CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Luigi PRATOLA per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte Appello di Palermo ha rigettato l'istanza di rimessione in termini per il giudizio di appello, fondata sul rilievo della mancata partecipazione dei difensori al giudizio di secondo grado, in quanto la notifica della citazione a comparire era stata notificata a un indirizzo P.E.C. diverso da quello dei destinatari che, quindi, non avevano avuto alcuna conoscenza del processo, celebrato il 16 settembre 2021, e definito con sentenza di conferma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile in data 01/02/2022. 1.1. Il rigetto è stato motivato dalla mancata indicazione, da parte dei difensori istanti, della data in cui erano venuti a conoscenza della definizione del procedimento di appello, in tal modo non consentendo alla Corte la verifica della tempestività dell'istanza, che, ex art. 175 cod. proc. pen., deve essere proposta nel termine decadenziale di dieci giorni. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione sia Koubaa che Marsala, per il tramite del rispettivo difensore di fiducia, formulando un unico motivo analogo, con cui denunciano violazione degli artt. 601 e 629 bis cod, proc. pen, assumendo che la Corte d'Appello avrebbe, comunque, potuto qualificare la richiesta di restituzione nel termine quale istanza di rescissione del giudicato, ricorrendone i presupposti di legge (autorità adita e proposizione dell'istanza entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza , atteso che nell'istanza si era specificato che la predetta circostanza si era appresa da pochi giorni). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati, e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. 1.In primo luogo, si osserva che il giudizio di appello, pur viziato, secondo le deduzioni difensive, per non essere stata garantita la regolare partecipazione dei difensori, dalla violazione delle norme a presidio del contraddittorio e della regolare costituzione del rapporto processuale, si è celebrato e si è concluso con l'emissione della sentenza, a cui è seguita, in assenza di gravame, la irrevocabilità. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] competente a pronunciarsi sulla istanza de qua - da intendersi quale istanza di remissione nei termini per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello, - era la Corte di cassazione, alla quale essa aw-ebbe dovuto essere rivolta. Invero, considerato che il difensore assume di non avere ricevuto :,otizia della celebrazione del processo di appello, per errore nella notifica dell'avviso di fissaLione dell'udienza d'appello, il principio che viene in rilievo è quello affermato dalle Sezioni Unite 'Lovric', secondo cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in as3enza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante in,. idente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 Cc. 4dep. 23/04/2021- ., Lovric, Rv. 28093101). 2. Con il medesimo arresto, le Sezioni Unite- nel risolvere negativamente la "contigua" questione della possibilità di riqualificare come rescissione del giudicato una richiesta di incidente di esecuzione - hanno, tra l'altro, osservato (§ 10.2 della motivazione) che la richiesta di restituzione nel termine non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi, facendo proprio un orientamento già accreditato anche dalle stesse Sezioni Unite che, con la sentenza ‘Burba', avevano chiarito che i due istituti della restituzione nel termine e della rescissione del giudicato, pur avendo una causa petendi comune - quella della asserita non conoscenza del procedimento penale a carico del richiedente - si caratterizzano per la diversità del petítum, sicché la richiesta di rescissione del giudicato non può essere riqualificata di ufficio come incidente di esecuzione per la restituzione del termine per impugnare ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017, Rv. 269665). L'indirizzo ha trovato condivisione nella successiva giurisprudenza, che ha ribadito il medesimo principio in relazione all'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., che - si è precisato - non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566 - 01; Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022 Cc., dep.13/09/2022, rv. 283474). In effetti, sono le stesse Sezioni Unite ad avere, per un verso, escluso la natura impugnatoria dell'istanza di restituzione nel termine (Sez. U, n 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726-01), e, per altro, riconosciuto tale natura al rimedio rescissorio (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990-01), escludendo, su un piano più generale ogni possibilità di riqualificare la richiesta di rescissione del giudicato come restituzione nel termine ed anche quale incidente di esecuzione, tenuto conto del differente oggetto giuridico dei rimedi in questione ( cfr. par. 10.2. Sez. Un. Lovric). 3. [OSCURATO:PERSONA], nel prestare convinta adesione a tale approdo ermeneutico, ripetutamente avallato, nell'impostazione del problema e nella individuazione della chiave utilizzata per la sua soluzione, dai ripetuti interventi delle Sezioni Unite cui si è fatto riferimento, ritiene non percorribile la via, invocata nel ricorso, della qualificazione dell'istanza ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen., e osserva, con riguardo, dunque, alla istanza, come formulata ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen., di restituzione nel termine, che, ai sensi di tale disposizione di legge, la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto, con la precisazione che "In tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare -oltre che l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire -l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta. (Sez. 6, n.18084del21/03/2018Cc., dep.23/04/2018, rv. 272922). 3.1. Correttamente, allora, la Corte di appello ha osservato, nel provvedimento impugnato, che il ricorrente non ha provato la tempestività ( 10 gg.) dell'istanza di restituzione nel termine, mancando di assolvere all'onere di allegazione relativo alla conoscenza dell'atto, né risultava accertabile e suscettibile di verifica da parte dell'Ufficio la necessaria ricorrenza delle condizioni di tempestività richieste a pena di decadenza per la richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione. 3.2. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Coíì deciso in Roma, addì 14 luglio 2023 Il 4onsi bere estensore [OSCURATO:PERSONA]T [OSCURATO:PERSONA] COR