CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita il 2/11/2013, nonché di simulazione di reato, per avere dichiarato il furto dell'autovettura nella quale si trovavano le scritture contabili della società, condannandolo alla pena di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi. 2.1 Con il primo, denuncia violazione dell'art. 415 bis in relazione agli artt. 178 co.1 lett. c) e 179 co. 1 cod. proc. pen. per omesso interrogatorio, richiesto, con memoria depositata in data 04 agosto 2017 presso la Procura di Milano, a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Espone che nessun seguito aveva avuto la richiesta di rinvio ad altra data dell'interrogatorio, delegato alla polizia giudiziaria di Milano, che lo aveva fissato per il 4 dicembre 2017, essendo egli, già al tempo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], e l'interrogatorio non aveva avuto più luogo. Ciononostante, veniva adottata la richiesta di rinvio a giudizio, affetta da nullità assoluta. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con riguardo alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, in quanto notificato a mani della cognata dell'imputato, familiare non convivente, come emerge dalla certificazione anagrafica allegata. Erroneamente, l'eccezione già formulata in sede di udienza preliminare è stata rigettata dal GUP sul rilievo che il Gramegna avesse eletto domicilio presso il luogo in cui era stata eseguita la notifica. Analoga eccezione veniva proposta dinanzi al Tribunale, giacchè la notifica del decreto che dispone il giudizio venne eseguita nello stesso modo, a mani della stessa persona, non convivente. Anche in tal caso l'eccezione è stata erroneamente disattesa sul rilievo che il certificato di stato di famiglia contiene una attestazione meramente formale della diversità della domiciliazione. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio della motivazione in relazione alla affermata responsabilità per il delitto di cui all'art. 367 cod. pen., sostenendo la illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto falsa la denuncia di furto dell'autovettura di proprietà dell'imputato, nella quale si trovava anche la documentazione contabile della società fallita, asseritamente avvenuto la sera prima dell'incontro fissato, in Milano, con il curatore fallimentare, finalizzato proprio alla consegna di libri sociali e documentazione contabile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è tardivo, oltre che manifestamente infondato, dal momento che il ricorrente, ritualmente convocato dalla polizia giudiziaria per rendere interrogatorio, non si è presentato, non potendosi dare alcun rilievo alla dedotta circostanza delle difficoltà connesse alla distanza dal luogo di residenza, in considerazione dei molteplici collegamenti esistenti stradali, ferroviari e aerei - tra le citta di Caserta e Milano, dove, peraltro, aveva sede l'azienda e vivevano i nonni dell'imputato. In presenza della rituale notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini contenente l'invito a valersi della facoltà di rendere l'interrogatorio, il suo mancato espletamento per il rifiuto dell'indagato di rispondere o per la sua ingiustificata mancata presentazione non influisce sulla validità della richiesta di rinvio a giudizio, non ricorrendo la violazione dell'art.415-bis, comma terzo, cod. proc. pen. (Se. 3, n. 24592 del 06/04/2017,Rv. 270341). In ogni caso, la nullità conseguente all'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari - come fissate all'art. 415-bis cod. proc. pen. - va catalogata tra quelle cd. a regime intermedio, in quanto nullità di ordine generale priva di carattere assoluto, sicché essa va eccepita o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Sez, 6, n. 1043 del 20/12/2012 Ud. (dep. 09/01/2013 ) Rv. 253843; Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014 Rv. 262821); Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017 (dep. 2018 )Rv. 272025). Pertanto anche l'omesso espletamento dell' interrogatorio a seguito dell avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013 Ud. (dep. 07/05/2013 ) Rv. 256040), sanata dalla mancanza di tempestiva eccezione, neppure dedotta. Nel caso di specie, il motivo risulta generico, giacchè si omette la allegazione della prova della notifica del,l'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen, e, dalla lettura della ordinanza del Tribunale in data 18 settembre 2018, non sembra che detta eccezione di nullità per violazione dell'art. 415 bis sia stata formulata, così come non ve ne è traccia nel verbale della udienza preliminare, dove si fa riferimento solo alla notifica, a mani di persona diversa e non in luogo diverso, dell'avviso di udienza preliminare, non anche di quello ex art. 415 bis. 2. Manifestamente infondata anche la seconda eccezione, con la quale si lamenta che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e il decreto che dispone il giudizio vennero notificati entrambi presso un domicilio diverso da quello dichiarato, a mani della cognata del ricorrente, familiare non convivente. 