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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 05854/2022

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso 10060/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta per legge, e contro Questura di Roma, [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10060/2020 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 5854/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 - intimati – avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice di pace di Roma che ne ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto di Roma il 18-11-2019; gli intimati non hanno svolto difese.

Considerato che: il ricorso è inammissibile, dovendosi dare continuità alla prevalente giurisprudenza di questa sezione, secondo la quale il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei soli confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato, e va quindi notificato presso la stessa; sicché è appunto inammissibile il ricorso proposto (come nella specie) contro il Ministero dell’interno e il questore, e a essi notificati presso l’avvocatura generale dello Stato (v.

Cass. n. 22694-21, Cass. n. 12665-19); tale orientamento corrisponde d’altronde a quanto già affermato (e stavolta a sezioni unite) a proposito della situazione inversa, relativa cioè alla legittimazione del solo prefetto a ricorrere per cassazione avverso la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento di opposizione al F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10060/2020 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 5854/2022 decreto prefettizio di espulsione a carico dello straniero (v.

Data pubblicazione 22/02/2022 Cass. Sez.

U n. 15141-01); non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 2 febbraio 2022.

Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 10060/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta per legge, e contro Questura di Roma, [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10060/2020 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 5854/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 - intimati – avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice di pace di Roma che ne ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto di Roma il 18-11-2019; gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che: il ricorso è inammissibile, dovendosi dare continuità alla prevalente giurisprudenza di questa sezione, secondo la quale il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei soli confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato, e va quindi notificato presso la stessa; sicché è appunto inammissibile il ricorso proposto (come nella specie) contro il Ministero dell’interno e il questore, e a essi notificati presso l’avvocatura generale dello Stato (v. Cass. n. 22694-21, Cass. n. 12665-19); tale orientamento corrisponde d’altronde a quanto già affermato (e stavolta a sezioni unite) a proposito della situazione inversa, relativa cioè alla legittimazione del solo prefetto a ricorrere per cassazione avverso la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento di opposizione al F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10060/2020 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 5854/2022 decreto prefettizio di espulsione a carico dello straniero (v. Data pubblicazione 22/02/2022 Cass. Sez. U n. 15141-01); non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 2 febbraio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e