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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 12860/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8084-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso in proprio, in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ IMMOBILIAREe [OSCURATO:PERSONA] -intimati - Ric. 2020n. 8084 sez.

S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 -2- avverso il decreto n. 2713 /201 9 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositatoil 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo, ai sensi dell’art. 2674 bis c.c. e 113 disp. att. c.p.c., avverso la decisione con cui il Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Lecce aveva accettato con riserva la trascrizione di domanda giudiziale finalizzata ad ottenere l’accertamento della natura simulate di due contratti di cessione di immobili, apparentemente a titolo oneroso, ma in realtà dissimulanti donazioni indirette.

Il ricorrente chiedeva , in particolare, al Tribunale di Lecce di disporre l’esecuzione della trascrizione senza riserve.

Con decreto n. 634/2019 il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che la domanda giudiziale della quale il Picciolo aveva chiesto la trascrizione non rientrasse nel novero delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 2652 n. 4 c.c.

Con il decreto oggi impugnato la Corte di Appello di Lecce rigettava il reclamo interposto, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prima istanza, condannando l’appellante alle spese di lite.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unicomotivo, il ricorrent e lamenta l a violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2674 bis c.c., 113 disp. att. c.p.c., 91 e 737 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, Ric. 2020n. 8084 sez.

S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 -3- primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale lo avrebbe ingiustamente condannato alle spese, senza considerare la natura del giudizio, rientrante nell’ambito dei procedimenti non contenziosi di volontaria giurisdizione.

La censura è fondata.

La Corte di Appello, rigettando il reclamo interposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento del Tribunale che aveva respinto la sua opposizione alla trascrizione con riserva di una domanda giudiziale, lo ha condannato alle spese, senza considerare che il procedimento in esame rientra nell’ambito della volontaria giurisdizione, onde non è configurabile una parte soccombente che possa essere condannata alla refusione delle spese.

Va data continuità, sul punto, al principio secondo cui “Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'art. 745 c.p.c., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del tribunale si limita a "sentire" il Conservatore e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in giudicato; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria” (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 15131 de l 20/07/2015 , Rv. 636206; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 2095 del 28/01/2011, Rv. 616409; Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 9742 del 25/03/2022,Rv. 664371).

Ric. 2020n. 8084 sez.

S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 -4- Il ricorso va quindi accolto e, poiché i l giudice del reclamo, sulla base del principio appena richiamato, non aveva il potere di statuire sulle spese del giudizio, la decisione impugnata va cassata, sul punto, senza rinvio, con eliminazione della statuizione concernente le spese del giudizio di merito.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata, limitatamente al capo concernente il governo delle spese,che va espunto dal dispositivo.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8084-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso in proprio, in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ IMMOBILIAREe [OSCURATO:PERSONA] -intimati - Ric. 2020n. 8084 sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 -2- avverso il decreto n. 2713 /201 9 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositatoil 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo, ai sensi dell’art. 2674 bis c.c. e 113 disp. att. c.p.c., avverso la decisione con cui il Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Lecce aveva accettato con riserva la trascrizione di domanda giudiziale finalizzata ad ottenere l’accertamento della natura simulate di due contratti di cessione di immobili, apparentemente a titolo oneroso, ma in realtà dissimulanti donazioni indirette. Il ricorrente chiedeva , in particolare, al Tribunale di Lecce di disporre l’esecuzione della trascrizione senza riserve. Con decreto n. 634/2019 il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che la domanda giudiziale della quale il Picciolo aveva chiesto la trascrizione non rientrasse nel novero delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 2652 n. 4 c.c. Con il decreto oggi impugnato la Corte di Appello di Lecce rigettava il reclamo interposto, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prima istanza, condannando l’appellante alle spese di lite. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unicomotivo, il ricorrent e lamenta l a violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2674 bis c.c., 113 disp. att. c.p.c., 91 e 737 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, Ric. 2020n. 8084 sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 -3- primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale lo avrebbe ingiustamente condannato alle spese, senza considerare la natura del giudizio, rientrante nell’ambito dei procedimenti non contenziosi di volontaria giurisdizione. La censura è fondata. La Corte di Appello, rigettando il reclamo interposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento del Tribunale che aveva respinto la sua opposizione alla trascrizione con riserva di una domanda giudiziale, lo ha condannato alle spese, senza considerare che il procedimento in esame rientra nell’ambito della volontaria giurisdizione, onde non è configurabile una parte soccombente che possa essere condannata alla refusione delle spese. Va data continuità, sul punto, al principio secondo cui “Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'art. 745 c.p.c., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del tribunale si limita a "sentire" il Conservatore e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in giudicato; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria” (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 15131 de l 20/07/2015 , Rv. 636206; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 2095 del 28/01/2011, Rv. 616409; Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 9742 del 25/03/2022,Rv. 664371). Ric. 2020n. 8084 sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 -4- Il ricorso va quindi accolto e, poiché i l giudice del reclamo, sulla base del principio appena richiamato, non aveva il potere di statuire sulle spese del giudizio, la decisione impugnata va cassata, sul punto, senza rinvio, con eliminazione della statuizione concernente le spese del giudizio di merito. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata, limitatamente al capo concernente il governo delle spese,che va espunto dal dispositivo. Così deciso in Rom
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