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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 27420/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e di dichiarare l'inammissibilità del ricorso nel resto, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata; nonché l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportato e nota spese;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 aprile 2022 il Tribunale di Civitavecchia, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 21 marzo 2018 con la quale il Giudice di Pace di Civitavecchia - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dell'imputata per il delitto continuato di minaccia (artt. 81, comma 2, e 612, comma 1, cod. pen.) in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e - concesse le circostanze attenuanti generiche - l'aveva condannata alla pena di euro trecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore della stessa Lari.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), adducendo in primo luogo che la responsabilità dell'imputata sarebbe stata affermata sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituitasi parte civile, senza argomentare compiutamente in ordine per la sua credibilità ed attendibilità e nonostante il suo narrato non abbia trovato riscontro effettivo nelle deposizioni delle altre testi, riscontro necessario proprio in ragione della costituzione di parte civile della Lari; in secondo luogo, evidenziando come sulla scorta degli elementi in atti (in relazione all'età dell'imputata e della persona offesa e del fatto che la prima si trovasse da sola, mentre la seconda sarebbe stata in compagnia di altri soggetti quando è stata minacciata) non potrebbe dirsi provato che nel caso di specie sia stata resa una minaccia effettivamente idonea a intimidire la parte civile, peraltro in due sole occasioni, tenuto conto dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità.

2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, evidenziando come la sentenza impugnata non avrebbe indicato gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. posti a fondamento della determinazione della pena, senza invece considerare i numerosi elementi favorevoli all'imputata (elencati nello stesso ricorso). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché ha denunciato vizi che non possono essere ritualmente dedotti e perché è generico e versato in fatto, nei termini che si espongono; purtuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena, come di seguito indicato.

1. Mette conto segnalare che l'imputata ha rinunciato alla prescrizione (cfr. verbale dell'udienza del 20 aprile 2022).

2. Tanto premesso, i motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.È dirimente considerare che: - contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274); - dunque, in questa sede non può essere ritualmente dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), nella cui sfera - per quanto qui di interesse - vanno annoverate: le deduzioni aventi ad oggetto il difetto di completezza delle argomentazioni poste dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270801 - 01; cfr. Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 01, relativa proprio alle allegazioni difensive in astratto idonee ad incidere sulla valutazione di attendibilità della testimonianza della persona offesa) nonché la carente argomentazione relativa alla determinazione della pena; e l'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), che la difesa ha prospettato nella parte in cui ha negato che il compendio probatorio fosse dimostrativo della sussistenza nella specie di una minaccia atta ad incutere timore, allegazione quest'ultima che, comunque, deve ritenersi irrituale perché del tutto assertiva oltre che volta a sottoporre irritualmente a questa Corte un diverso apprezzamento della capacità dimostrative delle prove (in questa sede non consentito: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

3. Deve, tuttavia, provvedersi d'ufficio sulla pena.

Difatti: - «spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale» (cfr. Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01); - nel caso in esame la pena irrogata all'imputato, pari a euro 300 di multa, per il reato continuato di minacce nella forma non aggravata, è illegale: difatti, il massimo edittale previsto al tempo dei commessi reati (28 settembre 2010 e 12 ottobre 2010) era pari a euro 51 (in quanto solo la legge 15 ottobre 2013, n. 119, in vigore dal 16 ottobre 2013, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, ha inserito in tale ultimo ordito normativo l'art. 1, comma 2-ter, che ha elevato a euro 1.032,00 il massimo edittale della pena della multa per reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.); - dunque, la misura della multa deve essere ricondotta alla soglia di legge e, in particolare, tenuto conto che all'imputata sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, determinata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., in euro 51,00 di multa (pena base euro 50, pari al minimo edittale - ex art. 24, comma 1, cod. pen. nel testo già vigente all'epoca dei fatti, novellato dall'art. 3, comma 60, legge 15 luglio 2009, n. 94 - da aumentarsi ex art. 81 cpv. cod. pen. a euro 51); e deve, dunque, annullarsi in parte qua senza rinvio la sentenza impugnata.

