CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 08249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20263-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 129/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/06/2016 R.G.N. 153/2015; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20263/2016 udita la relazione della causa svolta nella camera [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3876/2021 di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8249/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20263/2016 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3876/2021 1. Con sentenza del 20 giugno 2016 la Corte d’Appello di Trieste confermava [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8249/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 la sentenza del Tribunale di Gorizia, che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]― dipendente INPS inquadrato in area C/posizione C4― per il pagamento delle indennità di posizione organizzativa e di responsabilità specifica in ragione dello svolgimento, nel periodo ottobre 2007 – dicembre 2010, dell’incarico di «responsabile del processo comunicazione interna ed esterna». 2.La Corte territoriale osservava che l’INPS non contestava che il FERRARA avesse svolto dall’agosto 2004 al dicembre 2010 il ruolo di «responsabile della comunicazione interna ed esterna», come del resto provato dall’istruttoria e dai documenti ma, piuttosto, la misura della retribuzione dovuta; andava invece riconosciuto l’intero trattamento economico, ai sensi dell’articolo 52, comma cinque, D.Lgs. 165/2001 e dell’articolo 24, comma cinque, CCNL 1998/2001. 3. Aggiungeva che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] del 2006 prevedeva― all’articolo 7, sub 1― il diritto a percepire la indennità di posizione organizzativa in caso di assegnazione di posizioni organizzative vacanti; in base al CCNI 2001 l’indennità di posizione organizzativa comprendeva anche quella di responsabilità specifica. 4. Il diritto al trattamento economico non poteva essere condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell’assegnazione, restando pertanto irrilevante la dedotta necessità di una procedura selettiva. 5. Il giudice dell’appello, pronunciandosi in merito alla incompatibilità, dedotta dall’INPS, delle indennità reclamate rispetto ad altre indennità corrisposte, affermava che erroneamente l’INPS richiamava il regime dei dirigenti― per i quali vigeva, ai sensi dell’articolo 24 D.Lgs nr. 165/2001, il principio di onnicomprensività del trattamento economico― poichè per i funzionari, quale era il FERRARA, non vi era alcun divieto di cumulo di indennità ( CCNI del 2001 ed articolo 17 CCNL 1999). 6. Da ultimo, non rilevava la mancanza di un incarico formale, a fronte del diritto ad un trattamento equo, corrispondente alle mansioni svolte in fatto. 7.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’INPS, articolato in un unico motivo di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20263/2016 1.Con l’unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. ha dedotto― ai sensi dell’articolo [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3876/2021 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione e falsa applicazione: degli articoliNumero di raccolta generale 8249/2022 1362 Data pubblicazione 14/03/2022 e segg. cod. civ. ( anche con riferimento agli articoli 17 e 18, all’allegato [OSCURATO:PERSONA] delle Aree, agli articoli 31 e 32 nonchè all’articolo 24, comma cinque, del CCNL per il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001 )― nonch é dell’articolo 52, comma cinque, D.Lgs. nr. 165/2001, in relazione alla violazione dei principi di cui all’articoli 111, comma sette, Cost., in una lettura integrata con l’articolo 6 CEDU. 2.L'Istituto si duole del riconoscimento del diritto all'indennità di posizione organizzativa ed all'indennità di responsabilità specifica deducendo che, in base alla richiamata contrattazione collettiva, il personale inquadrato nella posizione C4 non percepisce in via automatica, per il solo fatto di rivestire tale posizione ordinamentale, dette indennità. 3.Assume che nella specie controparte aveva svolto nel periodo di causa mansioni di «responsabile di processo», corrispondenti all’area ed alla posizione di inquadramento (C4), circostanza neppure contestata; non si trattava di quegli specifici compiti di «elevata responsabilità» richiesti dall’articolo 17 del CCNL 1998/2001 [OSCURATO:PERSONA] per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa e dall’articolo 32 del medesimo CCNL per la erogazione di compensi a carico del fondo di ente per i trattamenti accessori. 4.Addebita alla sentenza impugnata di avere applicato l’articolo 52 D.L.gs. nr. 165/2001 in una vicenda che non atteneva all’esercizio di mansioni superiori ed aggiunge che l’incarico di posizione organizzativa implica lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità conferiti con le formalità previste dal contratto collettivo, nella specie non assolte. 5.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. 6.E’ inammissibile nella parte in cui non si confronta con l’accertamento, compiuto dal giudice dell’appello, dello svolgimento da parte del FERRARA, in tutto il periodo dall’agosto 2004 al dicembre 2010, di uno specifico incarico di responsabilità, come «responsabile della comunicazione interna ed esterna». 7.Trattasi di accertamento di fatto conformemente operato dai due giudici del merito e, pertanto, non contestabile in questa sede, essendo preclusa la F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20263/2016 deducibilità del vizio di motivazione (articolo 348 bis, commi quattro e cinque, [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3876/2021 cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8249/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 8.Nel resto il ricorso è infondato, pur dovendo provvedersi alla correzione della motivazione della sentenza impugnata. 9. L’INPS non contesta che l’incarico svolto dal FERRARA corrispondesse ad una posizione organizzativa che l’ente stesso aveva istituito― secondo le procedure previste dal contratto collettivo― ma si limita genericamente a sostenere che la sua posizione di inquadramento (C4) gli consentiva di assumere tale incarico. 10. Trattasi di circostanza non rilevante, poiché le posizioni organizzative, secondo la disposizione dell’articolo 17 [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001 (il cui contenuto è stato poi ripreso dall’ art. 16 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]), vengono conferite ai dipendenti inquadrati nell’area C e rientrano nell’ambito delle funzioni di appartenenza; esse, tuttavia, comportano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, cui è collegata l’attribuzione di uno specifico compenso. 11.Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla natura delle posizioni organizzative, evidenziando che il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale né un mutamento di profilo professionale, ma determina soltanto un mutamento di funzioni ( le quali cessano al cessare dell'incarico) con correlato riconoscimento di un particolare beneficio economico; l'istituto attiene più alla disciplina della retribuzione che a quella dell'inquadramento. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità, la cui definizione, nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto, è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (Cass. S.U. 18.6.2008 n. 16540; Cass.n. 20855/2015 e n. 6367/2015 in tema di posizioni organizzative per il comparto degli enti locali). 12.La motivazione della sentenza impugnata va dunque corretta nella parte in cui erroneamente il giudice dell’appello applica la disciplina delle mansioni superiori, fissata dall’articolo 52 D.Lgs nr. 165/2001 e dalla contrattazione collettiva. 13. Nella fattispecie di causa non viene affatto in rilievo lo svolgimento di F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20263/2016 mansioni superiori e la questione verte, piuttosto, sulla individuazioneNumero sezionale 3876/2021 del trattamento economico spettante in ragione della assunzione della responsabilità [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8249/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 di una posizione organizzativa in via di fatto ed in assenza di incarico formale. 14.Il dispositivo resta comunque conforme a diritto. 15. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che condizione imprescindibile perché il diritto a percepire la retribuzione accessoria collegata alla posizione organizzativa possa venire ad esistenza è la previa istituzione delle stesse posizioni, da effettuare all'esito delle procedure previste dalle parti collettive (per il comparto degli enti pubblici non economici il principio è stato affermato da Cass. 15.10.2013 n. 23366 e Cass.18.12.2015 n. 23366). 16.E’ stata invece già disattesa (ex plurimis: Cass. 30.6.2016 n. 13453; Cass. 4.7.2016 n. 13579; Cass. 03/04/2018 nr. 8141;15/05/2018 nr. 11842; 16/07/2018, nr.18812; 24/06/2019 nr. 16845; 31/07/2019, nr. 20722) la prospettazione difensiva dell’attuale parte ricorrente secondo cui la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione della posizione organizzativa― ( con atto scritto e motivato del dirigente, per quanto prevede l’articolo 18 CCNL 1998/2001)― escluderebbe il diritto a percepire l'intero trattamento economico ad essa collegato. 17.Il suddetto principio, enunciato in fattispecie in cui la assunzione della posizione organizzativa si accompagnava all’ esercizio di mansioni superiori, è parimenti riferibile all’ipotesi, qui ricorrente, di assunzione di fatto della posizione organizzativa nello svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle di inquadramento. 18. Alla base vi è infatti il rilievo che ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, sussiste il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio. 19.Il compenso per la posizione organizzativa risponde, infatti, all'esigenza di tenere conto in modo adeguato della differenziazione delle responsabilità, che indubbiamente sussiste anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20263/2016 20.Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3876/2021 21.Le spese di questo grado, liquidate in dispositivo, seguono la [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8249/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 soccombenza. 22. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co. 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200,00 per spese ed € 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 21 dicembre 2021 IL PRESIDENTE F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2