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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 23672/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità fel ricorso il [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna emessa il 4 luglio 2019 dal Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall'art.189, commi 1, 6 e 7, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 per non essersi fermato e per non avere prestato assistenza a [OSCURATO:PERSONA], conducente di uno scooter contro il quale il Marciano aveva colliso e che in seguito al sinistro aveva riportato lesioni.

Fatto commesso in Salerno il 26 gennaio 2014.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione a mezzo di difensore svolgendo due motivi di censura: - motivazione mancante o apparente della sentenza per omessa considerazione delle deduzioni difensive sviluppate nell'atto di appello; - violazione dell'art.512 cod. proc. pen., da interpretarsi nel rispetto degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art.6, comma 3, CEDU.

Le due censure sono compendiate in un unico sviluppo argomentativo.

In particolare, premesso che gli elementi di prova a carico del ricorrente sono costituiti esclusivamente dalla denuncia e dalla individuazione fotografica della persona offesa e che, essendo tale persona deceduta, i predetti elementi probatori sono stati acquisiti al fascicolo processuale ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., il difensore ritiene che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 512 cod. proc. pen., entrato in vigore prima della riforma dell'art. 111 Cost., imponga di utilizzare a fini di condanna le dichiarazioni rese da un teste la cui escussione dibattimentale sia divenuta impossibile, solo se vi siano ulteriori elementi di supporto, analogamente a quanto prevede l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen..

Tale interpretazione sarebbe conforme anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, in particolare, con la decisione della Grande Camera del 15 dicembre 2011, Tahery e Al-Khawaja c. [OSCURATO:PERSONA], ha accertato la violazione dell'art.6, commi 1 e 3, CEDU a seguito di una condanna fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese da soggetti assenti al dibattimento.

La difesa ha invitato la Corte di legittimità a fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 512 cod. proc. pen. o, in alternativa, a rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.4.

Con memoria depositata il 26 maggio 2022 il difensore si è riportato alle conclusioni indicate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente deduce che la decisione che sarebbe illegittimamente fondata sulle dichiarazioni dell'offeso deceduto acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. che costituiscono la prova «esclusiva e determinante» a carico del ricorrente e non risultano assistite da altri elementi di prova.

2. Secondo quanto già espresso sul punto in una precedente sentenza della Corte di legittimità (Sez. 2, n.15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148), «Le dichiarazioni predibattinnentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata».

3. In via preliminare il Collegio ribadisce, dunque, che il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez.

F, n. 43285 del 08/08/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277471).

4. Con specifico riguardo al tema della capacità probatoria delle dichiarazioni predibattimentali si ritiene che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione del dettato normativo, posto che la dichiarazione cartolare acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. può costituire, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché resa in presenza di «adeguate garanzie procedurali», la cui assenza il ricorrente trascura di contestare, in conformità alla ratio decidendi espressa dalla Grande Camera della Corte EDU nelle sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531; Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771).

Tale aggiornata giurisprudenza, prendendo atto delle sopravvenute sentenze della Corte di Strasburgo (ovvero di una fonte del diritto interposta di grado ultralegislativo idonea a conformare l'art. 512 cod. proc. pen.) ha superato l'approdo ermeneutico delle Sezioni Unite (Sez.

U, n.27918 del 25/11/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250199 - 01) secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale.

4.1. L'interpretazione conformativa effettuata dalla Corte di legittimità sull'art. 512 cod. proc. pen., tendente ad adeguare le garanzie interne a quelle convenzionali, nella delicata materia della capacità dimostrativa di dichiarazioni assunte in assenza di contraddittorio, va dunque in direzione diametralmente opposta a quella invocata nel ricorso.

Preso atto della decisiva influenza del diritto convenzionale in questa materia, vale la pena di ribadire che la pronuncia della Grande Camera ha fornito valenza di diritto consolidato ai princìpi ivi espressi, chiarendo l'estensione delle garanzie previste dall'art. 6 della Convenzione con le sentenze [OSCURATO:PERSONA] v.

Regno 5 Unito (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2011) e Schatschaschwili v.

