CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19891/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena e nel resto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 19 maggio 2025 la Corte d’Appello di Messinaconfermava la sentenza emessa il 12 settembre 2024 dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Patti con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA]. All’esito digiudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole del reato di truffa aggravatacontinuata e condannato alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della minoratadifesa.Assumeva che il caso di specie risultava caratterizzato, oltre che dall’utilizzodel web per le comunicazioni fra l’imputato e le persone offese, dall’utilizzoulteriore, e successivo al primo contatto, di strumenti di comunicazione classicicome il contatto telefonico, così che non poteva ritenersi che l’utilizzo di unportale telematico avesse agevolato la commissione delle condotte criminose.Deduceva inoltre che la nuova circostanza aggravante di cui all’art. 640,comma 2-ter, cod. pen. escludeva implicitamente che in presenza di contattireali fra la vittima e il soggetto attivo, fra i quali i contatti telefonici, potesserilevarsi una minorata difesa.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, agli aumenti dipena a titolo di continuazione e alla mancata concessione delle circostanze2.2.1. Assumeva, in particolare, che in relazione alla ritenuta recidiva, laCorte d’appello aveva fornito una motivazione non convincente avendo datoesclusivo rilievo ai precedenti penali ed avendo omesso di effettuare unavalutazione complessiva delle condotte in considerazione; deduceva inoltre chela tecnica elementare utilizzata per la commissione dei reati e la modestia deiprofitti realizzati, oltre che la contenuta intensità del dolo, deponevano per unanon accentuata pericolosità sociale dell’imputato.2.2.2. Deduceva, per altro verso, che nel calcolo della pena la Corte dimerito aveva omesso di considerare il disposto di cui all’art. 63, quarto comma,cod. pen., a tenore del quale nel caso di ricorrenza di più aggravanti ad effettospeciale doveva essere applicato solo l’aumento per la circostanza più grave,con la possibilità di un ulteriore aumento, laddove nel caso di specie, a frontedella contestazione della circostanza di cui all’art. 640, comma 2-ter, cod. pen.e della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., la Corte territorialeaveva effettuato un doppio aumento di pena, essendo stata individuata la penabase con riferimento alla fattispecie aggravata di cui al terzo comma del citatoart. 640 cod. pen. e su tale pena era stato operato un aumento di pena di dueterzi in ragione della contestata recidiva.2.2.3. Assumeva, infine che le argomentazioni spese in relazione allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non eranoconvincenti in quanto si erano risolte nella constatazione dell’assenza dielementi da valutarsi positivamente per l’imputato, dovendosi considerare chel’imputato aveva ammesso i fatti e aveva accusato anche altri soggetti.3. In data 27 febbraio 2026 la difesa del ricorrente ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.2. Come è noto, pur nella varietà di casi esaminati, la giurisprudenza avevada sempre avvertito come fosse da evitare "la generalizzazione della ricorrenzadell'aggravante in tutti i casi di truffe on line, generalizzazione per la quale sifinirebbe, in realtà, per attribuire carattere "circostanziato" ad una delle possibilimodalità della condotta di truffa; e, conseguentemente, la medesimagiurisprudenza aveva costantemente richiesto la prova del concreto econsapevole approfittamento, da parte del colpevole, delle opportunitàdecettive offerte dalla rete, non potendosi escludere che nel singolo caso latruffa sia realizzata bensì con lo strumento on line, ma senza che ciò comportiuna reale, specifica situazione di vantaggio per l'autore" (Sez. 2, n. 40045 del17/07/2018, Onnis, Rv. 273900 – 01; più di recente, Sez. 2, n. 2818 del15/01/2025, Balestra, non mass.).A ribadire la necessità dello scrutinio caso per caso, in una vicenda simile aquella oggetto dell'odierno processo, questa stessa Sezione aveva ribadito che èconfigurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimentoall'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto,consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dellostrumento della rete, negando la ricorrenza dell'aggravante in concreto, avendorilevato che l'imputato aveva fornito la propria reale identità e che la vetturaofferta in vendita era esistente e visionabile in un salone, pur appositamenteallestito per la perpetrazione delle truffe (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021,Poropat, Rv. 281800 - 01). Di tal che, si era concluso che una valutazione incorpore vili della maggiore pericolosità della condotta, anonimizzata dal ricorsoal moderno mercato virtuale, sia comunque necessaria. Tale conclusione trovaora conferma dall'aggiunta del n. 2-ter al secondo comma dell'art. 640 cod.pen., ad opera dell'art. 16, comma 1, lett. t) della L. 28 giugno 2024, n. 90 (inmateria di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici).Detta disposizione, attraverso 'esplicito riferimento all'uso di "strumentiinformatici o telematici (e quindi non telefonici, n.d.r.) idonei a ostacolare lapropria o altrui identificazione", delimita nettamente il perimetro dellaaggravante, escludendo implicitamente che laddove vi siano contatti 'reali' (cioètelefonici) o trasparenza di informazioni (fornendo i propri dati identificativi) vipossa essere la minorata difesa.piena applicazione del principio sopra esposto nel ritenere la ricorrenzadell’aggravante de qua, avendo l'autore tratto, consapevolmente e in concreto,specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (v., in tal senso,Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, Masi, Rv. 287452 – 01; in motivazione la Corteha precisato che la vendita attraverso un portale telematico pone l'acquirente incondizione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto edell'identità del venditore).In particolare, la Corte territoriale ha argomentato evidenziando come, nellafattispecie, il contatto telefonico intervenuto nel corso delle trattative fral’imputato e le parti offese non aveva consentito alle stesse di controllarel’identità e la serietà dell’interlocutore (“sebbene il contatto telefonico siinserisse nel contesto delle modalità della trattativa … si è trattato di un usoulteriore di mezzi di comunicazione classici e a distanza che non hanno affattoneutralizzato l’insidia del vantaggio dello strumento della rete che è stataperpetrata con l’anonimato della truffa contrattuale online … contatto telematicoa distanza che non ha consentito alla p.o. (neppure con il mistificante contattotelefonico che occasionava false generalità) di controllare l’identità e la serietàdell’interlocutore”; v. pag. 5 del provvedimento impugnato). Ma non solo. Ilcontatto telefonico si inserisce nel prodromo ma anche nello sviluppo delletrattative iniziate on line, proseguite con l’uso da parte dell’agente di falsegeneralità e sempre con l’utilizzo di un telefono non intestato all’imputato, con ilchiaro fine di schermare l’identità dell’agente. Ed ancora: ai contatti iniziali nonsono mai seguiti incontri di persona né si è mai manifestata la disponibilità dioffrire in visione i beni offerti in vendita.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione alle doglianzeconcernenti la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche.3.1. Quanto al primo profilo la Corte d’appello ha reso una motivazioneimmune da vizi richiamando le argomentazioni sviluppate nella sentenza diprimo grado, con particolare riferimento ai molteplici precedenti per reati ditruffa, commessi a partire dal 1998, che, a fronte di un’imputazione avente adoggetto un numero considerevole di reati di truffa, hanno indotto il giudicante atrarre da tali elementi conseguenze improntate a logica, ritenendo l’[OSCURATO:PERSONA] “unprofessionista delle truffe a tempo pieno” (v. pag. 6 della sentenza impugnata).3.2. Quanto al secondo profilo, relativo al diniego delle circostanzedi qualsivoglia elemento da valutarsi positivamente per l’imputato, idoneo acontrastare il giudizio negativo fondato sui numerosi precedenti per il reato ditruffa a carico del ricorrente.3.3. Diversamente, il motivo risulta fondato, in relazione al trattamentosanzionatorio, nei limiti di cui si dirà.3.3.1. La Corte territoriale ha confermato anche in punto di trattamentosanzionatorio la sentenza di primo grado, con la quale la pena è stata calcolatain violazione del disposto di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., a tenoredel quale se concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applicasoltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice puòaumentarla.3.3.2. Nel caso di specie, ricorrono due circostanze aggravanti ad effettospeciale: quella di cui all’art. 640, comma 2-ter, cod. pen., che prevede unaumento di pena superiore a un terzo rispetto alla pena per il reato nonaggravato, e quella di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., che prevede unaumento di pena di due terzi (v., in tema, Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011,Indelicato, Rv. 249664 – 01, che ha statuito che la recidiva è circostanzaaggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiorea un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravantidello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per lacircostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua siaobbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato,commesso uno dei delitti indicati all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod.proc. pen.; la Corte ha anche precisato che è circostanza più grave quellaconnotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo,quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazioneche l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore allaprevisione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze,delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severanel minimo; nello stesso senso, v. Sez. 2, n. 6574 del 26/01/2022, Crescimone,non mass.).3.3.3. Ciò premesso, il Tribunale, dopo aver individuato la pena base inrelazione al reato di truffa aggravato ex art. 640, comma 2-ter, cod. pen. inanni due di reclusione ed euro 200,00 di multa, ha applicato un aumento dipena pari a due terzi per la recidiva qualificata, pervenendo, per quel che quiinteressa, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 dimulta (pena ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen. ad anni quattro,mesi sei di reclusione ed euro 1.800 di multa, definitivamente diminuita per ilrito ad anni tre di reclusione ed euro 1.200 di multa), in tal modo applicandoentrambi gli aumenti di pena previsti dalle due dette circostanze aggravanti adeffetto speciale, ciò in palese violazione del disposto di cui all’art. 63, quartocomma, cod. pen.4. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della Corte di appello di Messina; nel resto il ricorso deveessere dichiarato inammissibile e deve essere dichiarata irrevocabilel’affermazione di responsabilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatoriocon rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diMessina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazionedi responsabilità.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]