2.1. Osserva il Collegio che, dalla consultazione dell'incarto processuale, ( consentita dalla natura dei vizio denunciato, quale error in procedendo) emerge che entrambe le notifiche all'imputato ( eseguite rispettivamente il 26/03/2018 e il 20/07/2018) avvennero presso il domicilio sito in via Fontanelle n. 8 della frazione Lauro del Comune di [OSCURATO:PERSONA], a mani del fratello del ricorrente, dichiaratosi familiare convivente ( cfr. le relazioni di notifica in atti). Il domicilio in questione corrisponde a quello indicato dall'imputato nella nomina defensionale, recante la data del 07 febbraio 2018, in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositata presso la Procura della Repubblica di Milano il 19 febbraio 2018. Dunque, le notifiche in discorso vennero effettuate a mani del fratello ( non della cognata) del ricorrente, e presso il domicilio dichiarato e comunicato precedentemente all'A.G. procedente, cosicchè le deduzioni difensive appaiono del tutto decontestualizzate rispetto ai dati processuali, finendo per rivelarsi generiche. La prospettiva non muta in seguito al deposito, nell'udienza dinanzi alla Corte di cassazione, di certificazione anagrafica attestante il diverso domicilio dei fratelli Gramegna, giacchè, al di là dell'insuperabile dato formale risultante dalla nomina di cui si è detto, esso è stato rilasciato a luglio 2022 e non reca alcuna indicazione del tempo in cui l'imputato avrebbe acquisito un diverso domicilio, peraltro, mai comunicato prima all'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 23100 del 15/02/2017 Rv. 270103). Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, infatti, in tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell'atto (Sez. 3, n. 229 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dep. 2018, Z, Rv. 272092; Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, Salvatore, Rv, 262222): questo perchè, ove ricorra il detto vincolo, la convivenza rileva anche se temporanea, posto che la relativa nozione è diversa da quella di coabitazione (Sez. 5, n. 7399 del 06/11/2009 -dep. 24/02/2010, Capano, Rv. 246092; Sez. 1, n. 19035 del 17/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231620).Da ciò discende che la notifica dell'atto processuale a familiare, definitosi tale, come attestato nella relata di notifica, non è inficiata nel suo valore di "presunzione di conoscenza" dalla certificazione anagrafica attestante la residenza in altro luogo dell'imputato, in assenza di comprovate ragioni (ad esempio difficoltà dei rapporti con il familiare o di telecomunicazioni, ecc.) che, secondo rid quod plerumque accidit", avrebbero potuto indurre a ritenere plausibile la non conoscenza (Sez. 4, n. 30863 del 09/05/2006, Iovene, Rv. 235236), atteso che l'attestazione circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto ha un rilievo prevalente perchè è basata su un'altrui indicazione e non è il frutto di attività d'indagine del notificante e perchè, in ogni caso, non vi è coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione" in virtù del possibile carattere solo temporaneo della prima (Sez. 3, n. 2183 del 10/06/1999, Caterisano, Rv. 214940). Ineccepibilmente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto valida la notifica eseguita presso il domicilio dichiarato, a mani di stretto congiunto dichiaratasi convivente, ed escluso che si sia verificata la dedotta nullità, dal momento che il ricorrente non ha indicato alcuna specifica ragione atta a plausibilmente giustificare una sua mancata conoscenza dell'atto processuale, per effetto della notifica del decreto di citazione a giudizio nel processo di primo grado a mani di stretto familiare. 2.2. A tanto deve aggiungersi che, come rilevato dal Tribunale, nell'ordinanza resa alla udienza del 18 settembre 2018, la circostanza che, in entrambi i casi, la notifica sia stata ricevuta, presso il domicilio dichiarato, dal medesimo stretto congiunto (fratello), conferma l'attestazione del messo notificatore in merito al rapporto di convivenza, dovendosi ricordare che, in materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini della applicazione dell'art. 157, cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato (Sez. 2 n. 19483 del 16/04/2013 Ud. (dep. 07/05/2013 ) Rv. 256040; conf. Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014 (dep. 2015 ) Rv. 263177). 3. Viziato da irrimediabile genericità il terzo motivo, che reitera analoghe doglianze in tema di affermazione di responsabilità, ampiamente valutate dalla Corte di appello con ragionevoli argomentazioni. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s