CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 41573/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/05/2022 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Perugia ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 15 aprile 2022 dal Giudice delle indagini preliminari presso lo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale al predetto è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo eroina per complessivi kg. 9,099. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo con unico motivo inosservanza degli artt. 273, 292 e 192 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria a carico del ricorrente. Il Tribunale ha erroneamente omesso di considerare o comunque, ha illogicamente considerato, le censure difensive in sulla omessa considerazione da parte del primo Giudice della mancanza di conoscenza da parte dell'indagato del luogo dove era custodito lo stupefacente e della mancanza di libero accesso a tale luogo ed alla cassetta ove era custodita la somma di denaro e, ancora, sull'effettivo utilizzatore - diverso dal ricorrente - dell'appartamento ove era stato trovato il denaro e nelle cui pertinenze era stato trovato lo stupefacente nonché sulla individuazione del soggetto che nei giorni precedenti all'intervento della polizia era stato visto frequentare detta abitazione. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-1. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del di. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto sostanzialmente proposto per ragioni in fatto correlate alla valutazione del compendio indiziario non ammesse in sede di legittimità. 2. Secondo il Collegio incensurabile, perché priva di vizi logici e giuridici, è la affermata gravità indiziaria a carico del ricorrente in ragione della riconducibilità allo stesso del notevole quantitativo di stupefacente ritrovato all'interno del trolley riposto nella cantina di pertinenza dell'appartamento da lui frequentato. Invero, privo di vizi logici è il ragionamento indiziario che ha considerato gli esiti del monitoraggio - diretto e a mezzo telecamera precedentemente installata - dei suoi ripetuti accessi con fare guardingo all'appartamento - in uno dei quali (in data 29.3.2022) mentre portava uno zaino e in un altro (in data 7.4.2022) mentre portava il trolley ed un sacco - e della accertata disponibilità da parte del ricorrente delle chiavi dell'appartamento all'interno del quale erano rinvenute le chiavi che aprivano il trolley dove era custodito lo stupefacente. La ordinanza, inoltre, dà puntuale conto delle ragioni della individuazione dell'attuale ricorrente da parte della polizia giudiziaria che, nell'ambito dell'anzidetto monitoraggio analiticamente descritto, ha sempre indicato lo stesso personaggio entrare ed uscire dallo stabile in questione fino all'arresto in flagranza in data 13.3.2022. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. at