CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 35952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in UCRAINA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, anche alla luce della sopravvenuta sentenza parzialmente assolutoria; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati contestati ai capi 1 (497-bis, comma secondo, cod.pen.), 2 (337 cod.pen.), 4 (648 cod.pen.) e 5 (493-ter cod.pen.), così riformando l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.i.p. del Tribunale di Monza aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione settimanale alla Polizia giudiziaria, per i soli capi 1 e 2 .Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. - Nullità dell'ordinanza per violazione degli art. 274 - 275 c.p.p. e 310 c.p.p. in relazione all'art. 597 c.p.p. per violazione dei poteri di cognizione in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello proposto dal Pubblico ministero". Il ricorrente premette il Pubblico ministero impugnava l'ordinanza del G.i.p. con un unico motivo di appello, con il quale criticava l'ordinanza impugnata sotto il solo profilo dell'adeguatezza della misura cautelare in relazione al pericolo di reiterazione dei reati, mentre il Tribunale applicava la misura carceraria con riferimento al pericolo di fuga, così esorbitando rispetto alle cuestioni devolutegli dall'appellante. Sulla base di tale premessa deduce che "l'accoglimento dell'appello e la conseguente applicazione della misura infrannuraria per la ritenuta esigenza cautelare del pericolo di fuga fuoriesce dai poteri di cognizione del Tribunale della Libertà e conseguentemente ne inficia la validità". Aggiunge che il vizio non è superato dal fatto che il tribunale ha motivato anche sul pericolo di reiterazione, in quanto l'adeguatezza della misura carceraria è stata parametrata alla valutazione congiunta delle due esigenze cautelari. 1.2. "Violazione ex art. 606, lett. c) c.p.p. - nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza previsti dall'art. 275 c.p.p.". In questo caso si sostiene che il tempo in cui Adamovych è stato sottoposto all'obbligo di presentazione, in assenza di violazioni, dimostra l'adeguatezza di questa misura e la non necessarietà di fare ricorso alla misura carceraria, che si atteggia quale extrema ratio nella gradazione delle misure cautelari applicabili. 1.3. "Violazione dell'art. 606 lett. c) e lett. e) in relazione all'art. 275 comma 2-bis c.p.p. per omessa motivazione sulla sanzione irroganda ed omessa valutazione dell'adeguatezza della misura degli arresti dorniciliari secondo le allegazioni della difesa". A tale riguardo si assume che il tribunale ha omesso di motivare circa la prognosi di una condanna superiore ai tre anni di reclusione. Si sostiene che tale tetto sarebbe stato difficilmente superato nel processo a carico del ricorrente. 1.4. Con successiva memoria pervenuta il 3/5/2022, la difesa ha trasmesso copia del dispositivo della sentenza pronunciata in relazione ai reati in esame, per i quali Adamovych ha riportato la condanna alla pena di anni uno, mesi otto e giorni dieci di reclusione, con assoluzione in relazione al capo 4, ossia al fatto originariamente contestato come ricettazione e successivamente qualificato ai sensi dell'art. 647, cod.pen./%nDx."..›. Eccepisce, quindi, la violazione dell'art. 275 comma 2-bis, c.p.p. che esclude l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere al di sotto del limite dei 3 anni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Risulta preliminare e assorbente l'ultimo motivo di ricorso, la cui fondatezza è dimostrata dalla sentenza pronunciata in data 29/04/2022 con cui il Tribunale di Monza ha assolto Adamovych per il reato contestato al capo 4 e lo ha condannato alla pena complessiva di anni uno, mesi otto e giorni dieci di reclusione. La misura della pena in concreto inflitta rende palese la violazione del secondo inciso dell'art. 275, comma 2-bis, cod.proc.pen., che vieta l'applicazione della custodia cautelare in carcere nell'ipotesi ipotesi in cui «il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni». Da ciò discende che l'ordinanza impugnata ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere al di fuori delle ipotesi consentite, così incorrendo nel vizio di violazione di legge. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio che tenga conto del divieto di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 310 c.p.p. Così deciso