Germania (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2015): queste due sentenze hanno ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali la condanna fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero l'impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale) appaia bilanciato da «adeguate garanzie procedurali» così superando il precedente orientamento della stessa Corte di Strasburgo che riteneva non compatibili con le garanzie convenzionali le condanne fondate su testimonianze cartolari che costituissero l'elemento «decisivo e determinante» dell'accertamento di responsabilità: orientamento che aveva condotto la Corte di Cassazione alla interpretazione espressa dalle [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Tra le garanzie procedurali utili per validare la credibilità della testimonianza cartolare acquisita nella fase investigativa in assenza di contraddittorio sono state indicate le modalità di raccolta delle dichiarazioni predibattimentali, che devono essere rassicuranti circa la genuinità delle informazioni ed escludere rischi di suggestione o eteroinduzione, e la compatibilità con i dati di contesto, tra i quali possono essere incluse anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extraprocessuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria contenute nelle dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. pen.

La idoneità validante delle dichiarazioni de relato è, stata, peraltro, espressamente affermata dalla Corte di Strasburgo, che ha ritenuto che tra gli elementi che bilanciano il difetto ontologico di credibilità che investe le dichiarazioni non assunte in contraddittorio «possono essere indicate in modo particolare le dichiarazioni effettuate in dibattimento dalla persone alle quali il testimone assente ha raccontato gli avvenimenti immediatamente dopo il loro accadimento» (Schatschaschwili v.

Germania, § 128, Al-Khawaja et Tahery, § 156).

5. Nel caso in esame, in coerenza con le indicate linee ermeneutiche, nel tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, confermata in fase di appello, si rinviene l'identificazione dei necessari bilanciamenti procedurali che sostengono la valutazione in ordine alla credibilità dei contenuti accusatori delle dichiarazioni predibattimentali dell'offeso acquisite al fascicolo del dibattimento nella dimensione cartolare.

Nel corso del dibattimento risultano, inoltre, escussi i testi [OSCURATO:PERSONA], agente di [OSCURATO:PERSONA] che ha fornito riscontro alla riferita dinamica del sinistro riportando gli esiti del sopralluogo effettuato in loco dopo la ricezione della denuncia (pag.1 sentenza di primo grado), e [OSCURATO:PERSONA], Carabiniere che ha proceduto all'identificazione del veicolo e del suo conducente sulla base del dichiarato della persona offesa.

Con riguardo a tali emergenze istruttorie, acquisite nel contraddittorio delle parti, il ricorso rimane del tutto silente.

Per tale ragione la censura non può considerarsi assistita dalla necessaria specificità.

