CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16906/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ende- controricorrente -e nei confronti diVOLKSWAGEN [OSCURATO:SOCIETA].- intimata -Numero registro generale 15384/2025Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 16906/2026Data pubblicazione 29/05/2026avverso la sentenza n. 2331/2025 della Corte d’appello diRoma, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.3.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Il curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. propose, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e poi di VolkswagenBank G.m.b.H., un’azione revocatoria fallimentare avente adoggetto alcuni pagamenti effettuati nel periodo sospettoanteriore alla dichiarazione di fallimento, per l’importocomplessivo di € 327.859,39.Instauratosi il contraddittorio, le due cause vennero riunite e,all’esito, il Tribunale di Roma dichiarò cessata la materia delcontendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,mentre respinse la domanda proposta nei confronti diVolkswagen Bank G.m.b.H., avendo accertato che i pagamentierano stati effettuati nei termini d’uso, con conseguenteesonero dalla revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a),legge fall.La sentenza di primo grado, impugnata dall’attuale ricorrente,venne confermata dalla Corte d’appello di Roma.Contro la sentenza della corte territoriale il [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazionearticolato in cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] G.m.b.H. si è difesa con controricorso, mentreè rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 15384/2025Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 16906/2026Data pubblicazione 29/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denunciano «violazionee falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e 67, comma 3, lett.a), legge fall., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.nella parte cui [la corte d’appello] ha dichiarato che sarebbeinammissibile, ex art. 345 c.p.c., dedurre per la prima volta conl’atto d’appello l’inapplicabilità dell’ipotesi di esenzione, di cuiall’art. 67, comma 3, lett. a), legge fall., per non essere ipagamenti avvenuti nell’esercizio dell’attività d’impresa,considerato che la contro-eccezione con la quale il Fallimento hainvocato la non applicabilità dell’esenzione rientrava nel noverodelle eccezioni in senso lato, in quanto tale rilevabile d’ufficio,anche in appello».Con riferimento all’esonero dall’azione revocatoria di cuiall’art. 67, comma 3, lett. a), legge fall., la corte d’appello haritenuto inammissibile, perché tardiva, l’obiezione deldi specie, non trattandosi di pagamenti effettuati «nell’eserciziodell’attività d’impresa». Il ricorrente sostiene che, invece, laquestione avrebbe dovuto essere affrontata e risolta, perché,gravando sulla convenuta l’onere di provare tutti i fatti posti afondamento dell’eccezione di esonero dalla revocatoria, lacontestazione della sussistenza di quei fatti rappresenta, per ilfallimento, una mera difesa, rilevabile d’ufficio e proponibileanche per la prima volta con l’atto d’appello.1.1. La censura è infondata.La corte d’appello ha rilevato che la difesa del Fallimentoera basata su un fatto (la risoluzione del contratto diconcessione prima dei pagamenti) che non era stato allegato inNumero registro generale 15384/2025Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 16906/2026Data pubblicazione 29/05/2026giudizio entro il maturare delle preclusioni istruttorie, essendostato menzionato per la prima volta nella memoria depositatanel terzo dei termini concessi ai sensi dell’art. 183 c.p.c., con laquale era stato anche prodotto il relativo documento.In questo senso, la decisione di considerare inammissibilela questione della prospettata estraneità dei pagamentiall’esercizio dell’attività d’impresa risulta conforme alla stessagiurisprudenza di legittimità citata nel ricorso, e non contraddicené l’onere della convenuta di provare i presupposti dell’esonerodalla revocatoria, né l’affermazione che la contestazione di queipresupposti rappresenta una mera difesa.Infatti, l’eccezione in senso lato è ammissibile anche dopoil maturare delle preclusioni assertorie e