CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10143/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], DOMENICO COLELLAe [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 147/2023 della Corte di Appello di Venezia, pubblicata indata 5.04.2023, N.R.G. 837/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12415/2023Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 10143/2026Data pubblicazione 19/04/20261.La Corte di Appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Costa avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva respinto le suedomande, volte ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamentodi differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori e lavorostraordinario nel periodo da marzo 2014 a luglio 2015.2. La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello edha ritenuto infondato il primo motivo di gravame, con cui la Costa avevadenunciato la nullità della sentenza di primo grado per mancata lettura deldispositivo.3. Ha poi condiviso le statuizioni del primo giudice, che non aveva dato corsoall’istruttoria ed aveva rigettato la domanda di inquadramento superiore perdifetto di allegazione, essendosi la ricorrente limitata a richiamaregenericamente le declaratorie contrattuali, senza evidenziare le modalità disvolgimento delle attività elencate (alcune delle quali realizzate anche dapersonale di livello inferiore), da cui avrebbero dovuto desumersi l’esperienza el’autonomia idonee a tal fine.4. Il giudice di appello ha condiviso la sentenza di primo grado anche nellaparte in cui aveva evidenziato che la Costa aveva invocato contratti collettivi (ilCCNL Commercio piccole imprese del 2013 e il CCNL Terziario) che la societàconvenuta aveva dedotto di non applicare, ed aveva contestato sologenericamente detta eccezione.5. Pur non avendo condiviso le statuizioni del Tribunale, che aveva ravvisatol’abusivo frazionamento della domanda, ha ritenuto infondata la richiesta dipagamento del lavoro straordinario.6. Ha in particolare ritenuto che gli esiti del giudizio di impugnazione dellicenziamento svoltosi con il rito Fornero innanzi al Tribunale di Milano avevanoottobre a metà novembre 2014), del tutto ridotto rispetto a quello azionato nelpresente giudizio ed ha ritenuto del tutto generiche le prove offerte, in quantoNumero registro generale 12415/2023Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 10143/2026Data pubblicazione 19/04/2026prive di indicazioni sul numero delle ore giornaliere svolte e sul numero dei giornie che i dati del LUL opposti dalla società confliggevano con tale ricostruzione.7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza e delprocedimento per violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4 e 244 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., perillogicità manifesta.Evidenzia che il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancanza di prova,e che dunque il difetto di allegazione costituisce una motivazione nuova.Lamenta la mancata ammissione della prova e l’illogicità della motivazione,evidenziando che ai fini dello svolgimento del giudizio trifasico, le mansioni svolteerano state indicate in modo puntuale e concreto e non contenevano giudizi.Richiama le deduzioni contenute nel ricorso di primo grado e sostienel’insussistenza del difetto di allegazione, in quanto era stato indicato il ruolo diStore manager ricoperto, erano state specificate le circostanze di tempo, diluogo, di durata e di modo in cui la funzione era stata svolta, le specifichemansioni che l’incarico aveva comportato in termini di autonomia operativa,nonché di gestione direzionale e organizzativa dell’unità affidata.Era rimasta poi del tutto indimostrata la circostanza dedotta dallacontroparte e contestata ab origine, secondo cui in caso di assenza dello Storemanager il personale di livello inferiore effettuasse la chiusura di cassa, lemovimentazioni di denaro e la contabilizzazione.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza e delprocedimento per violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4 e 244 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., perillogicità manifesta, per avere la Corte territoriale ritenuto infondata la domandarelativa allo svolgimento di lavoro straordinario.Numero registro generale 12415/2023Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 10143/2026Data pubblicazione 19/04/2026Lamenta il carattere apodittico ed insussistente della motivazione.Sostiene che avendo la Corte territoriale ritenuto accertato incidentertantum lo svolgimento di lavoro straordinario nel periodo ottobre-novembre2014, avrebbe dovuto parzialmente accogliere tale domanda.Riporta le deduzioni contenute nel ricorso di primo grado e sostienel’insussistenza del difetto di allegazione, in quanto era stato indicato losvolgimento di 60 ore alla settimana da novembre 2014, con picchi anche di 100ore alla settimana e nel capitolo 38 del ricorso era stata inserita la tabella recantei conteggi con l’indicazione delle ore svolte settimanalmente.Lamenta che, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la motivazione èbasata sul LUL che è privo di efficacia probatoria, e che le buste paga fannoprova solo contro il datore di lavoro e non sono dunque idonee a contrastare leallegazioni attoree.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 100 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio edell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc.civ., per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo al profilo di responsabileo gerente di negozio, ricompreso nel I livello del suddetto CCNL.Deduce che le allegazioni della ricorrente erano idonee a configurarel’autonomia operativa richiesta per l’inquadramento nel I livello del suddettoCCNL.4. Il primo ed il terzo motivo, che per ragioni di connessione logica e giuridicavanno trattati congiuntamente, sono da respingere in quanto non colgono ildecisum e sollecitano un giudizio di merito.In disparte il rilievo che il riferimento ad un contratto collettivo diverso daquello applicato dal datore di lavoro attiene già di per sé agli oneri assertivi, laCorte territoriale ha riportato testualmente la sentenza impugnata ha condivisola mancata ammissione delle istanze istruttorie da parte del primo giudice.Dopo avere rilevato che sulla questione del contratto collettivo applicato erasorto contrasto tra le parti, la Corte territoriale ha osservato che la societàappellata aveva indicato le declaratorie indicate nell’art. 100 del CCNL e lo avevaNumero registro generale 12415/2023Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 10143/2026Data pubblicazione 19/04/2026allegato al proprio fascicolo, mentre la Costa si era limitata a richiamaregenericamente le declaratorie contrattuali.La Corte territoriale ha evidenziato il difetto di allegazione, anche nel giudiziodi appello, degli elementi e delle circostanze da cui potesse desumersi losvolgimento di funzioni di direzione e di alto contenuto professionale tipiche dellivello superiore rivendicato dalla parte ricorrente (v. pag. 8 della sentenzaimpugnata); ha poi ritenuto carenti le allegazioni riguardanti l’autonomia,requisito presente anche nella declaratoria del livello di inquadramento e d hapertanto valutato come inidonei a dimostrare lo svolgimento di mansionisuperiori i capitoli di prova richiesti.Tanto premesso, non è dato ravvisare nella sentenza impugnata la denunziataapparenza di motivazione posto che il percorso logico giuridico della Corte dimerito risulta del tutto percepibile nei suoi presupposti fattuali e nel conseguentesviluppo giuridico.Gli elementi valorizzati dal giudice di appello sono coerenti con la partedescrittiva delle declaratorie contenute nel CCNL (e riportate nella sentenzaimpugnata), da cui si desume che sono propri del I livello l’alto contenutoprofessionale, la responsabilità di direzione esecutiva e l’autonomia operativanell’ambito delle responsabilità delegate ai lavoratori, mentre appartengono alII livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomie/o con funzioni di coordinamento e di controllo.I riferimenti alla mancata allegazione della capacità e dell’esperienzacostituiscono argomentazioni aggiuntive rispetto alla ratio decidendi, incentratasulla mancata allegazione di elementi e circostanze da cui potesse desumersiche la parte ricorrente aveva assunto le funzioni di direzione e alto contenutoprofessionale tipiche del personale di livello superiore.La struttura logico giuridica della sentenza impugnata risponde ai canoni chedefiniscono un corretto inquadramento della fattispecie astratta alla luce delledisposizioni contrattuali collettive di riferimento (come riportate nella sentenzaimpugnata), non assumendo valenza decisiva la dedotta omissione di ogniriferimento ai profili professionali corrispondenti alla declaratoria contrattualerelativa al livello rivendicato, a fronte del generico richiamo alle declaratorieNumero registro generale 12415/2023Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 10143/2026Data pubblicazione 19/04/2026contrattuali rilevato dalla Corte territoriale e della coerenza del profiloprofessionale rivendicato con la declaratoria astratta del I livello del CCNLallegato dalla parte convenuta, che richiede la responsabilità di direzioneesecutiva e l’autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità delegate ailavoratori.Le censure che prospettano la specificità dei capitoli di prova in rapporti aiprofili professionali di responsabile o gerente di negozio indicati nella suddettadeclaratoria, denunciando la violazione dell’art. 244 cod. proc. civ. (riconducibileall’art. 360, comma primo n. 3 cod. proc. civ, e non al n. 4 formalmente indicatoin rubrica), e dell’art. 100 del CCNL, devono esser respinte.Va in proposito rammentato che il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da unanorma di legge (o di un contratto collettivo) ed implica necessariamente unaquestione interpretativa, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa è invece esterna all’esatta interpretazione dellanorma, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito ed è pertantosottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 7871/2025 e la giurisprudenzaivi richiamata). Parte ricorrente si limita a prospettare un mero dissensovalutativo rispetto all’asserita specificità dei capitoli di prova la cui valutazionerimane in definitiva assorbita dalla rilevata carenza allegatoria in ordine allecaratteristiche dell’attività svolta al fine del superiore inquadramento.5. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum e nonsi confronta con la sentenza impugnata.La Corte territoriale ha ritenuto che gli esiti del giudizio innanzi al [OSCURATO:PERSONA] e le prove ivi raccolte, valorizzabili dal Collegio, costituissero elementiottobre a novembre 2014.Ha tuttavia ritenuto infondata la pretesa riguardante lo straordinario per lagenericità delle allegazioni relative all’orario di lavoro, in quanto prive diindicazioni sul numero delle ore giornaliere svolte e sul numero dei giorni neiquali erano state svolte.Numero registro generale 12415/2023Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 10143/2026Data pubblicazione 19/04/2026In ordine a tale profilo, la censura prospetta che la ricorrente aveva indicatol’orario di lavoro e riporta i relativi capitoli, che fanno riferimento alla mancataregistrazione dell’orario effettivamente svolto, alla media delle ore settimanali distraordinario effettivamente svolte e alle ore complessive di straordinario nelperiodo da marzo 2014 a luglio 2015 e all’orario settimanale (si vedano i capp.31, 35 e 38), e non già all’orario straordinario giornaliero espletato dalla partericorrente; anche le tabelle riportate nei capitoli nn. 37 e 38 del ricorso di primogrado e trascritte nella censura si limitano a indicare le ore settimanali.Peraltro il capitolo n. 38, nel riportare tra parentesi il riferimento ai docc. nn.14 e 15, non precisa un diverso contenuto di tali documenti rispetto al prospettoivi riportato. Ciò posto, occorre convenire con la sentenza impugnata circa lainidoneità dimostrativa delle circostanze capitolate per difetto della precisazionedi puntuali circostanze di tempo riferite su base giornaliera. .La Corte territoriale si è poi limitata a rilevare che la documentazione dimessae compilata dalla parte ricorrente era stata contestata dalla società (attraversola contrapposizione dei dati risultanti dal LUL), ma non ha attribuito efficaciaprobatoria al LUL come, viceversa, adombra parte ricorrente.6. Con il quarto motivo il ricorso denuncia nullità del procedimento perviolazione degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto provata ladisdetta di Federdistribuzione dal CCNL del Terziario – Confcommercio, sullabase di documenti depositati tardivamente.Deduce che a fronte dei contratti collettivi depositati dalla ricorrente, lasocietà resistente nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado si eralimitata a dedurre di avere aderito al CCNL Terziario-Confcommercio del26.2.2011, di essere iscritta a Federdistribuzione, di avere continuato adapplicare il suddetto CCNL fino al 30.3.2015 in base alla clausola di ultravigenzacontenuta nell’art. 236, nonostante detta Associazione in data 31.12.2013avesse comunicato la cessazione dal CCNL Terziario-Confcommercio, e di essersirifiutata di applicare il rinnovo del CCNL Terziario-Confcommercio condecorrenza dal 1.4.2015, ma in quella sede non aveva offerto la provaNumero registro generale 12415/2023Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 10143/2026Data pubblicazione 19/04/2026dell’adesione a Federdistribuzione, né della disdetta dal CCNL da parte di taleAssociazione.Evidenzia che la produzione documentale riguardante l’adesione della societàa Federdistribuzione e la disdetta dal CCNL tardivamente offerta dalla società inudienza non era mai stata autorizzata dal giudice di primo grado.Sostiene che la ricorrente non aveva alcun onere di contestazione, nonoperando il principio di non contestazione sulle allegazioni di controparte, inquanto la disdetta dal CCNL da parte di Federdistribuzione non era stata maicomunicata alla lavoratrice ed esulava pertanto dalla sua sfera di conoscibilità.Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto dimostrata la disdetta delCCNL dal 2013 da parte di Federdistribuzione basandosi su documentazione nonacquisita nel giudizio di primo grado e tardivamente prodotta dalla societàconvenuta per la prima volta nel giudizio di appello; lamenta che la Corteterritoriale non si è mai pronunciata sulla tardiva richiesta di produzionedocumentale formulata dalla società nel giudizio di appello.7. Il quarto motivo è inammissibile.La Corte di merito, mostrando di aderire alle conclusioni del giudice di primogrado, ha ritenuto in sintesi che la originaria parte ricorrente non avevadimostrato la applicabilità al rapporto di lavoro dei contratti collettivi dei qualiinvocava l’applicazione in giudizio.A tal fine ha considerato che la società datrice aveva contestato nellamemoria di primo grado di applicare i detti contratti ed evidenziato che a frontedella contestazione della società il lavoratore aveva assunto una posizionegenerica, nonostante la società in primo grado avesse offerto documentazioneTanto premesso, la critica incentrata sulla interpretazione del contenuto dellamemoria di primo grado della società, e quindi sulla portata delle relativeallegazioni difensive (ricorso, pag. 33 e sg), risulta inammissibile sia perché, inlinea di principio, l’interpretazione della domanda giudiziale ed in genere delledifese spiegate dalle parti costituisce tipico accertamento di fatto riservato algiudice di merito (v. tra le altre, Cass. 16596/2005), sia perché le censurearticolate si risolvono nella prospettazione di un mero dissenso valutativoNumero registro generale 12415/2023Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 10143/2026Data pubblicazione 19/04/2026rispetto alle conclusioni attinte dal giudice di merito, intrinsecamente inidoneo adare contezza dell’errore in tesi ascritto alla Corte distrettuale, sia, infine, perchéparte ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., omette laintegrale trascrizione dell’atto della cui documentazione si duole, limitandosi adun mero rinvio per relationem, non consentito in sede di legittimità (v. tra lealtre, Cass. n. 342/2021).Alla luce di quanto sopra resta quindi confermata la idoneità dellacontestazione formulata nella memoria di primo grado della società datricerelativa all’inapplicabilità dei contratti invocati dal lavoratore, sul quale pertantoricadeva l’onere della relativa dimostrazione, onere che la sentenza impugnataha ritenuto non essere stato assolto.In relazione alle ulteriori deduzioni articolate con il motivo in esame, inparticolare in relazione alla questione della disdetta del contratto collettivo, lacui prova si assume acquisita in violazione dell’art. 437 c.p.c., è dirimente laconsiderazione che nell’economia della motivazione il riferimento alla stessa siconfigura quale argomentazione aggiuntiva, destinata a qualificareulteriormente in termini di genericità il comportamento processuale del Costa(sentenza, pag. 10, primo capoverso), ma non quale elemento imprescindibilenella verifica del contratto collettivo applicabile.A riguardo si deve poi rammentare che spetta al giudice del meritoapprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenzaed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dallacontroparte (Cass. n. 36/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).Può inoltre soggiungersi che non risulta validamente incrinato dalle difesearticolate con il motivo in esame l’accertamento dell’avvenuta produzione inprime cure della disdetta contrattuale, attestata dalla Corte distrettuale.8. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazionedell’art. 36 Cost.Sostiene che i livelli retributivi stabiliti dal CCNL Terziario con decorrenza dal1.4.2015 costituiscono i parametri minimi da riconoscere ai lavoratori, al fine dirispettare il precetto contenuto nell’art. 36 Cost.Numero registro generale 12415/2023Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 10143/2026Data pubblicazione 19/04/2026Il motivo, nel prospettare la debenza degli aumenti retributivi del II livellodel CCNL relativi al periodo aprile-dicembre 2015 indipendentementedall’accoglimento delle domande riguardanti l’inquadramento superiore ed illavoro straordinario, fa riferimento a una domanda che non è dimostrato esserestata ritualmente proposta nei gradi di merito.Dalla sentenza impugnata non emerge che le pretese economiche azionatecon la originaria domanda fossero fondate (anche) sulla violazione del minimocostituzionale in tema di retribuzione proporzionata e sufficiente atteso che lafonte della relativa pretesa risulta ancorata al contratto collettivo.Il motivo non mette in discussione il contenuto, l’interpretazione e laconformità alla Costituzione della norma contrattuale collettiva invocata dallacontroparte (fin dal giudizio di primo grado) a fondamento dell’ultravigenza deilivelli retributivi del 2011, né la correttezza della ricostruzione processuale esostanziale effettuata dalla Corte territoriale. Rispetto a tale deduzione, lacensura nemmeno assolve agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., inquanto si limita a riprodurre il cap. 59 del ricorso di primo grado, ma non neriporta le conclusioni, non prospetta la coerenza tra tale capitolo e le conclusioni,né esplicita le ragioni per le quali non ha censurato per omessa pronuncia lasentenza di primo grado.Costituiva onere della odierna ricorrente, onde non incorrere nellainammissibilità delle censure per violazione del divieto di novum, allegare edimostrare, in conformità del criterio di specificità del ricorso per cassazione, laavvenuta rituale deduzione di tali questioni in seconde cure, denunziando laomessa pronunzia sul punto (Cass. 20694/2018, Cass. 15430/2018, Cass23675/2013) come, viceversa, non avvenuto.11. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo.13. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 12415/2023Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 10143/2026Data pubblicazione 19/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 peresborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spesegenerali nella misura del 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 12415/2023Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 10143/2026Data pubblicazione 19/04/2026