6. Le argomentazioni esposte costituiscono le ragioni per le quali il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità fel ricorso il [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna emessa il 4 luglio 2019 dal Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall'art.189, commi 1, 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 per non essersi fermato e per non avere prestato assistenza a [OSCURATO:PERSONA], conducente di uno scooter contro il quale il Marciano aveva colliso e che in seguito al sinistro aveva riportato lesioni. Fatto commesso in Salerno il 26 gennaio 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione a mezzo di difensore svolgendo due motivi di censura: - motivazione mancante o apparente della sentenza per omessa considerazione delle deduzioni difensive sviluppate nell'atto di appello; - violazione dell'art.512 cod. proc. pen., da interpretarsi nel rispetto degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art.6, comma 3, CEDU. Le due censure sono compendiate in un unico sviluppo argomentativo. In particolare, premesso che gli elementi di prova a carico del ricorrente sono costituiti esclusivamente dalla denuncia e dalla individuazione fotografica della persona offesa e che, essendo tale persona deceduta, i predetti elementi probatori sono stati acquisiti al fascicolo processuale ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., il difensore ritiene che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 512 cod. proc. pen., entrato in vigore prima della riforma dell'art. 111 Cost., imponga di utilizzare a fini di condanna le dichiarazioni rese da un teste la cui escussione dibattimentale sia divenuta impossibile, solo se vi siano ulteriori elementi di supporto, analogamente a quanto prevede l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.. Tale interpretazione sarebbe conforme anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, in particolare, con la decisione della Grande Camera del 15 dicembre 2011, Tahery e Al-Khawaja c. [OSCURATO:PERSONA], ha accertato la violazione dell'art.6, commi 1 e 3, CEDU a seguito di una condanna fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese da soggetti assenti al dibattimento. La difesa ha invitato la Corte di legittimità a fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 512 cod. proc. pen. o, in alternativa, a rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.4. Con memoria depositata il 26 maggio 2022 il difensore si è riportato alle conclusioni indicate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente deduce che la decisione che sarebbe illegittimamente fondata sulle dichiarazioni dell'offeso deceduto acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. che costituiscono la prova «esclusiva e determinante» a carico del ricorrente e non risultano assistite da altri elementi di prova. 2. Secondo quanto già espresso sul punto in una precedente sentenza della Corte di legittimità (Sez. 2, n.15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148), «Le dichiarazioni predibattinnentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata». 3. In via preliminare il Collegio ribadisce, dunque, che il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277471). 4. Con specifico riguardo al tema della capacità probatoria delle dichiarazioni predibattimentali si ritiene che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione del dettato normativo, posto che la dichiarazione cartolare acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. può costituire, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché resa in presenza di «adeguate garanzie procedurali», la cui assenza il ricorrente trascura di contestare, in conformità alla ratio decidendi espressa dalla Grande Camera della Corte EDU nelle sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531; Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771). Tale aggiornata giurisprudenza, prendendo atto delle sopravvenute sentenze della Corte di Strasburgo (ovvero di una fonte del diritto interposta di grado ultralegislativo idonea a conformare l'art. 512 cod. proc. pen.) ha superato l'approdo ermeneutico delle Sezioni Unite (Sez. U, n.27918 del 25/11/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250199 - 01) secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale. 4.1. L'interpretazione conformativa effettuata dalla Corte di legittimità sull'art. 512 cod. proc. pen., tendente ad adeguare le garanzie interne a quelle convenzionali, nella delicata materia della capacità dimostrativa di dichiarazioni assunte in assenza di contraddittorio, va dunque in direzione diametralmente opposta a quella invocata nel ricorso. Preso atto della decisiva influenza del diritto convenzionale in questa materia, vale la pena di ribadire che la pronuncia della Grande Camera ha fornito valenza di diritto consolidato ai princìpi ivi espressi, chiarendo l'estensione delle garanzie previste dall'art. 6 della Convenzione con le sentenze [OSCURATO:PERSONA] v. Regno 5 Unito (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2011) e Schatschaschwili v. Germania (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2015): queste due sentenze hanno ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali la condanna fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero l'impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale) appaia bilanciato da «adeguate garanzie procedurali» così superando il precedente orientamento della stessa Corte di Strasburgo che riteneva non compatibili con le garanzie convenzionali le condanne fondate su testimonianze cartolari che costituissero l'elemento «decisivo e determinante» dell'accertamento di responsabilità: orientamento che aveva condotto la Corte di Cassazione alla interpretazione espressa dalle [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Tra le garanzie procedurali utili per validare la credibilità della testimonianza cartolare acquisita nella fase investigativa in assenza di contraddittorio sono state indicate le modalità di raccolta delle dichiarazioni predibattimentali, che devono essere rassicuranti circa la genuinità delle informazioni ed escludere rischi di suggestione o eteroinduzione, e la compatibilità con i dati di contesto, tra i quali possono essere incluse anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extraprocessuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria contenute nelle dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. pen. La idoneità validante delle dichiarazioni de relato è, stata, peraltro, espressamente affermata dalla Corte di Strasburgo, che ha ritenuto che tra gli elementi che bilanciano il difetto ontologico di credibilità che investe le dichiarazioni non assunte in contraddittorio «possono essere indicate in modo particolare le dichiarazioni effettuate in dibattimento dalla persone alle quali il testimone assente ha raccontato gli avvenimenti immediatamente dopo il loro accadimento» (Schatschaschwili v. Germania, § 128, Al-Khawaja et Tahery, § 156). 5. Nel caso in esame, in coerenza con le indicate linee ermeneutiche, nel tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, confermata in fase di appello, si rinviene l'identificazione dei necessari bilanciamenti procedurali che sostengono la valutazione in ordine alla credibilità dei contenuti accusatori delle dichiarazioni predibattimentali dell'offeso acquisite al fascicolo del dibattimento nella dimensione cartolare. Nel corso del dibattimento risultano, inoltre, escussi i testi [OSCURATO:PERSONA], agente di [OSCURATO:PERSONA] che ha fornito riscontro alla riferita dinamica del sinistro riportando gli esiti del sopralluogo effettuato in loco dopo la ricezione della denuncia (pag.1 sentenza di primo grado), e [OSCURATO:PERSONA], Carabiniere che ha proceduto all'identificazione del veicolo e del suo conducente sulla base del dichiarato della persona offesa. Con riguardo a tali emergenze istruttorie, acquisite nel contraddittorio delle parti, il ricorso rimane del tutto silente. Per tale ragione la censura non può considerarsi assistita dalla necessaria specificità. 6. Le argomentazioni esposte costituiscono le ragioni per le quali il ricorso viene dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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