anche in appello,sempreché sia fondata su fatti già ritualmente – e quindi anchetempestivamente – acquisiti al giudizio (Cass. nn. 32456/2024;24677/2024; 3267/2024; 21404/2021).Nel caso di specie, in base ai fatti tempestivamenteintrodotti nel processo non poteva esserci alcun dubbio che ipagamenti in questione fossero stati effettuati «nell’eserciziodell’attività d’impresa», trattandosi di pagamenti del prezzo diautovetture cedute dalla concedente alla concessionaria e daquesta vendute ai suoi clienti. Difatti, senza conoscere lospecifico fatto storico menzionato dall’attore soltanto nellamemoria depositata nel terzo termine concesso ai sensi dell’art.183 c.p.c. (e cioè la risoluzione del contratto di concessione,intervenuta prima dei pagamenti) non vi era alcuna possibilità,per il giudice, di prendere in considerazione l’ipotesi dellaestraneità dei pagamenti all’attività commerciale; ipotesi poiprospettata, nell’atto d’appello, nel senso che il venir meno dellaNumero registro generale 15384/2025Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 16906/2026Data pubblicazione 29/05/2026concessione di vendita avrebbe dovuto indurre il giudice apresumere che l’attività commerciale fosse, di fatto, cessata.Pertanto, bene ha fatto la corte territoriale a ritenere dinon poter esaminare il fatto storico tardivamente introdotto nelprocesso e, di conseguenza, nemmeno la difesa che a quel fattostorico era essenzialmente connessa.2. Il secondo motivo censura «violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere considerato fatto pacificola risoluzione del contratto di concessione in data 1° ottobre2014».Il ricorrente sostiene che il fatto della risoluzione delcontratto di concessione al momento dei pagamenti, sebbenetardivamente introdotto nel processo, avrebbe dovuto essereesaminato dal giudice del merito, perché pacifico in causa,essendo stato riconosciuto dalla controparte.2.1. Il motivo è inammissibile, perché – a prescindere daqualsiasi considerazione sulla possibilità che il principio di noncontestazione operi con riguardo a fatti introdotti nel processodopo il maturare delle preclusioni assertorie – il ricorrente nonillustra coerentemente l’affermazione secondo cui il fattosarebbe stato confermato e riconosciuto dalla controparte.Infatti, si mette in rilievo che [OSCURATO:PERSONA] G.m.b.H. avevadato atto della risoluzione del contratto di concessione,allegando la revoca dei fidi «comunicata il 9 ottobre 2014 edoperativa dal 10 ottobre 2014». Sennonché il fatto storicorilevante (e necessario) per ipotizzare la cessazione dell’attivitàcommerciale al momento dei pagamenti (2.10.2014) non è solola risoluzione del contratto di concessione, ma anche laNumero registro generale 15384/2025Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 16906/2026Data pubblicazione 29/05/2026dichiarata cessazione avvenuta il giorno prima dei pagamenti(1°.10.2014); circostanza che non viene dichiarata daVolkswagen Bank G.m.b.H., né risulta implicitamente dalla suadichiarazione.Pertanto, non si può affermare che il fatto tardivamenteintrodotto nel processo dal fallimento fosse un fatto riconosciutodalla controparte nei termini prospettati nel ricorso.3. Il terzo motivo è rubricato «violazione e falsaapplicazione degli artt. 183, 157 e 342 c.p.c., in riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo implicitamenteritenuto che un documento prodotto in primo grado oltre lepreclusioni istruttorie, ma non sanzionato dal giudice, non possaessere utilizzato in secondo grado nonostante la questione nonsia stata devoluta al giudice dell’impugnazione tramite l’appello,principale o incidentale».Secondo il ricorrente, poiché la produzione del documentocontenente la dichiarazione di risoluzione del contratto diconcessione non venne dichiarata tardiva dal tribunale,[OSCURATO:PERSONA] G.m.b.H. avrebbe dovuto proporre appello sulpunto contro la sentenza di primo grado.3.1. Il motivo è palesemente infondato.