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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30391/2026

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Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile, deposita conclusioni e nota spesealle quali si riporta chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dellostesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione delTribunale di Avellino - che, previa parziale declaratoria di prescrizione del delitto sub A),limitatamente alle condotte commesse fino al mese di novembre dell’anno 2014, ha dichiaratoAngelina Parrella colpevole dei reati a lei ascritti, di truffa aggravata e falso ideologico (capi A)e B), per le condotte commesse dal dicembre 2014 al febbraio 2016, avvinti in continuazione,condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore del Comune diRoccabascerana, costituito parte civile, da liquidarsi separatamente, e alla rifusione delle spesesostenute, – ha dichiarato non doversi procedere per tutti i fatti ascritti, perché estinti perintervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili di primo grado.2.

Il ricorso per cassazione proposto dall’imputata, ai soli effetti civili, con il ministero deldifensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a un unico motivo articolato inplurime doglianze, di seguito enunciate nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

In primo luogo, ci si duole che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi inordine ai temi devoluti con l’appello, che investivano il materiale probatorio a carico dellaimputata con riguardo alla circostanza che il computer in cui sono stati individuati gli ottomessaggi di posta elettronica contenenti i files in formato PDF che riportano importi difformirispetto ai dati stipendiali presenti negli archivi del software di gestione delle buste paga Halley,e inviati a varie caselle di posta elettronica afferenti il sito istituzionale del [OSCURATO:PERSONA], nonfosse un dispositivo elettronico in uso esclusivo della ricorrente, ma un P.C. dell’ente pubblico,utilizzato promiscuamente anche da altri dipendenti dell’amministrazione comunale, comeriferito dallo stesso consulente del P.M. all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Si evidenzia come lo stesso consulente abbia affermato che non fosse stato possibileaccertare chi avesse compiuto l’operazione e a quale ora, in quanto non erano stati abilitati iLOG nel sistema Halley: si deduce che, sebbene i metadati dei PDF oggetto delle e-mailindichino la ricorrente quale autrice del file incriminato, si tratta tuttavia, di un mero indiziotecnico sull’origine del file, non di una piena prova della paternità dell’operazione proprio inragione della mancata attivazione dei log.2.2.

E’ dedotta, quindi, l’inutilizzabilità dei dati estratti dal computer in uso alla ricorrentepresso gli uffici comunali, in quanto acquisiti mediante back-up, senza un decreto motivato disequestro della strumentazione del p.c., ex art. 254 cod. proc. pen., e senza estrazione di copiaforense, cosicchè non è certa né la immodificabilità dei dati, né l’autenticità, né la conformitàdell’atto che si ritiene inviato dall’imputata.

D’altronde, a rendere il quadro ancor più incerto,vi è la nota del comune di Roccabascerana n. 354 del 20/01/2017, da cui risulta che leerogazioni stipendiali illegittime riguardavano anche altri dipendenti.2.3.

Ulteriore doglianza afferisce all’elemento soggettivo, in ordine al quale si segnala chel’imputata si era resa immediatamente disponibile alla restituzione del danaro, dimostrando lapropria buona fede dovuta all’inesperienza, circostanza che avrebbe comunque dovuto portarea considerare la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.2.4.

Ancora, si ribadisce la censura, già formulata con l’appello, avverso l’ordinanza conquale era stato revocato, nonostante l’opposizione della difesa, l’esame del teste Febbraio, inviolazione dell’art. 495 co. 4 cod. proc. pen., in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dallaCorte di appello, la prova revocata non avrebbe potuto ritenersi affatto superflua.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato.2.

In primo luogo, deve ricordarsi che, come hanno chiarito le sezioni unite di questa Corte,nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento deidanni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsia prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate suicriteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunquetenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti ocontraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.(Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024 Ud. (dep. 27/09/2024) [OSCURATO:PERSONA]. 286880).2.1.

La difesa ricorrente sostiene che la Corte di appello si sarebbe allontanata dal suddettoprincipio di diritto, non rispettando gli obblighi motivazionali gravanti sul giudice di merito difronte a un reato prescritto, e in presenza della parte civile, in quanto non avrebbe replicatoalle specifiche doglianze dell’appellante.

In particolare, la difesa aveva dedotto che il personalcomputer dal quale erano state compiute le alterazioni incriminate non costituiva una dotazionepersonale dell’imputata ma dell’ufficio, sul quale operavano anche altri impiegati e che vifossero altri mandati di pagamento per altri dipendenti che, allo stesso modo, erano risultatialterati; inoltre, si era contestata la utilizzabilità dei dati estratti dal computer in mancanza dicopia forense, e di un decreto di sequestro, in realtà inesistente.2.2.

La censura non ha pregio.

La Corte di appello (e già il primo giudice), nello scrutinareil profilo di responsabilità della ricorrente, ai fini civilistici, ha escluso l’evidenza della prova dellainnocenza dell’imputata, per la presenza di un corposo materiale probatorio, rappresentato dallaacquisizione di materiale probatorio proveniente dal comune di Roccabascena, (mandati dipagamento, riepiloghi delle retribuzioni annuali, buste paga), dalla consulenza tecnica delpubblico ministero e dalle dichiarazioni del segretario comunale, fonti dalle quali era emersoche l’imputata aveva alterato i mandati di pagamento elaborati dal sistema informatico in usoal comune dove era impiegata, accreditandosi somme maggiori di quelle a lei spettanti,circostanza, quest’ultima, emergente dal confronto tra gli ordini di pagamento emessi dalComune (con gli importi realmente dovuti) e quelli erogati dalla tesoreria, compilati dalla stessaParrella, (che, presso l’Ente comunale, era responsabile del settore economico-finanziario) cherecavano, appunto, importi maggiorati.2.3.

A fronte di tale solido quadro probatorio, ritenuta la inattendibilità della versionedifensiva, incentrata sull’errore in buona fede privo di effettivi riscontri (tale non potendo essereconsiderata la dichiarata volontà restitutoria ex post, a fronte di un reato istantaneo di pericolo,che non ammette un "iter criminis"), ed evidenziato che la nota comunale citata dalla difesa,dalla quale sarebbe emersa l’illegittima erogazione di somme nei confronti di altri dipendenti,non era stata rinvenuta in atti né prodotta dalla difesa, la Corte di appello ha ragionevolmenteaffermato la riconducibilità della condotta incriminata alla Parrella, adeguatamenteconfrontandosi con le deduzioni dell’appellante in punto di sussistenza dei reati e di attribuzionesoggettiva di responsabilità.

Le deduzioni oggi prospettate dal ricorso omettono il dovutoconfronto con gli argomenti spesi dai giudici di merito e finiscono per attingere il merito dellaricostruzione probatoria, che, come è noto, è attività riservata ai giudici di merito e noncensurabile dinanzi a queta Corte se condotta senza palesi vizi logici, invero, nel caso di specie,non ravvisabili.2.4.

Quanto alla dedotta inutilizzabilità della documentazione informatica, è vero che,laddove il sequestro della res sia realizzato mediante l'ablazione "fisica" delle memorie deidispositivi, la giurisprudenza ha stabilito che va creata una copia integrale (copia forense o "copiamezzo") per analizzarne i contenuti, restituendo il dispositivo originale al legittimo titolare unavolta acquisita la copia.2.4.1.

Con recenti pronunce, la Corte di cassazione ha indicato molto chiaramente qualisono le condizioni di legittimità del decreto di sequestro di dati contenuti in dispositivi informaticio telematici, affermando che «il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguatavalutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica sia in quella esecutiva, deveillustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, inalternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazionetemporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporalidell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguenterestituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti» (Sez. 6, n. 17677 del29/01/2025, Rv. 288139 - 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Rv. 286358 -03).2.4.2.

Nondimeno, tali principi non sono applicabili al caso in esame, in cui, come si leggenella sentenza impugnata, a proposito della utilizzabilità ai fini probatori del backup dei dati delp.c. installato presso l’ufficio della Parrella, la documentazione esaminata dai consulenti del P.M.era stata prodotta dal Comune di Roccabascerana e dall’istituto di credito con funzioni ditesoreria del comune.

Non vi è stato, dunque, come d’altronde afferma lo stesso difensorericorrente, alcun provvedimento di sequestro di dati informatici, in quanto sono stati acquisitied elaborati dati del Comune, che li ha messi a disposizione tramite il segretario comunale.2.4.3.

Trattandosi di acquisizione documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.. nonera necessario alcun provvedimento di sequestro nè la estrazione della copia informatica.3.

Il tema della riconducibilità del fatto all’ambito disciplinato dall’art. 131-bis risulta ineditorispetto ai motivi di appello, come emerge dalla sintesi dei motivi di gravame riportati nellaimpugnata sentenza (non contestata sul punto – cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv.270627; Sez. 4 n. 17449 del 02/04/2025, Rv. 288117.)4.La doglianza relativa alla ordinanza dibattimentale di revoca del teste Febbraio si riveladel tutto generica, ove si consideri che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle provegià ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio deldibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietatedalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che la censuradi mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicatoin sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità econgruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato.4.1.

E tanto ancor più ove si tratti di rinuncia da parte del P.M. al proprio teste, nel qualecaso, come ha osservato la Corte di appello, il diritto della controparte all’escussione può esserefatto valere solo laddove il medesimo teste rinunciato sia inserito anche nelle liste della parteche ne invoca l’esame, ovvero, come nella situazione processuale de qua, laddovealla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenutoa valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto contodell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve esseredisposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen.(Sez. 2 n. 28915 del 24/09/2020, Rv. 279674).

Motivazione che, nel caso di specie, il Giudicedibattimentale ha fornito, rilevando, appunto, la non necessarietà della testimonianza esclusa,valutazione non sconfessata dalle generiche doglianze difensive sul punto.5.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.5.1.

La ricorrente deve anche essere condannata alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate come indispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso agli effetti civili e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.823,00, oltre accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile, deposita conclusioni e nota spesealle quali si riporta chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dellostesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione delTribunale di Avellino - che, previa parziale declaratoria di prescrizione del delitto sub A),limitatamente alle condotte commesse fino al mese di novembre dell’anno 2014, ha dichiaratoAngelina Parrella colpevole dei reati a lei ascritti, di truffa aggravata e falso ideologico (capi A)e B), per le condotte commesse dal dicembre 2014 al febbraio 2016, avvinti in continuazione,condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore del Comune diRoccabascerana, costituito parte civile, da liquidarsi separatamente, e alla rifusione delle spesesostenute, – ha dichiarato non doversi procedere per tutti i fatti ascritti, perché estinti perintervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili di primo grado.2. Il ricorso per cassazione proposto dall’imputata, ai soli effetti civili, con il ministero deldifensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a un unico motivo articolato inplurime doglianze, di seguito enunciate nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. In primo luogo, ci si duole che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi inordine ai temi devoluti con l’appello, che investivano il materiale probatorio a carico dellaimputata con riguardo alla circostanza che il computer in cui sono stati individuati gli ottomessaggi di posta elettronica contenenti i files in formato PDF che riportano importi difformirispetto ai dati stipendiali presenti negli archivi del software di gestione delle buste paga Halley,e inviati a varie caselle di posta elettronica afferenti il sito istituzionale del [OSCURATO:PERSONA], nonfosse un dispositivo elettronico in uso esclusivo della ricorrente, ma un P.C. dell’ente pubblico,utilizzato promiscuamente anche da altri dipendenti dell’amministrazione comunale, comeriferito dallo stesso consulente del P.M. all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Si evidenzia come lo stesso consulente abbia affermato che non fosse stato possibileaccertare chi avesse compiuto l’operazione e a quale ora, in quanto non erano stati abilitati iLOG nel sistema Halley: si deduce che, sebbene i metadati dei PDF oggetto delle e-mailindichino la ricorrente quale autrice del file incriminato, si tratta tuttavia, di un mero indiziotecnico sull’origine del file, non di una piena prova della paternità dell’operazione proprio inragione della mancata attivazione dei log.2.2. E’ dedotta, quindi, l’inutilizzabilità dei dati estratti dal computer in uso alla ricorrentepresso gli uffici comunali, in quanto acquisiti mediante back-up, senza un decreto motivato disequestro della strumentazione del p.c., ex art. 254 cod. proc. pen., e senza estrazione di copiaforense, cosicchè non è certa né la immodificabilità dei dati, né l’autenticità, né la conformitàdell’atto che si ritiene inviato dall’imputata. D’altronde, a rendere il quadro ancor più incerto,vi è la nota del comune di Roccabascerana n. 354 del 20/01/2017, da cui risulta che leerogazioni stipendiali illegittime riguardavano anche altri dipendenti.2.3. Ulteriore doglianza afferisce all’elemento soggettivo, in ordine al quale si segnala chel’imputata si era resa immediatamente disponibile alla restituzione del danaro, dimostrando lapropria buona fede dovuta all’inesperienza, circostanza che avrebbe comunque dovuto portarea considerare la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.2.4. Ancora, si ribadisce la censura, già formulata con l’appello, avverso l’ordinanza conquale era stato revocato, nonostante l’opposizione della difesa, l’esame del teste Febbraio, inviolazione dell’art. 495 co. 4 cod. proc. pen., in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dallaCorte di appello, la prova revocata non avrebbe potuto ritenersi affatto superflua.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.2. In primo luogo, deve ricordarsi che, come hanno chiarito le sezioni unite di questa Corte,nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento deidanni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsia prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate suicriteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunquetenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti ocontraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.(Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024 Ud. (dep. 27/09/2024) [OSCURATO:PERSONA]. 286880).2.1. La difesa ricorrente sostiene che la Corte di appello si sarebbe allontanata dal suddettoprincipio di diritto, non rispettando gli obblighi motivazionali gravanti sul giudice di merito difronte a un reato prescritto, e in presenza della parte civile, in quanto non avrebbe replicatoalle specifiche doglianze dell’appellante. In particolare, la difesa aveva dedotto che il personalcomputer dal quale erano state compiute le alterazioni incriminate non costituiva una dotazionepersonale dell’imputata ma dell’ufficio, sul quale operavano anche altri impiegati e che vifossero altri mandati di pagamento per altri dipendenti che, allo stesso modo, erano risultatialterati; inoltre, si era contestata la utilizzabilità dei dati estratti dal computer in mancanza dicopia forense, e di un decreto di sequestro, in realtà inesistente.2.2. La censura non ha pregio. La Corte di appello (e già il primo giudice), nello scrutinareil profilo di responsabilità della ricorrente, ai fini civilistici, ha escluso l’evidenza della prova dellainnocenza dell’imputata, per la presenza di un corposo materiale probatorio, rappresentato dallaacquisizione di materiale probatorio proveniente dal comune di Roccabascena, (mandati dipagamento, riepiloghi delle retribuzioni annuali, buste paga), dalla consulenza tecnica delpubblico ministero e dalle dichiarazioni del segretario comunale, fonti dalle quali era emersoche l’imputata aveva alterato i mandati di pagamento elaborati dal sistema informatico in usoal comune dove era impiegata, accreditandosi somme maggiori di quelle a lei spettanti,circostanza, quest’ultima, emergente dal confronto tra gli ordini di pagamento emessi dalComune (con gli importi realmente dovuti) e quelli erogati dalla tesoreria, compilati dalla stessaParrella, (che, presso l’Ente comunale, era responsabile del settore economico-finanziario) cherecavano, appunto, importi maggiorati.2.3. A fronte di tale solido quadro probatorio, ritenuta la inattendibilità della versionedifensiva, incentrata sull’errore in buona fede privo di effettivi riscontri (tale non potendo essereconsiderata la dichiarata volontà restitutoria ex post, a fronte di un reato istantaneo di pericolo,che non ammette un "iter criminis"), ed evidenziato che la nota comunale citata dalla difesa,dalla quale sarebbe emersa l’illegittima erogazione di somme nei confronti di altri dipendenti,non era stata rinvenuta in atti né prodotta dalla difesa, la Corte di appello ha ragionevolmenteaffermato la riconducibilità della condotta incriminata alla Parrella, adeguatamenteconfrontandosi con le deduzioni dell’appellante in punto di sussistenza dei reati e di attribuzionesoggettiva di responsabilità. Le deduzioni oggi prospettate dal ricorso omettono il dovutoconfronto con gli argomenti spesi dai giudici di merito e finiscono per attingere il merito dellaricostruzione probatoria, che, come è noto, è attività riservata ai giudici di merito e noncensurabile dinanzi a queta Corte se condotta senza palesi vizi logici, invero, nel caso di specie,non ravvisabili.2.4. Quanto alla dedotta inutilizzabilità della documentazione informatica, è vero che,laddove il sequestro della res sia realizzato mediante l'ablazione "fisica" delle memorie deidispositivi, la giurisprudenza ha stabilito che va creata una copia integrale (copia forense o "copiamezzo") per analizzarne i contenuti, restituendo il dispositivo originale al legittimo titolare unavolta acquisita la copia.2.4.1. Con recenti pronunce, la Corte di cassazione ha indicato molto chiaramente qualisono le condizioni di legittimità del decreto di sequestro di dati contenuti in dispositivi informaticio telematici, affermando che «il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguatavalutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica sia in quella esecutiva, deveillustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, inalternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazionetemporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporalidell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguenterestituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti» (Sez. 6, n. 17677 del29/01/2025, Rv. 288139 - 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Rv. 286358 -03).2.4.2. Nondimeno, tali principi non sono applicabili al caso in esame, in cui, come si leggenella sentenza impugnata, a proposito della utilizzabilità ai fini probatori del backup dei dati delp.c. installato presso l’ufficio della Parrella, la documentazione esaminata dai consulenti del P.M.era stata prodotta dal Comune di Roccabascerana e dall’istituto di credito con funzioni ditesoreria del comune. Non vi è stato, dunque, come d’altronde afferma lo stesso difensorericorrente, alcun provvedimento di sequestro di dati informatici, in quanto sono stati acquisitied elaborati dati del Comune, che li ha messi a disposizione tramite il segretario comunale.2.4.3. Trattandosi di acquisizione documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.. nonera necessario alcun provvedimento di sequestro nè la estrazione della copia informatica.3. Il tema della riconducibilità del fatto all’ambito disciplinato dall’art. 131-bis risulta ineditorispetto ai motivi di appello, come emerge dalla sintesi dei motivi di gravame riportati nellaimpugnata sentenza (non contestata sul punto – cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv.270627; Sez. 4 n. 17449 del 02/04/2025, Rv. 288117.)4.La doglianza relativa alla ordinanza dibattimentale di revoca del teste Febbraio si riveladel tutto generica, ove si consideri che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle provegià ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio deldibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietatedalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che la censuradi mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicatoin sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità econgruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato.4.1. E tanto ancor più ove si tratti di rinuncia da parte del P.M. al proprio teste, nel qualecaso, come ha osservato la Corte di appello, il diritto della controparte all’escussione può esserefatto valere solo laddove il medesimo teste rinunciato sia inserito anche nelle liste della parteche ne invoca l’esame, ovvero, come nella situazione processuale de qua, laddovealla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenutoa valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto contodell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve esseredisposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen.(Sez. 2 n. 28915 del 24/09/2020, Rv. 279674). Motivazione che, nel caso di specie, il Giudicedibattimentale ha fornito, rilevando, appunto, la non necessarietà della testimonianza esclusa,valutazione non sconfessata dalle generiche doglianze difensive sul punto.5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.5.1. La ricorrente deve anche essere condannata alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate come indispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso agli effetti civili e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.823,00, oltre accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRossella Catena
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