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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27212/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG chiede l'inammissibilità per rinuncia al ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza di merito richiamata in epigrafe, emessa dalla Corte di assise di appello di L'Aquila il 17 luglio 2020, il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

2. L'imputato ha rinunciato all'impugnazione con successiva dichiarazione, allegata agli atti.

3. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, a seguito della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 12 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG chiede l'inammissibilità per rinuncia al ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza di merito richiamata in epigrafe, emessa dalla Corte di assise di appello di L'Aquila il 17 luglio 2020, il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. 2. L'imputato ha rinunciato all'impugnazione con successiva dichiarazione, allegata agli atti. 3. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, a seguito della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12 gennaio 202
Sentenza Cassazione n. 27212/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris