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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36327/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, n. 309 del 1990 è generico e riproduttivo di questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come certamente genuine si rivelassero le dichiarazioni rese dal verbalizzante che aveva affermato di aver visto il ricorrente consegnare lo stupefacente al terzo; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, avendo il Collegio di merito spiegato, proprio in occasione della confermata recidiva specifica, l'adeguatezza della pena in concreto ridotta, in accoglimento di specifico motivo di gravame, per l'elisione dell'aumento operato in ordine alla continuazione (detenzione e cessione di sostanza stupefacente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, n. 309 del 1990 è generico e riproduttivo di questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come certamente genuine si rivelassero le dichiarazioni rese dal verbalizzante che aveva affermato di aver visto il ricorrente consegnare lo stupefacente al terzo; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, avendo il Collegio di merito spiegato, proprio in occasione della confermata recidiva specifica, l'adeguatezza della pena in concreto ridotta, in accoglimento di specifico motivo di gravame, per l'elisione dell'aumento operato in ordine alla continuazione (detenzione e cessione di sostanza stupefacente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 36327/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris