CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024
Cassazione n. 28731/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria successivamente depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso reiterato con lunghe argomentazioni in memoria, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello a pag. 8 e 9 della sentenza impugnata con motivazione congrua e priva di illogicità ha ritenuto sussistenti gli elementi della fattispecie contestata ex art. 640 cod. pen. sottolineando come i comportamenti posto in essere dal ricorrente dovessero fare ritenere consumata proprio la fattispecie di truffa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la data di commissione del reato indicata nel capo d'imputazione (in data 27/05/2016 e permanente sino al 03/06/2016) non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'applicazione delle statuizioni civili in ragione della manifesta infondatezza del primo motivo a cui è logicamente connesso deve ritenersi assorbito; rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che nulla è dovuto alla parte civile essendosi la stessa limitata a depositare note conclusive senza nulla di specifico argomentare; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il C nsigliere Est sore [OSCURATO:PERSONA]