4. In ragione della sua soccombenza (da parametrarsi al solo tema della responsabilità cui non inerisce l'annullamento qui disposto) nei confronti della parte civile, l'imputata deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in euro 51,00.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e di dichiarare l'inammissibilità del ricorso nel resto, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata; nonché l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportato e nota spese;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 aprile 2022 il Tribunale di Civitavecchia, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 21 marzo 2018 con la quale il Giudice di Pace di Civitavecchia - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dell'imputata per il delitto continuato di minaccia (artt. 81, comma 2, e 612, comma 1, cod. pen.) in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e - concesse le circostanze attenuanti generiche - l'aveva condannata alla pena di euro trecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore della stessa Lari. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), adducendo in primo luogo che la responsabilità dell'imputata sarebbe stata affermata sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituitasi parte civile, senza argomentare compiutamente in ordine per la sua credibilità ed attendibilità e nonostante il suo narrato non abbia trovato riscontro effettivo nelle deposizioni delle altre testi, riscontro necessario proprio in ragione della costituzione di parte civile della Lari; in secondo luogo, evidenziando come sulla scorta degli elementi in atti (in relazione all'età dell'imputata e della persona offesa e del fatto che la prima si trovasse da sola, mentre la seconda sarebbe stata in compagnia di altri soggetti quando è stata minacciata) non potrebbe dirsi provato che nel caso di specie sia stata resa una minaccia effettivamente idonea a intimidire la parte civile, peraltro in due sole occasioni, tenuto conto dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, evidenziando come la sentenza impugnata non avrebbe indicato gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. posti a fondamento della determinazione della pena, senza invece considerare i numerosi elementi favorevoli all'imputata (elencati nello stesso ricorso). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché ha denunciato vizi che non possono essere ritualmente dedotti e perché è generico e versato in fatto, nei termini che si espongono; purtuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena, come di seguito indicato. 1. Mette conto segnalare che l'imputata ha rinunciato alla prescrizione (cfr. verbale dell'udienza del 20 aprile 2022). 2. Tanto premesso, i motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.È dirimente considerare che: - contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); - dunque, in questa sede non può essere ritualmente dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), nella cui sfera - per quanto qui di interesse - vanno annoverate: le deduzioni aventi ad oggetto il difetto di completezza delle argomentazioni poste dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270801 - 01; cfr. Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 01, relativa proprio alle allegazioni difensive in astratto idonee ad incidere sulla valutazione di attendibilità della testimonianza della persona offesa) nonché la carente argomentazione relativa alla determinazione della pena; e l'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), che la difesa ha prospettato nella parte in cui ha negato che il compendio probatorio fosse dimostrativo della sussistenza nella specie di una minaccia atta ad incutere timore, allegazione quest'ultima che, comunque, deve ritenersi irrituale perché del tutto assertiva oltre che volta a sottoporre irritualmente a questa Corte un diverso apprezzamento della capacità dimostrative delle prove (in questa sede non consentito: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 3. Deve, tuttavia, provvedersi d'ufficio sulla pena. Difatti: - «spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale» (cfr. Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01); - nel caso in esame la pena irrogata all'imputato, pari a euro 300 di multa, per il reato continuato di minacce nella forma non aggravata, è illegale: difatti, il massimo edittale previsto al tempo dei commessi reati (28 settembre 2010 e 12 ottobre 2010) era pari a euro 51 (in quanto solo la legge 15 ottobre 2013, n. 119, in vigore dal 16 ottobre 2013, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, ha inserito in tale ultimo ordito normativo l'art. 1, comma 2-ter, che ha elevato a euro 1.032,00 il massimo edittale della pena della multa per reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.); - dunque, la misura della multa deve essere ricondotta alla soglia di legge e, in particolare, tenuto conto che all'imputata sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, determinata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in euro 51,00 di multa (pena base euro 50, pari al minimo edittale - ex art. 24, comma 1, cod. pen. nel testo già vigente all'epoca dei fatti, novellato dall'art. 3, comma 60, legge 15 luglio 2009, n. 94 - da aumentarsi ex art. 81 cpv. cod. pen. a euro 51); e deve, dunque, annullarsi in parte qua senza rinvio la sentenza impugnata. 4. In ragione della sua soccombenza (da parametrarsi al solo tema della responsabilità cui non inerisce l'annullamento qui disposto) nei confronti della parte civile, l'imputata deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in euro 51,00. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro
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