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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16386/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 145 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche su un punto (la ritenuta recidiva) che non è stato devoluto in sede di appello: invero la richiesta di esclusione della recidiva nell'appello era assolutamente priva di motivi (pur a fronte di motivazione sul punto della sentenza di primo grado, cfr. pag. 3) e quindi inammissibile per genericità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); patologia dell'appello originaria non sanabile con memorie e neppure con motivi aggiunti (tra tante Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850); Rilevato, pertanto, alcun rilievo va mosso alla sentenza impugnata per non aver preso in considerazione quanto devoluto alla Corte di appello con la memoria e che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 145 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche su un punto (la ritenuta recidiva) che non è stato devoluto in sede di appello: invero la richiesta di esclusione della recidiva nell'appello era assolutamente priva di motivi (pur a fronte di motivazione sul punto della sentenza di primo grado, cfr. pag. 3) e quindi inammissibile per genericità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); patologia dell'appello originaria non sanabile con memorie e neppure con motivi aggiunti (tra tante Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850); Rilevato, pertanto, alcun rilievo va mosso alla sentenza impugnata per non aver preso in considerazione quanto devoluto alla Corte di appello con la memoria e che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 16386/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris