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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06225/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto ricorso proposto nell'interesse ci [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epiorafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che ii ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondati e in particolare i; primo perché ie valutazioni spese daiia Corte dei merito nei rideterminare il trattamento sanzionatone una volta assolto l'imputato dal reato in origine contestato e ritenuto dalla sentenza appellata più grave (il tentato omicidio di cui al capo b) tra quelli ascritti a! ricorrente- eoeno puntualmente ai tenore della contestazione ( che conteneva l'esplicito riferimento alla corThc c, ione interna tra più condotte punibili ai sensi dell'art 337 co) senza che in parte qua rossa darsi rilievo alla valutazione complessiva resa nella sentenza di primo quanto a! portato eeHaumento in continuazione, originariamente irrogato in termini cumulativi, aspetto oestoc!-ie non mdc sull'inequivoco apo -E,,,zzamento nella sussistenza di :jC.1 fatti 0' rsuanza gia cristallizzata dalla sentenza appellata (si veda la motivazione spesa alla pagina 21 i a sentenza appellata), così da rendere manifestamente nconferenti sia l'addotta violazione urc 521 cpp ( per avere !a Corte del merito considerato la continuazione tra più fatti ei delVa!t. 33 cp in linea con l'imputazione), sia la lamentata violazione de' e.:e di reformatio in peius (perché. esclusa !a responsabilità per i tentato omicidio e .ad viduato il fatto piu grave nelle condotte di resistenza fotografate da! primo frangente ee agire illecito descritto dal capo di imputazione sub a), la Corte del merito non era certamente .n.cnat;z a mant.cmere la nere. irrogare certa!i fatti dentro i limiti di pena riconosciuti n primo ..-7,7)c,o dai Tribunale a titolo di aumento per la continuazione), sia la estrema genericità della

7. spesa nel contestare la misura d&la pena irrogata, immediatan-iente smentita dal puntuale e lineare del reiativo motivare sul punto; li secondo perché attinge !a sentenza gravata :n reazione alle valutazioft spese n& mlare a recidiva malgrado la motivazione spese sul punto risulta all'evidenza sorretta da —ente e non illogIca motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su! punto ( veda pace 14 dal quinto capoverso) ,-- evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art, 616 cod. oroc. per).

HQ• ,H rnicra inammissi iiie il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procensua! e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cs c.e.(:+so Consigliere estensore 3 [OSCURATO:PERSONA] R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto ricorso proposto nell'interesse ci [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epiorafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che ii ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondati e in particolare i; primo perché ie valutazioni spese daiia Corte dei merito nei rideterminare il trattamento sanzionatone una volta assolto l'imputato dal reato in origine contestato e ritenuto dalla sentenza appellata più grave (il tentato omicidio di cui al capo b) tra quelli ascritti a! ricorrente- eoeno puntualmente ai tenore della contestazione ( che conteneva l'esplicito riferimento alla corThc c, ione interna tra più condotte punibili ai sensi dell'art 337 co) senza che in parte qua rossa darsi rilievo alla valutazione complessiva resa nella sentenza di primo quanto a! portato eeHaumento in continuazione, originariamente irrogato in termini cumulativi, aspetto oestoc!-ie non mdc sull'inequivoco apo -E,,,zzamento nella sussistenza di :jC.1 fatti 0' rsuanza gia cristallizzata dalla sentenza appellata (si veda la motivazione spesa alla pagina 21 i a sentenza appellata), così da rendere manifestamente nconferenti sia l'addotta violazione urc 521 cpp ( per avere !a Corte del merito considerato la continuazione tra più fatti ei delVa!t. 33 cp in linea con l'imputazione), sia la lamentata violazione de' e.:e di reformatio in peius (perché. esclusa !a responsabilità per i tentato omicidio e .ad viduato il fatto piu grave nelle condotte di resistenza fotografate da! primo frangente ee agire illecito descritto dal capo di imputazione sub a), la Corte del merito non era certamente .n.cnat;z a mant.cmere la nere. irrogare certa!i fatti dentro i limiti di pena riconosciuti n primo ..-7,7)c,o dai Tribunale a titolo di aumento per la continuazione), sia la estrema genericità della 7. spesa nel contestare la misura d&la pena irrogata, immediatan-iente smentita dal puntuale e lineare del reiativo motivare sul punto; li secondo perché attinge !a sentenza gravata :n reazione alle valutazioft spese n& mlare a recidiva malgrado la motivazione spese sul punto risulta all'evidenza sorretta da —ente e non illogIca motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su! punto ( veda pace 14 dal quinto capoverso) ,-- evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art, 616 cod. oroc. per). HQ• ,H rnicra inammissi iiie il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procensua! e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cs c.e.(:+so Consigliere estensore 3 [OSCURATO:PERSONA] R
Sentenza Cassazione n. 06225/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris