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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1965

ECLI:EU:C:1965:103
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61964C0055 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 21 ottobre 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , Come il ricorrente nella causa 20-65, il sig. [OSCURATO:PERSONA] dipende dalla Corte di Giustizia in qualità di assistente principale (grado B/1 dello Statuto del personale) presso il servizio interno dell'amministrazione.

All'entrata in vigore del nuovo Statuto del personale e successivamente alla pubblicazione della descrizione degli impieghi da parte della Corte, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina in data 14 marzo 1963, il ricorrente veniva inquadrato — tenuto conto delle sue funzioni — al grado B/1, primo scatto.

La decisione gli veniva notificata, ma l'interessato non la impugnava.

Solo allorché fu pronunciata la sentenza 70-63, che a giudizio del ricorrente avrebbe sancito nuovi principi interpretativi per un caso analogo, il 29 settembre 1964 il [OSCURATO:PERSONA] indirizzava una lettera al Presidente della Corte pregandolo di voler rettificare il suo inquadramento.

L'8 ottobre 1964 il Presidente rispondeva dichiarando che l'inquadramento attribuito al ricorrente nel 1963 aveva carattere definitivo.

La revisione poteva solo essere giustificata da gravi motivi.

La sentenza 70-63, che si limitava a determinare lo stato giuridico di un altro dipendente, non poteva però costituire un grave motivo.

Il 5 dicembre 1964 detta decisione veniva impugnata con le seguenti conclusioni : — piaccia alla Corte annullare la decisione del Presidente in data 8 ottobre 1964, — dichiarare l'illegittimità dell'inquadramento del ricorrente come determinato dalla decisione 14 marzo 1903, — statuire che il ricorrente va collocato al grado B/1, secondo scatto, con 18 mesi di anzianità di scatto e relativi arretrati di stipendio.

L'amministrazione convenuta eccepì innanzi tutto l'irricevibilità del ricorso ed in subordine l'infondatezza, chiedendone la reiezione.

Al termine della fase scritta, il ricorrente sollevò un incidente a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura, onde far rilevare l'opportunità di risolvere due questioni preliminari prima di passare all'esame del merito, vale a dire la determinazione dei termini per la presentazione di un ricorso gerarchico a norma dell'articolo 90 dello Statuto del personale e la questione relativa agli effetti di una sentenza nei confronti dei terzi che non siano parti processuali, ed in particolare quando una sentenza debba venire considerata fatto nuovo atto a costituire motivo autonomo di ricorso.

In esito a tale domanda, la Corte decideva di ascoltare le parti nell'udienza del 6 ottobre 1965, ma solo sull'argomento della ricevibilità.

Quindi anche l'esame che effettuerò sarà limitato a questo aspetto della controversia.

Valutazione giuridica I — Sulla regolarità e sulla fondatezza della domanda incidentale Nella memoria relativa all'incidente sollevato dal ricorrente, la convenuta ha innanzi tutto allegato l'infondatezza della domanda.

In effetti, questo punto di vista non pare del tutto ingiustificato.

Il ricorrente ha sottoposto alla Corte due questioni: la prima per sapere se la sentenza 70-63 rappresenti per lui un fatto nuovo, mentre la seconda, almeno in apparenza, mira all'ottenimento di una risposta astratta, ed ha quindi lo scopo di far emettere una specie di parere giuridico.

Aggiungasi che nella sua domanda incidentale il ricorrente non formula direttamente la richiesta.

Mi pare quindi che non siano rispettati né i requisiti sostanziali né quelli formali richiesti dall'articolo 91 del regolamento di procedura.

Mi astengo dal proporre la reiezione esplicita della domanda incidentale come infondata, in quanto a mio avviso è evidente che il ricorrente intende far risolvere in via preliminare importanti questioni sulla ricevibilità emerse nel corso del giudizio che lo riguarda.

Anche la Corte ha interpretato in questo senso l'atto introduttivo del ricorrente e quindi ha richiesto alle parti di presentare le loro osservazioni orali, nell'udienza del 6 ottobre, solo sulla ricevibilità del ricorso.

L'articolo 92 del regolamento di procedura concede inoltre alla Corte la facoltà di provvedere d'ufficio in questo senso, cosicché eventuali vizi della domanda incidentale non ostano affatto ad una pronuncia preliminare sulla ricevibilità del ricorso.

II — Sulla ricevibilità del ricorso 55-64 A giudizio del ricorrente si deve esaminare la ricevibilità del ricorso tenendo innanzi tutto conto del se la proposizione di un ricorso gerarchico a norma dell'articolo 90 dello Statuto del personale sia vincolata all'osservanza di un termine e quale sia eventualmente questo termine.

Alla luce della più recente giurisprudenza, ritengo che sotto questo aspetto non vi siano più questioni insolute anche per il caso del ricorrente.

Considerando solo la decisione 14 marzo 1963, con la quale è stato determinato l'inquadramento del ricorrente, è incontestato che il provvedimento era impugnabile in sede giurisdizionale nel termine di tre mesi oppure poteva costituire oggetto di un ricorso gerarchico da proporsi nello stesso termine a norma dell'articolo 90, che si sarebbe risolto, a seconda dell'andamento del procedimento amministrativo, in un procedimento giurisdizionale o in un ricorso per carenza.

Mi richiamo alla sentenza Fonzi contro

[OSCURATO:PERSONA]

(causa 30-64), che a questo proposito si esprime molto chiaramente.

Poiché il [OSCURATO:PERSONA] nel 1963 non si è valso né dell'uno né dell'altro mezzo, gli è ora assolutamente preclusa ogni via per criticare quella decisione amministrativa, anche se dimostra che sono intervenuti nuovi elementi decisivi per la sua posizione giuridica.

Sotto il profilo dell'osservanza del termine, ammettiamo per ipotesi che la sentenza 70-63 rappresenti un fatto nuovo per il ricorrente; è incontestato quindi che egli doveva proporre ricorso gerarchico nel termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto nuovo, ricorso che avrebbe indotto l'amministrazione a trarre dal fatto nuovo le necessarie conseguenze.

Dal punto di vista dei termini tutto si è svolto regolarmente (pronuncia della sentenza del 7 luglio 1964 e lettera del ricorrente al Presidente della Corte del 29 settembre 1964).

Quindi, sotto il profilo del termine a norma dell'articolo 90 dello Statuto del personale , non abbiamo problemi particolari da risolvere nell'ambito del procedimento in corso.

In effetti, la valutazione del caso e strettamente connessa alla questione del se la sentenza 70-63 rappresenti un fatto nuovo che permetta al ricorrente di rimettere in forse una decisione d'inquadramento risalente al 1963, poiché è evidente che la risposta del Presidente in data 8 ottobre 1964 non costituisce un provvedimento autonomo relativo alla posizione del ricorrente, atto a far decorrere un nuovo termine d'impugnazione.

In tale nota anzi si accenna espressamente all'impossibilità che il Presidente della Corte si pronunci nuovamente sul contenuto oggettivo della decisione, posto il carattere definitivo del provvedimento del 14 marzo 1903.

Ritengo inoltre che la questione del quando una sentenza della Corte possa costituire fatto nuovo, attualmente — vale a dire dopo le sentenze pronunciate nell'estate scorsa — sia oggetto di una giurisprudenza talmente esauriente che anche le particolarità dell'attuale procedimento non possono dar luogo ad ulteriori considerazioni.

La Corte ha ripetutamente e chiaramente sottolineato che una sentenza nelle questioni di personale si riferisce soltanto allo stato giuridico del dipendente interessato e non produce effetti che sui rapporti tra le parti processuali.

Una sentenza può solo rappresentare un fatto nuovo per i dipendenti terzi che intendano promuovere un ricorso, se l'atto annullato con detta sentenza tocca direttamente il terzo interessato.

Quindi la Corte ha negato alla sentenza 70-63 il carattere di fatto nuovo atto a giustificare dei ricorsi presentati da dipendenti del Consiglio di Ministri e ciò pare logico in quanto nessuno tra quei ricorrenti era parte processuale nella causa 70-63.

La Corte ha inoltre rifiutato di riconoscere come fatto nuovo una sentenza pronunciata in un giudizio nel quale fosse convenuta la medesima parte citata in giudizio in una causa precedente (causa 46-64, Schoffer contro [OSCURATO:PERSONA] C.E.E.).

L'orientamento deve rimanere lo stesso anche quando sia convenuta l'amministrazione della Corte e nel caso in cui venga invocata come fatto nuovo una sentenza pronunciata in una causa nella quale la stessa amministrazione era citata in giudizio.

Il concetto di fatto nuovo elaborato dalla giurisprudenza della Corte in diverse cause di personale dev'essere inteso unicamente nel senso che la novità sussiste se la sentenza precedente è invocata da una delle parti dello stesso processo (vedi caso Snupat), oppure se è invocata da un terzo direttamente toccato dall'atto annullato dalla sentenza.

Il ricorrente non può avvalersi qui né dell'una né dell'altra possibilità.

Bisogna inoltre sottolineare che l'annullamento della decisione riguardante il ricorrente nella causa 70-63 ha toccato direttamente l'amministrazione della Corte in veste di autorità che ha il potere di nomina, ma non il ricorrente nell'attuale procedimento il quale non ha alcun rapporto giuridico diretto con il ricorrente nella causa 70-63.

Si potrebbe trarre la conclusione che tale giurisprudenza è meschina, in quanto essa pone notevoli difficoltà a far giudicare dalla Corte un caso-tipo — dopo aver amministrativamente risolto una pluralità di casi analoghi di comune accordo con gli interessati — al fine di poter uniformare alla sentenza pronunciata dalla Corte tutti gli altri casi.

Tale giurisprudenza presenta comunque il vantaggio che, scaduti i termini, si costituiscono rapporti d'indubbia chiarezza, vale a dire essa garantisce la certezza del diritto, elemento essenziale per il buon funzionamento dell'amministrazione.

III — [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente ha indirizzato al Presidente della Corte il suo ricorso gerarchico fuori termine (prendendo come termine a quo la notifica della decisione 14 marzo 1963) e posto che la sentenza 70-63 non rappresenta per il ricorrente un fatto nuovo tale da legittimarlo ad impugnare la precedente decisione definitiva dell'amministrazione, il ricorso va dichiarato irricevibile.

Alle spese si applica l'articolo 70 del regolamento di procedura. ( 1 ) Traduzione dal tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61964C0055 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 21 ottobre 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , Come il ricorrente nella causa 20-65, il sig. [OSCURATO:PERSONA] dipende dalla Corte di Giustizia in qualità di assistente principale (grado B/1 dello Statuto del personale) presso il servizio interno dell'amministrazione. All'entrata in vigore del nuovo Statuto del personale e successivamente alla pubblicazione della descrizione degli impieghi da parte della Corte, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina in data 14 marzo 1963, il ricorrente veniva inquadrato — tenuto conto delle sue funzioni — al grado B/1, primo scatto. La decisione gli veniva notificata, ma l'interessato non la impugnava. Solo allorché fu pronunciata la sentenza 70-63, che a giudizio del ricorrente avrebbe sancito nuovi principi interpretativi per un caso analogo, il 29 settembre 1964 il [OSCURATO:PERSONA] indirizzava una lettera al Presidente della Corte pregandolo di voler rettificare il suo inquadramento. L'8 ottobre 1964 il Presidente rispondeva dichiarando che l'inquadramento attribuito al ricorrente nel 1963 aveva carattere definitivo. La revisione poteva solo essere giustificata da gravi motivi. La sentenza 70-63, che si limitava a determinare lo stato giuridico di un altro dipendente, non poteva però costituire un grave motivo. Il 5 dicembre 1964 detta decisione veniva impugnata con le seguenti conclusioni : — piaccia alla Corte annullare la decisione del Presidente in data 8 ottobre 1964, — dichiarare l'illegittimità dell'inquadramento del ricorrente come determinato dalla decisione 14 marzo 1903, — statuire che il ricorrente va collocato al grado B/1, secondo scatto, con 18 mesi di anzianità di scatto e relativi arretrati di stipendio. L'amministrazione convenuta eccepì innanzi tutto l'irricevibilità del ricorso ed in subordine l'infondatezza, chiedendone la reiezione. Al termine della fase scritta, il ricorrente sollevò un incidente a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura, onde far rilevare l'opportunità di risolvere due questioni preliminari prima di passare all'esame del merito, vale a dire la determinazione dei termini per la presentazione di un ricorso gerarchico a norma dell'articolo 90 dello Statuto del personale e la questione relativa agli effetti di una sentenza nei confronti dei terzi che non siano parti processuali, ed in particolare quando una sentenza debba venire considerata fatto nuovo atto a costituire motivo autonomo di ricorso. In esito a tale domanda, la Corte decideva di ascoltare le parti nell'udienza del 6 ottobre 1965, ma solo sull'argomento della ricevibilità. Quindi anche l'esame che effettuerò sarà limitato a questo aspetto della controversia. Valutazione giuridica I — Sulla regolarità e sulla fondatezza della domanda incidentale Nella memoria relativa all'incidente sollevato dal ricorrente, la convenuta ha innanzi tutto allegato l'infondatezza della domanda. In effetti, questo punto di vista non pare del tutto ingiustificato. Il ricorrente ha sottoposto alla Corte due questioni: la prima per sapere se la sentenza 70-63 rappresenti per lui un fatto nuovo, mentre la seconda, almeno in apparenza, mira all'ottenimento di una risposta astratta, ed ha quindi lo scopo di far emettere una specie di parere giuridico. Aggiungasi che nella sua domanda incidentale il ricorrente non formula direttamente la richiesta. Mi pare quindi che non siano rispettati né i requisiti sostanziali né quelli formali richiesti dall'articolo 91 del regolamento di procedura. Mi astengo dal proporre la reiezione esplicita della domanda incidentale come infondata, in quanto a mio avviso è evidente che il ricorrente intende far risolvere in via preliminare importanti questioni sulla ricevibilità emerse nel corso del giudizio che lo riguarda. Anche la Corte ha interpretato in questo senso l'atto introduttivo del ricorrente e quindi ha richiesto alle parti di presentare le loro osservazioni orali, nell'udienza del 6 ottobre, solo sulla ricevibilità del ricorso. L'articolo 92 del regolamento di procedura concede inoltre alla Corte la facoltà di provvedere d'ufficio in questo senso, cosicché eventuali vizi della domanda incidentale non ostano affatto ad una pronuncia preliminare sulla ricevibilità del ricorso. II — Sulla ricevibilità del ricorso 55-64 A giudizio del ricorrente si deve esaminare la ricevibilità del ricorso tenendo innanzi tutto conto del se la proposizione di un ricorso gerarchico a norma dell'articolo 90 dello Statuto del personale sia vincolata all'osservanza di un termine e quale sia eventualmente questo termine. Alla luce della più recente giurisprudenza, ritengo che sotto questo aspetto non vi siano più questioni insolute anche per il caso del ricorrente. Considerando solo la decisione 14 marzo 1963, con la quale è stato determinato l'inquadramento del ricorrente, è incontestato che il provvedimento era impugnabile in sede giurisdizionale nel termine di tre mesi oppure poteva costituire oggetto di un ricorso gerarchico da proporsi nello stesso termine a norma dell'articolo 90, che si sarebbe risolto, a seconda dell'andamento del procedimento amministrativo, in un procedimento giurisdizionale o in un ricorso per carenza. Mi richiamo alla sentenza Fonzi contro [OSCURATO:PERSONA] (causa 30-64), che a questo proposito si esprime molto chiaramente. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] nel 1963 non si è valso né dell'uno né dell'altro mezzo, gli è ora assolutamente preclusa ogni via per criticare quella decisione amministrativa, anche se dimostra che sono intervenuti nuovi elementi decisivi per la sua posizione giuridica. Sotto il profilo dell'osservanza del termine, ammettiamo per ipotesi che la sentenza 70-63 rappresenti un fatto nuovo per il ricorrente; è incontestato quindi che egli doveva proporre ricorso gerarchico nel termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto nuovo, ricorso che avrebbe indotto l'amministrazione a trarre dal fatto nuovo le necessarie conseguenze. Dal punto di vista dei termini tutto si è svolto regolarmente (pronuncia della sentenza del 7 luglio 1964 e lettera del ricorrente al Presidente della Corte del 29 settembre 1964). Quindi, sotto il profilo del termine a norma dell'articolo 90 dello Statuto del personale , non abbiamo problemi particolari da risolvere nell'ambito del procedimento in corso. In effetti, la valutazione del caso e strettamente connessa alla questione del se la sentenza 70-63 rappresenti un fatto nuovo che permetta al ricorrente di rimettere in forse una decisione d'inquadramento risalente al 1963, poiché è evidente che la risposta del Presidente in data 8 ottobre 1964 non costituisce un provvedimento autonomo relativo alla posizione del ricorrente, atto a far decorrere un nuovo termine d'impugnazione. In tale nota anzi si accenna espressamente all'impossibilità che il Presidente della Corte si pronunci nuovamente sul contenuto oggettivo della decisione, posto il carattere definitivo del provvedimento del 14 marzo 1903. Ritengo inoltre che la questione del quando una sentenza della Corte possa costituire fatto nuovo, attualmente — vale a dire dopo le sentenze pronunciate nell'estate scorsa — sia oggetto di una giurisprudenza talmente esauriente che anche le particolarità dell'attuale procedimento non possono dar luogo ad ulteriori considerazioni. La Corte ha ripetutamente e chiaramente sottolineato che una sentenza nelle questioni di personale si riferisce soltanto allo stato giuridico del dipendente interessato e non produce effetti che sui rapporti tra le parti processuali. Una sentenza può solo rappresentare un fatto nuovo per i dipendenti terzi che intendano promuovere un ricorso, se l'atto annullato con detta sentenza tocca direttamente il terzo interessato. Quindi la Corte ha negato alla sentenza 70-63 il carattere di fatto nuovo atto a giustificare dei ricorsi presentati da dipendenti del Consiglio di Ministri e ciò pare logico in quanto nessuno tra quei ricorrenti era parte processuale nella causa 70-63. La Corte ha inoltre rifiutato di riconoscere come fatto nuovo una sentenza pronunciata in un giudizio nel quale fosse convenuta la medesima parte citata in giudizio in una causa precedente (causa 46-64, Schoffer contro [OSCURATO:PERSONA] C.E.E.). L'orientamento deve rimanere lo stesso anche quando sia convenuta l'amministrazione della Corte e nel caso in cui venga invocata come fatto nuovo una sentenza pronunciata in una causa nella quale la stessa amministrazione era citata in giudizio. Il concetto di fatto nuovo elaborato dalla giurisprudenza della Corte in diverse cause di personale dev'essere inteso unicamente nel senso che la novità sussiste se la sentenza precedente è invocata da una delle parti dello stesso processo (vedi caso Snupat), oppure se è invocata da un terzo direttamente toccato dall'atto annullato dalla sentenza. Il ricorrente non può avvalersi qui né dell'una né dell'altra possibilità. Bisogna inoltre sottolineare che l'annullamento della decisione riguardante il ricorrente nella causa 70-63 ha toccato direttamente l'amministrazione della Corte in veste di autorità che ha il potere di nomina, ma non il ricorrente nell'attuale procedimento il quale non ha alcun rapporto giuridico diretto con il ricorrente nella causa 70-63. Si potrebbe trarre la conclusione che tale giurisprudenza è meschina, in quanto essa pone notevoli difficoltà a far giudicare dalla Corte un caso-tipo — dopo aver amministrativamente risolto una pluralità di casi analoghi di comune accordo con gli interessati — al fine di poter uniformare alla sentenza pronunciata dalla Corte tutti gli altri casi. Tale giurisprudenza presenta comunque il vantaggio che, scaduti i termini, si costituiscono rapporti d'indubbia chiarezza, vale a dire essa garantisce la certezza del diritto, elemento essenziale per il buon funzionamento dell'amministrazione. III — [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente ha indirizzato al Presidente della Corte il suo ricorso gerarchico fuori termine (prendendo come termine a quo la notifica della decisione 14 marzo 1963) e posto che la sentenza 70-63 non rappresenta per il ricorrente un fatto nuovo tale da legittimarlo ad impugnare la precedente decisione definitiva dell'amministrazione, il ricorso va dichiarato irricevibile. Alle spese si applica l'articolo 70 del regolamento di procedura. ( 1 ) Traduzione dal tedesco
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