[OSCURATO:PERSONA] G.m.b.H. non aveva l’onere e nemmenopoteva impugnare una sentenza che l’aveva vista totalmentevittoriosa, dato l’integrale rigetto della domanda svolta nei suoiconfronti. Tanto meno poteva essere gravata la mancanza diuna dichiarazione di tardività della produzione documentale,trattandosi tutt’al più di un provvedimento istruttorio (e non dimerito); ma a ben vedere nemmeno di questo, perché laNumero registro generale 15384/2025Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 16906/2026Data pubblicazione 29/05/2026disciplina del processo civile non prevede una decisione sullaammissibilità delle prove precostituite, quali sono i documenti.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura «violazione efalsa applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), legge fall., inriferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per averedichiarato che il pagamento che rispetti il termineoriginariamente pattuito, ma non il nuovo termine d’uso, sisottrarrebbe al campo d’applicazione dell’esenzione, senza peròconsiderare che il nuovo termine d’uso si sostituisce a quellopattuito in contratto».Si contesta alla corte d’appello di avere dapprimariconosciuto che i «termini d’uso» rilevanti ai fini dell’esonerodalla revocatoria sono quelli concretamente applicati nellaprassi instaurata tra le parti, ma di avere poi ritenuto che «amaggior ragione rientrino nella previsione di cui all’art. 67,comma 3, lett. a), legge fall., i pagamenti effettuati nei terminicontrattualmente pattuiti». Secondo il ricorrente, una voltaappurato che una determinata prassi si è sostituita nei fatti alleprevisioni contrattuali, queste ultime non dovrebbero essere piùrilevanti al fine della valutazione sulla fondatezza dell’eccezionedi esonero.4.1. Il motivo, considerato in se stesso, è inammissibile,perché espone soltanto una tesi giuridica senza esporre i terminiin cui tale tesi, ove accolta, dovrebbe portare alla cassazionedella sentenza impugnata.5. È il quinto motivo che dà concretezza a quella che, nelquarto, è soltanto una astratta valutazione in diritto. Si censura«violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. a),legge fall., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perNumero registro generale 15384/2025Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 16906/2026Data pubblicazione 29/05/2026avere individuato i termini d’uso senza accertare l’esistenza diuna prassi “consolidata e stabile” tra le parti».Il ricorrente riporta di avere proceduto in appello a unacompiuta disamina dei termini di pagamento praticati nelle 248operazioni di vendita realizzate con la concedente nel 2014,rilevando che i pagamenti erano avvenuti «nella stragrandemaggioranza dei casi tra il 25esimo ed il 35esimo giorno primadella scadenza», per giungere alla conclusione che «è quindiquesto lasso temporale il termine d’uso dei pagamenti»,sopravvenuto e prevalente rispetto ai più ampi (e differenziati,come riportato in sentenza) termini contrattuali.5.1. Il motivo, al netto del profilo di inammissibilitàconnesso al rilievo che l’individuazione dei termini d’uso attieneall’accertamento del fatto, è infondato.La possibilità che una costante prassi difforme dimostri ilsuperamento delle previsioni contrattuali per quanto riguarda itermini di pagamento non può essere intesa nel senso che ildato statistico prevalente (oltretutto misurato frazionando ilmodo arbitrario il lasso di tempo consentito dal contratto) rendanon conformi all’uso tutti i pagamenti effettuati in un termineche, pur coerente con le previsioni contrattuali, non rientri inquel dato statistico.In sostanza, quella che il ricorrente propone comerilevante non è una prassi sopravvenuta in deroga alle previsionicontrattuali, ma soltanto una prassi secondo cui i pagamentivenivano effettuati a scadenze di volta in volta differenziate, mapur sempre nell’ambito dei termini consentiti contrattualmente(non è invece oggetto di impugnazione la decisione della corted’appello nella parte in cui ha ritenuto non revocabile neppureNumero registro generale 15384/2025Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 16906/2026Data pubblicazione 29/05/2026l’unico pagamento, dei dieci oggetto di domanda, effettuato inritardo rispetto alle previsioni contrattuali; ritardo che la corteha ritenuto irrilevante, perché «usuale»).6. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, fermorestando che non si dà luogo a decisione sulle spese neiconfronti della parte rimasta intimata.7. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.3.2026.La PresidentePaola VELLA