, per ciò solo, dellasua legittimazione passiva in veste di successore a titolo universale.Riferibilità soggettiva e legittimazione passiva che, appunto, nonpotevano discendere che dal conseguimento - nella specie non verificatosi- della qualità di erede.Legittimamente, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] ha successivamenteimpugnato la cartella notificatagli sulla base di quell’avviso diaccertamento, per far valere l'insussistenza della propria responsabilitàtributaria per i debiti del de cujus, in quanto appunto già rinuncianteall'eredità.Proprio nella deduzione in giudizio da parte del Pennacchi dellarinuncia all'eredità e della sua efficacia retroattiva, è insito il fondamentalee dirimente motivo di opposizione alla cartella, in quanto basata su unNumero registro generale 2719/2019Numero sezionale 4034/2026Numero di raccolta generale 17750/2026Data pubblicazione 03/06/2026avviso di accertamento notificato allorquando egli aveva ormai rinunciatoall'eredità e la cui definitività, conseguentemente, non poteva intaccare(e ciò non per ragioni fattuali necessitanti di specifica deduzione, ma nellaapplicazione del regime giuridico del caso ex art.521 c.c.) la sua personaleestraneità alla responsabilità tributaria facente capo al de cujus; né,pertanto, produrre un titolo esecutivo a lui opponibile. (Cass. n.37064/2022).Pertanto, deve confermarsi che la qualità di contribuente rimanesempre condizionata alla circostanza che il chiamato all’eredità acquisti inmaniera effettiva la qualità di “erede” e la mancata impugnazionedell’avviso di accertamento da parte di chi – come nella specie Pennacchi -non è certamente erede, in quanto già rinunciante, non è circostanza ingrado di far sorgere sul piano sostanziale una responsabilità per debiti delde cuius che è connessa, per legge, solo all’acquisto della qualità disuccessore a titolo universale.2.4. Va dunque ribadito, nel caso di specie, il principio già affermatoda questa Corte, secondo il quale - atteso che la responsabilità per ildebito tributario del de cujus presuppone l'assunzione della qualità dierede e, inoltre, che la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo exarticolo 521 c.p.c. - il chiamato rinunciante non risponde di tale debito,ancorché quest'ultimo sia portato da un avviso di accertamento notificatodopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancataimpugnazione. In tale evenienza, legittimamente il rinunciante può farvalere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propriamancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto (Cass. n.37064/2022; Cass. 13639/2018). Ed invero, la notifica dell'avviso diaccertamento costituisce pur sempre un atto amministrativo, inidoneo adincidere sul presupposto impositivo, che quindi non può acquistare ilvalore vincolante tipico della definitività nei confronti di un soggetto, soloipoteticamente legittimato passivo dell'imposta, nel momento in cui vengaNumero registro generale 2719/2019Numero sezionale 4034/2026Numero di raccolta generale 17750/2026Data pubblicazione 03/06/2026accertato che tale potenzialità sia rimasta tale ed anzi sia definitivamentevenuta meno (Cass. n. 11832/ 2022).3. La sentenza impugnata ha disatteso tali principi e in conclusione,per questa ragione, va cassata.La causa va rinviata al giudice del merito, in quanto la CTR non si èpronunciata sull’eccezione della Agenzia delle Entrate, implicitamentequanto chiaramente ritenuta assorbita, concernente l’accettazione daparte del Pennacchi di una ingente donazione in vita da parte del dantecausa valutata in rapporto alla successiva rinuncia all’eredità, dedottidall’Ufficio come ipotesi di abuso del diritto.La Corte di giustizia tributaria di secondo del Lazio, in diversacomposizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione,cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.Il PresidenteUgo Candia