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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 36817/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di tAhmecfAbdelhali; ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso con cui si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione sono reiterativi e manifestamente infondati perché: la negazione della circostanza attenuante speciale introdotta con la sentenza della Corte Cost. n. 86/2024 ha trovato fondamento in una non censurabile valutazione dell'entità del danno e della violenza esercitata; la determinazione della pena in relazione al contestato delitto di tentata rapina è stata effettuata nei limiti prossimi al minimo assoluto edittale (anni 2 mesi 6) attraverso il ricorso al metodo sintetico; il mancato riconoscimento della continuazione trova adeguata motivazione nelle circostanze esposte a pag. 4 della motivazione prive di qualsiasi illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di tAhmecfAbdelhali; ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso con cui si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione sono reiterativi e manifestamente infondati perché: la negazione della circostanza attenuante speciale introdotta con la sentenza della Corte Cost. n. 86/2024 ha trovato fondamento in una non censurabile valutazione dell'entità del danno e della violenza esercitata; la determinazione della pena in relazione al contestato delitto di tentata rapina è stata effettuata nei limiti prossimi al minimo assoluto edittale (anni 2 mesi 6) attraverso il ricorso al metodo sintetico; il mancato riconoscimento della continuazione trova adeguata motivazione nelle circostanze esposte a pag. 4 della motivazione prive di qualsiasi illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 36817/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris