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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 33781/2023

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la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 11/04/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato, depositando memoria scritta; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Roma con ordinanza del 14 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 25 maggio) ha confermato quella emessa dal Gip in data 19 gennaio 2023 con la quale è stata applicata all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alle contestazioni di cui all'art. 74 T.U.

Stup. (capo 1 dell'addebito provvisorio) e di ripetute violazioni dell'art. 73 T.U. cit. (capi da 39 a 57).

2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso deducendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione della legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Roma, indicando invece come competente l'Autorità giudiziaria di Firenze.

Ciò in quanto la più grave contestazione, relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, deve ritenersi commessa in Prato (luogo ove l'associazione si è strutturata e ha iniziato a operare; dove risiedono e sono stati arrestati [OSCURATO:PERSONA], definita nei provvedimenti cautelari "capo e promotore della associazione" e altro associato, [OSCURATO:PERSONA], detto "Elefante"; nonché città che, secondo le dichiarazioni rese del collaborante con l'Autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], costituisce il punto di riferimento di tutta Italia per lo shaboo - droga sintetica, metanfetamina cloridrato).

Sicchè non è condivisibile quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, secondo cui a Roma esisterebbe una cellula autonoma dell'organizzazione criminale "non eterodiretta da quella pratese e che godeva di ampi margini di autonomia".

Neppure - deduce il ricorrente - può condividersi il ragionamento del Tribunale del riesame secondo cui non essendo comunque possibile individuare con precisione il /ocus commissi delicti andrebbe applicato il criterio di cui all'art. 9 comma 1 cod. proc. pen. (l'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione, in riferimento ad un episodio di cessione di stupefacenti, contestato al capo 12 come commesso in Roma sino al 15 febbraio 2022).

Infatti, la competenza territoriale in riferimento al delitto associativo si radica nel luogo in cui la struttura organizzativa diventa concretamente operante, a nulla rilevando dove vengano commessi i singoli reati oggetto dell'accordo criminoso.

Pertanto, per vis actractiva anche le ulteriori contestazioni, chiaramente connesse, sono di competenza dell'Autorità giudiziaria di Firenze.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 178 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione al mancato rilascio di copie dei supporti magnetici/informatici contenenti files audio delle conversazioni telefoniche e telematiche intercettate, pur essendo dimostrato che il ricorrente ne ha avanzato tempestiva richiesta al Pubblico ministero.

Sul punto, si rileva che il Tribunale del riesame ha aderito all'orientamento giurisprudenziale - non univoco - secondo cui spetterebbe alla Difesa dimostrare anche il "fatto negativo" della non tempestiva messa a disposizione della documentazione in oggetto, non essendo sufficiente la dimostrazione relativa alla richiesta della stessa in tempo utile per la celebrazione dell'udienza del riesame.

In realtà, rileva il ricorrente, negli atti trasmessi ai sensi dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen. a seguito della richiesta di riesame non sono stati trasmessi i files audio né vi è traccia di provvedimenti in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa, non essendovi sul punto alcun rilievo di segno contrario da parte del Tribunale del riesame.

2.3. Con il terzo motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'addebito di cui al capo 1 (art. 74 T.U.

Stup.), fondati sulle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in assenza - rileva il ricorrente - di adeguati elementi di riscontro (non essendo a tal fine concludenti gli esiti delle intercettazioni telefoniche e telematiche svolte dall'inizio del dicembre 2021 al 5 febbraio 2022, dalle quali emergeva una sola condotta di spaccio continuato di sostanza stupefacente e non anche gli elementi strutturali necessari per ritenere plausibile la contestazione associativa). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, avente rilievo preliminare e assorbente, è fondato.

2. L'ordinanza impugnata (pag. 4 ss.) ha respinto l'eccezione relativa alla incompetenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Roma dando atto che dalle indagini è emersa l'esistenza di una associazione "sostanzialmente policentrica" nell'ambito della quale la cellula di Prato non impartiva direttive all'articolazione autonoma che agiva a Roma.

In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato che "Le indagini hanno dimostrato che lo stupefacente arrivava a Roma anche in via diretta dalla Grecia sicchè, in tema di reperimento dello stupefacente, la "cellula" romana godeva di margini di autonomia.

Piuttosto, non emerge ... che da Prato venissero impartite a Roma (ossia a Huang dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]) direttive sulle modalità di gestione del traffico illecito sulla "piazza romana", vuoi in ordine ai luoghi di custodia dello stupefacente vuoi ai prezzi da praticare al dettaglio vuoi agli spacciatori da assoldare per le vendite ai terzi vuoi per i luoghi e le modalità con cui praticare lo spaccio; parimenti è Huang che, di sua iniziativa, offre assistenza legale ai due corrieri/detentori Legaspi e Pantoja in giorni diversi tratti in arresto.

La circostanza poi che [OSCURATO:PERSONA] percepisse una percentuale sugli affari altro non rappresenta che una sorta di "provvigione" per la sua intermediazione nelle operazioni di approvvigionamento e la conferma del suo ruolo apicale nell'associazione".

Pertanto, non essendo possibile individuare con precisione quale sia il luogo di radicamento della "struttura policentrica", priva di una univoca collocazione geografica, operante sul territorio nazionale (Roma e Prato) e anche all'estero (quanto alle forniture) - conclude l'ordinanza impugnata - la competenza per territorio per la fattispecie associativa va individuata in Roma, in relazione al luogo di commissione dell'ultimo reato fine, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (così, Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278166 - 01).

3. L'argomentazione - in sé non illogica - non si confronta però adeguatamente con l'ordinanza genetica che delinea un quadro tutt'affatto diverso.

Il provvedimento cautelare del Gip (pag. 94 ss.), invero, riporta che "le evidenze investigative hanno effettivamente acclarato l'esistenza di una rodata cellula organizzata logisticamente su Prato tesa all'importazione della metanfetamina dalla Grecia, facente capo alla cittadina cinese HU Luyng "A Ying" che assurge al ruolo di Dominus dell'intera organizzazione, dettando le regole anche alla "cellula di Roma" ed imponendo la propria egemonia nel settore della metanfetamina, costringendo sia i fornitori che i "capo cellula" a versare a lei una sorta di "tassa" per il solo transito in Italia dello stupefacente pari a 2 euro al grammo (1 euro dal fornitore e 1 euro dal "capo piazza").

In subordine rispetto alla predetta, il Gip individua [OSCURATO:PERSONA], detto "Elefante", anch'egli collocato a Prato; con costoro collabora l'indagato [OSCURATO:PERSONA] che - sempre a Prato - "si occupa prevalentemente della custodia di parte dello stupefacente e delle cessioni al dettaglio, rendicontando sempre ad A Ying e a Elefante".

Tali conclusioni si basano anche sulle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale ha dichiarato che "Prato è il punto di riferimento di tutta Italia per lo shaboo che proviene dalla Spagna e dalla Francia.

A Prato c'è una organizzazione superiore, composta da 5 o 6 persone, di cui fa parte appunto ELEFANTE di Prato ...

L'organizzazione in questione è la prima organizzazione in Italia per lo smercio dello stupefacente.

Queste persone si spartiscono di comune accordo le varie zone d'Italia dove vendere, ed hanno ognuna di queste una rete di spacciatori sotto di loro, Ad esempio ELEFANTE di Prato ha sotto di lui ...

Lo stupefacente giunge nella Capitale dalla città di Prato ...

Le persone che da Prato decidono quando e come inviare lo stupefacente a Roma sono: Elefante di Prato, [OSCURATO:PERSONA], A Wu ...

Posso quindi affermare che da quando WANG [OSCURATO:PERSONA] è stato messo in carcere, il mercato nella capitale è stato frammentato tra i vari referenti di Prato, che gestiscono insieme l'intero mercato perché, comunque, tutti i proventi derivanti dal traffico di stupefacenti vengono divisi in parti uguali tra i vertici dell'organizzazione".

Per quanto poi concerne l'organizzazione del sodalizio, l'ordinanza genetica (pag. 121 ss.) la indica come caratterizzata da "struttura territoriale alquanto "diffusa" e ramificata, composta da singole cellule, dirette da rispettivi "referenti", che agiscono secondo regole e direttive imposte da un vertice, che ne governa il programma delittuoso; l'azione criminale è dunque attuata nel rispetto di un modesto spazio di autonomia, che rileva tuttavia solo nell'esecuzione degli affari e dello spaccio a livello di zone di influenza.

Nonostante la fluidità sopra descritta, la consorteria possiede una struttura piramidale ...

Le emergenze investigative hanno accertato la compresenza di due cellule operative, a Prato e a Roma, particolarmente connesse in termini di reciproca collaborazione, soprattutto per ciò che concerne la disponibilità materiale dello stupefacente"; cellule che "non possono ritenersi due distinte organizzazioni criminali in quanto, operando in funzione della gestione di comuni affari, fanno comunque capo ad un unico e condiviso vertice"; nel delineare l'organigramma del sodalizio, il Gip ribadisce che "[OSCURATO:PERSONA] - detta A Ying - è la vera dominus dell'intera organizzazione, dirige e coordina l'attività delle due cellule", imponendo "regole alle "cellule operative di pertinenza (Roma e Prato) e la propria egemonia nel settore della metanfetamina".

Pertanto, secondo l'ordinanza genetica si tratta di un'unica struttura organizzativa, seppure "articolata" in due cellule, al vertice della quale, in posizione indiscussa di "dominus" vi è [OSCURATO:PERSONA], detta "A Ying" (che impartisce direttive e ordini anche alla "cellula di Roma"); suo secondo è [OSCURATO:PERSONA], detto "Elefante"; con entrambi collabora direttamente l'indagato [OSCURATO:PERSONA]; tutti questi soggetti sono insediati a Prato, ove arriva lo stupefacente acquistato all'estero e da lì "smistato" sulle diverse "piazze".

Sulla base di questa ricostruzione, dovrebbe ritenersi fondata la deduzione del ricorrente.

Invero, «in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura» (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185 - 01).

4. Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, attesa la discrasia tra la ricostruzione della struttura organizzativa dell'associazione operata dai due Giudici della cautela, e l'assenza nell'ordinanza del riesame di una convincente motivazione idonea a superare quella del Gip, si impone l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, affinché il Tribunale riconsideri gli elementi di indagine chiarendo le ragioni per le quali non ritiene condivisibile la ricostruzione fattuale operata dal Gip o, comunque, perché - ferma rimanendo la stessa - non si debba individuare in Prato il luogo di radicamento strutturale dell'associazione.La cancelleria è incaricata per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente a norma dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla canceller

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 11/04/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato, depositando memoria scritta; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma con ordinanza del 14 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 25 maggio) ha confermato quella emessa dal Gip in data 19 gennaio 2023 con la quale è stata applicata all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alle contestazioni di cui all'art. 74 T.U. Stup. (capo 1 dell'addebito provvisorio) e di ripetute violazioni dell'art. 73 T.U. cit. (capi da 39 a 57). 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione della legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Roma, indicando invece come competente l'Autorità giudiziaria di Firenze. Ciò in quanto la più grave contestazione, relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, deve ritenersi commessa in Prato (luogo ove l'associazione si è strutturata e ha iniziato a operare; dove risiedono e sono stati arrestati [OSCURATO:PERSONA], definita nei provvedimenti cautelari "capo e promotore della associazione" e altro associato, [OSCURATO:PERSONA], detto "Elefante"; nonché città che, secondo le dichiarazioni rese del collaborante con l'Autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], costituisce il punto di riferimento di tutta Italia per lo shaboo - droga sintetica, metanfetamina cloridrato). Sicchè non è condivisibile quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, secondo cui a Roma esisterebbe una cellula autonoma dell'organizzazione criminale "non eterodiretta da quella pratese e che godeva di ampi margini di autonomia". Neppure - deduce il ricorrente - può condividersi il ragionamento del Tribunale del riesame secondo cui non essendo comunque possibile individuare con precisione il /ocus commissi delicti andrebbe applicato il criterio di cui all'art. 9 comma 1 cod. proc. pen. (l'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione, in riferimento ad un episodio di cessione di stupefacenti, contestato al capo 12 come commesso in Roma sino al 15 febbraio 2022). Infatti, la competenza territoriale in riferimento al delitto associativo si radica nel luogo in cui la struttura organizzativa diventa concretamente operante, a nulla rilevando dove vengano commessi i singoli reati oggetto dell'accordo criminoso. Pertanto, per vis actractiva anche le ulteriori contestazioni, chiaramente connesse, sono di competenza dell'Autorità giudiziaria di Firenze. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 178 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione al mancato rilascio di copie dei supporti magnetici/informatici contenenti files audio delle conversazioni telefoniche e telematiche intercettate, pur essendo dimostrato che il ricorrente ne ha avanzato tempestiva richiesta al Pubblico ministero. Sul punto, si rileva che il Tribunale del riesame ha aderito all'orientamento giurisprudenziale - non univoco - secondo cui spetterebbe alla Difesa dimostrare anche il "fatto negativo" della non tempestiva messa a disposizione della documentazione in oggetto, non essendo sufficiente la dimostrazione relativa alla richiesta della stessa in tempo utile per la celebrazione dell'udienza del riesame. In realtà, rileva il ricorrente, negli atti trasmessi ai sensi dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen. a seguito della richiesta di riesame non sono stati trasmessi i files audio né vi è traccia di provvedimenti in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa, non essendovi sul punto alcun rilievo di segno contrario da parte del Tribunale del riesame. 2.3. Con il terzo motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'addebito di cui al capo 1 (art. 74 T.U. Stup.), fondati sulle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in assenza - rileva il ricorrente - di adeguati elementi di riscontro (non essendo a tal fine concludenti gli esiti delle intercettazioni telefoniche e telematiche svolte dall'inizio del dicembre 2021 al 5 febbraio 2022, dalle quali emergeva una sola condotta di spaccio continuato di sostanza stupefacente e non anche gli elementi strutturali necessari per ritenere plausibile la contestazione associativa). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, avente rilievo preliminare e assorbente, è fondato. 2. L'ordinanza impugnata (pag. 4 ss.) ha respinto l'eccezione relativa alla incompetenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Roma dando atto che dalle indagini è emersa l'esistenza di una associazione "sostanzialmente policentrica" nell'ambito della quale la cellula di Prato non impartiva direttive all'articolazione autonoma che agiva a Roma. In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato che "Le indagini hanno dimostrato che lo stupefacente arrivava a Roma anche in via diretta dalla Grecia sicchè, in tema di reperimento dello stupefacente, la "cellula" romana godeva di margini di autonomia. Piuttosto, non emerge ... che da Prato venissero impartite a Roma (ossia a Huang dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]) direttive sulle modalità di gestione del traffico illecito sulla "piazza romana", vuoi in ordine ai luoghi di custodia dello stupefacente vuoi ai prezzi da praticare al dettaglio vuoi agli spacciatori da assoldare per le vendite ai terzi vuoi per i luoghi e le modalità con cui praticare lo spaccio; parimenti è Huang che, di sua iniziativa, offre assistenza legale ai due corrieri/detentori Legaspi e Pantoja in giorni diversi tratti in arresto. La circostanza poi che [OSCURATO:PERSONA] percepisse una percentuale sugli affari altro non rappresenta che una sorta di "provvigione" per la sua intermediazione nelle operazioni di approvvigionamento e la conferma del suo ruolo apicale nell'associazione". Pertanto, non essendo possibile individuare con precisione quale sia il luogo di radicamento della "struttura policentrica", priva di una univoca collocazione geografica, operante sul territorio nazionale (Roma e Prato) e anche all'estero (quanto alle forniture) - conclude l'ordinanza impugnata - la competenza per territorio per la fattispecie associativa va individuata in Roma, in relazione al luogo di commissione dell'ultimo reato fine, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (così, Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278166 - 01). 3. L'argomentazione - in sé non illogica - non si confronta però adeguatamente con l'ordinanza genetica che delinea un quadro tutt'affatto diverso. Il provvedimento cautelare del Gip (pag. 94 ss.), invero, riporta che "le evidenze investigative hanno effettivamente acclarato l'esistenza di una rodata cellula organizzata logisticamente su Prato tesa all'importazione della metanfetamina dalla Grecia, facente capo alla cittadina cinese HU Luyng "A Ying" che assurge al ruolo di Dominus dell'intera organizzazione, dettando le regole anche alla "cellula di Roma" ed imponendo la propria egemonia nel settore della metanfetamina, costringendo sia i fornitori che i "capo cellula" a versare a lei una sorta di "tassa" per il solo transito in Italia dello stupefacente pari a 2 euro al grammo (1 euro dal fornitore e 1 euro dal "capo piazza"). In subordine rispetto alla predetta, il Gip individua [OSCURATO:PERSONA], detto "Elefante", anch'egli collocato a Prato; con costoro collabora l'indagato [OSCURATO:PERSONA] che - sempre a Prato - "si occupa prevalentemente della custodia di parte dello stupefacente e delle cessioni al dettaglio, rendicontando sempre ad A Ying e a Elefante". Tali conclusioni si basano anche sulle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale ha dichiarato che "Prato è il punto di riferimento di tutta Italia per lo shaboo che proviene dalla Spagna e dalla Francia. A Prato c'è una organizzazione superiore, composta da 5 o 6 persone, di cui fa parte appunto ELEFANTE di Prato ... L'organizzazione in questione è la prima organizzazione in Italia per lo smercio dello stupefacente. Queste persone si spartiscono di comune accordo le varie zone d'Italia dove vendere, ed hanno ognuna di queste una rete di spacciatori sotto di loro, Ad esempio ELEFANTE di Prato ha sotto di lui ... Lo stupefacente giunge nella Capitale dalla città di Prato ... Le persone che da Prato decidono quando e come inviare lo stupefacente a Roma sono: Elefante di Prato, [OSCURATO:PERSONA], A Wu ... Posso quindi affermare che da quando WANG [OSCURATO:PERSONA] è stato messo in carcere, il mercato nella capitale è stato frammentato tra i vari referenti di Prato, che gestiscono insieme l'intero mercato perché, comunque, tutti i proventi derivanti dal traffico di stupefacenti vengono divisi in parti uguali tra i vertici dell'organizzazione". Per quanto poi concerne l'organizzazione del sodalizio, l'ordinanza genetica (pag. 121 ss.) la indica come caratterizzata da "struttura territoriale alquanto "diffusa" e ramificata, composta da singole cellule, dirette da rispettivi "referenti", che agiscono secondo regole e direttive imposte da un vertice, che ne governa il programma delittuoso; l'azione criminale è dunque attuata nel rispetto di un modesto spazio di autonomia, che rileva tuttavia solo nell'esecuzione degli affari e dello spaccio a livello di zone di influenza. Nonostante la fluidità sopra descritta, la consorteria possiede una struttura piramidale ... Le emergenze investigative hanno accertato la compresenza di due cellule operative, a Prato e a Roma, particolarmente connesse in termini di reciproca collaborazione, soprattutto per ciò che concerne la disponibilità materiale dello stupefacente"; cellule che "non possono ritenersi due distinte organizzazioni criminali in quanto, operando in funzione della gestione di comuni affari, fanno comunque capo ad un unico e condiviso vertice"; nel delineare l'organigramma del sodalizio, il Gip ribadisce che "[OSCURATO:PERSONA] - detta A Ying - è la vera dominus dell'intera organizzazione, dirige e coordina l'attività delle due cellule", imponendo "regole alle "cellule operative di pertinenza (Roma e Prato) e la propria egemonia nel settore della metanfetamina". Pertanto, secondo l'ordinanza genetica si tratta di un'unica struttura organizzativa, seppure "articolata" in due cellule, al vertice della quale, in posizione indiscussa di "dominus" vi è [OSCURATO:PERSONA], detta "A Ying" (che impartisce direttive e ordini anche alla "cellula di Roma"); suo secondo è [OSCURATO:PERSONA], detto "Elefante"; con entrambi collabora direttamente l'indagato [OSCURATO:PERSONA]; tutti questi soggetti sono insediati a Prato, ove arriva lo stupefacente acquistato all'estero e da lì "smistato" sulle diverse "piazze". Sulla base di questa ricostruzione, dovrebbe ritenersi fondata la deduzione del ricorrente. Invero, «in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura» (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185 - 01). 4. Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, attesa la discrasia tra la ricostruzione della struttura organizzativa dell'associazione operata dai due Giudici della cautela, e l'assenza nell'ordinanza del riesame di una convincente motivazione idonea a superare quella del Gip, si impone l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, affinché il Tribunale riconsideri gli elementi di indagine chiarendo le ragioni per le quali non ritiene condivisibile la ricostruzione fattuale operata dal Gip o, comunque, perché - ferma rimanendo la stessa - non si debba individuare in Prato il luogo di radicamento strutturale dell'associazione.La cancelleria è incaricata per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente a norma dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla canceller
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