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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 25970/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., in accoglimento del terzo motivo di ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, il quale deposita remissione di querela con accettazione e chiede dichiararsi l'estinzione del reato. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di diffamazione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], commessa con un post pubblicato sul sito web Facebook.

2. Con comunicazione del 16 marzo 2022 il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato il verbale di remissione di querela ( in data 8 marzo 2022) e quello di accettazione ( in data 10 marzo 2022), entrambi sottoscritti dinanzi all'autorità di polizia giudiziaria, e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato.

3. La remissione di querela, ritualmente accettata dalla persona offesa, con dichiarazione resa e sottoscritta nelle forme di cui all'art. 340 cod. proc. pen., determina l'estinzione del reato perseguibile a querela dell'offeso, ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen., anche in presenza di cause di inammissibilità del ricorso (Sez. 4 n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301).

4. L'esito del presente giudizio di legittimità è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela.

5. In difetto di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 05 aprile 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., in accoglimento del terzo motivo di ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, il quale deposita remissione di querela con accettazione e chiede dichiararsi l'estinzione del reato. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di diffamazione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], commessa con un post pubblicato sul sito web Facebook. 2. Con comunicazione del 16 marzo 2022 il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato il verbale di remissione di querela ( in data 8 marzo 2022) e quello di accettazione ( in data 10 marzo 2022), entrambi sottoscritti dinanzi all'autorità di polizia giudiziaria, e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato. 3. La remissione di querela, ritualmente accettata dalla persona offesa, con dichiarazione resa e sottoscritta nelle forme di cui all'art. 340 cod. proc. pen., determina l'estinzione del reato perseguibile a querela dell'offeso, ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen., anche in presenza di cause di inammissibilità del ricorso (Sez. 4 n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301). 4. L'esito del presente giudizio di legittimità è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela. 5. In difetto di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 05 aprile 2022 Il
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