CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per esser il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso in relazione alle statuizioni civili, con conferma delle stesse e condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado, come da nota depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, perché tardivo, proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna, pronunciata con sentenza del Tribunale di Verbania in data 29 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato continuato di appropriazione indebita aggravata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 583 e 585 cod. proc. pen.; la statuizione di inammissibilità era stata pronunciata considerando, quale data di presentazione dell'impugnazione, quella in cui l'atto di appello, spedito con raccomandata con avviso di ricevimento, era pervenuto presso la Cancelleria del Tribunale di Verbania, con evidente violazione del disposto dell'art. 583 cod. proc. pen., risultando che l'invio della raccomandata era tempestivamente avvenuto il 30 dicembre 2019. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti del fascicolo processuale, consentito alla Corte vertendosi in tema di denunciate violazione processuali, risulta che per effetto del deposito della sentenza di primo grado, oltre i termini fissati dal Collegio, era stato notificato all'imputato ed al suo difensore il relativo avviso di deposito in data 14 novembre 2019; il termine per la proposizione dell'appello, quindi, sarebbe scaduto dopo 45 giorni il 29 dicembre 2019, giorno festivo, sicché il termine era prorogato di diritto al giorno successivo. Il 30 dicembre 2019 il difensore dell'imputato aveva inviato, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, l'atto di impugnazione alla Cancelleria del Tribunale di Verbania ove perveniva il 2 gennaio 2020. L'impugnazione, pertanto, è stata proposta nel rispetto dei termini fissati dall'art. 585 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 26460 del 10/03/2016, Ferri, Rv. 267732 - 0), sicché è errata la declaratoria di inammissibilità contenuta nella sentenza impugnata. 3. La fondatezza del ricorso, cui dovrebbe conseguire l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice d'appello per la celebrazione del nuovo giudizio, impone però alla Corte di rilevare ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in assenza di evidenze processuali idonee per una pronuncia di proscioglimento nel merito e non essendo richiesti accertamenti in fatto (Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761 - 0; Sez. 3, n. 1550 del 01/12/2010, dep. 2011, Gazzerotti, Rv. 249428 - 0; Sez. unite, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 - 0), l'intervenuta estinzione di tutti gli episodi di reato contestati, per essere gli stessi prescritti (considerando l'ultimo degli episodi descritti nell'imputazione, avvenuto il 29 settembre 2014, il termine massimo - in assenza di periodi di sospensione del corso della prescrizione - è maturato il 29 marzo 2022). 3. Alla declaratoria di prescrizione consegue, in ragione della presenza della parte civile nel processo e della necessità che sulla responsabilità dell'imputato (contestata espressamente agli effetti civili con il richiamo del ricorso alle censure formulate con l'atto di appello) debba essere assicurato il grado di giudizio travolto dall'accertata nullità di quella fase processuale, il rinvio al giudice civile competente in grado di appello, non avendo l'imputato rinunciato alla prescrizione e non residuando, pertanto, alcun tema affidato alla competenza del giudice penale; il Collegio condivide l'orientamento espresso sul punto dalla Cassazione secondo il quale «in tema di giudizio di cassazione, qualora la sentenza di appello abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte, ove abbia escluso la possibilità di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per mancata allegazione, da parte dell'imputato, di un concreto e attuale interesse a ottenere il proscioglimento nel merito, può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dell'attrazione dell'azione civile nel procedimento penale» (Sez. 5, n. 43663 del 9/9/2022, Porcù, Rv. 283817 - 01). 4. Il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado deve essere affidato al giudice chiamato a decidere in grado di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione