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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23490/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 21 novembre 2021, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Taranto in data 6 dicembre 2021, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta erronea qualificazione giuridica delle condotte materiali poste in essere dal ricorrente è del tutto aspecifico in quanto non si confronta con le argomentate conclusioni della sentenza di appello secondo cui la totale assenza di illustrazione della modalità attraverso la quale la ricezione di quel bene era avvenuta preclude alla Corte qualsivoglia valutazione funzionale a considerare integrata la più tenue ipotesi contravvenzionale di cui all'art.712 cod. pen. (v. pag. 6 della sentenza di appello), non potendosi poi in alcun modo giustificare le valutazioni in fatto operate dal ricorrente finalizzate ad una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla contestata recidiva è del tutto aspecifico, non confrontandosi con le argomentazioni della Corte territoriale che ha riconosciuto l'esistenza del divieto normativo di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen. per procedere al richiesto giudizio di prevalenza ed ha rideterminato la pena, emendando l'errore dei primo giudice, conformandola ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (v. pag. 7 della sentenza di appello); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 21 novembre 2021, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Taranto in data 6 dicembre 2021, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta erronea qualificazione giuridica delle condotte materiali poste in essere dal ricorrente è del tutto aspecifico in quanto non si confronta con le argomentate conclusioni della sentenza di appello secondo cui la totale assenza di illustrazione della modalità attraverso la quale la ricezione di quel bene era avvenuta preclude alla Corte qualsivoglia valutazione funzionale a considerare integrata la più tenue ipotesi contravvenzionale di cui all'art.712 cod. pen. (v. pag. 6 della sentenza di appello), non potendosi poi in alcun modo giustificare le valutazioni in fatto operate dal ricorrente finalizzate ad una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla contestata recidiva è del tutto aspecifico, non confrontandosi con le argomentazioni della Corte territoriale che ha riconosciuto l'esistenza del divieto normativo di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen. per procedere al richiesto giudizio di prevalenza ed ha rideterminato la pena, emendando l'errore dei primo giudice, conformandola ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (v. pag. 7 della sentenza di appello); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23490/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris