CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 18333/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Messina; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Messina avverso la sentenza del 27/04/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 aprile 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunziando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di appello di Messina del 21 gennaio 2019, disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1748 del 29 ottobre 2020 - 15 gennaio 2021, ha rideterminato in anni dodici, mesi undici e giorni sedici di reclusione la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di associazione mafiosa aggravata ai sensi del comma 6 ed altri reati in continuazione, confermando, per [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado, che lo condannava alla pena di anni due di reclusione per il reato di intestazione fittizia aggravata dall'agevolazione mafiosa. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Romeo, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione per avere la sentenza impugnata erroneamente denegato la concessione delle invocate attenuanti generiche, avuto riguardo al notevole lasso di tempo intercorso fra l'ultimo dei reati annotati nel casellario giudiziale e le condotte a loro volta vagliate in sede processuale, nonché alla circostanza che, medio tempore, era intervenuto un decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale di sorveglianza di Messina. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto altresì ricorso il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione al reato contravvenzionale ex artt. 81, 110, 718 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991 (contestato nel capo 18), per avere la sentenza impugnata erroneamente rigettato la richiesta di improcedibilità dell'azione per l'intervenuta prescrizione, avuto riguardo al fatto che l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione riguardava non solo il trattamento sanzionatorio, ma afferiva alla riconosciuta incompatibilità dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 cit. con la fattispecie contravvenzionale oggetto d'imputazione. 4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 4 marzo 2022 il Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse del Romeo è inammissibile sia per aspecificità di formulazione, sia in quanto orientato a sollecitare una diversa o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione dell'esercizio di un potere discrezionale di merito che risulta, di contro, adeguatamente motivato, avendo la sentenza di appello compiutamente spiegato le ragioni ostative alla concessione delle invocate attenuanti, motivatamente richiamando, al riguardo, i gravi e numerosi precedenti penali a carico e l'obiettiva gravità della condotta, connotata da un'ampia disponibilità a svolgere compiti esecutivi per conto e in favore di un coimputato condannato per aver fatto parte, con ruolo apicale, di una consorteria mafiosa. Le doglianze formulate, in definitiva, oltre ad essere sfornite di allegazioni documentali specificamente indicative di elementi concreti cui fare riferimento per esaminare l'enunciato vizio di motivazione, implicano una non consentita richiesta di rivalutazione di profili di merito già esaminati e disattesi dalla Corte di merito, ponendosi al di fuori della tipologia dei motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. 2. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], da ritenere inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione, là dove assertivamente ripropone in questa Sede una doglianza già compiutamente esaminata e correttamente disattesa dalla Corte di appello, senza tener conto del fatto che, con la sentenza di annullamento con rinvio, la Corte di cassazione ha espressamente dichiarato la definitività dell'accertamento di responsabilità, rinviando al solo fine di rideterminare la pena attraverso la riduzione dell'aumento per la continuazione, con la conseguente formazione di uno sbarramento preclusivo ai fini della proposizione in sede di rinvio di qualsiasi eccezione in tema di prescrizione. Nella richiamata evenienza, pertanto, la Corte d'appello ha fatto buon governo del principio stabilito da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418; Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640), secondo cui, in caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione. 3. Per le su esposte considerazioni, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 29 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]