CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 15410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Torino confermava il provvedimento emesso in data 5 luglio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale della stessa sede aveva applicato la misura cautelare di massimo rigore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PALAMARA in relazione ai seguenti reati: capo 8) = artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, per aver acquistato da Domenico DELL'OSA e detenuto un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo marijuana e/o hashish contenuto in una scatola da scarpe [il 28 agosto 2020 in Rodano (MI)]; capo 14) = artt. 110 cod. pen., 10, 12, 14, I. n. 497/1974, per aver ricevuto da Domenico DELL'OSA, su mandato di Vittorio RASO, un'arma comune da sparo, non meglio precisata (il 9 settembre 2020, in Rodano); capo 23) = artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, per aver acquistato da DELL'OSA, su mandato di Vittorio RASO, un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo marijuana e/o hashish (il 26 settembre 2020, in Rodano). 2. Il Tribunale del riesame ha fatto precedere la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da un lungo paragrafo attinente alla identificazione dell'indagato come l'uomo evocato in alcune conversazioni intercettate con il soprannome di "Aglio e olio", coinvolto negli episodi delittuosi in contestazione. Premessi alcuni cenni investigativi che avevano portato a individuare in Domenico DELL'OSA il referente di Vittorio RASO, latitante in Spagna, per i traffici di stupefacenti in territorio lombardo, il Tribunale torinese ha affermato, anzitutto, che DELL'OSA era sicuramente in contatto con PALAMARA, essendo stato dimostrato, grazie a un mirato servizio di OPC (l'acronimo, come noto, sta per "osservazione, pedinamento e controllo"), un incontro tra i due, avvenuto in data 28 agosto 2020, proprio sotto casa del ricorrente (ubicata in Rodano, Via delle Querce 1/A), in occasione del quale PALAMARA aveva ricevuto in consegna dall'altro una scatola da scarpe. Inoltre, il monitoraggio del dispositivo GPS applicato sul furgone di DELL'OSA aveva permesso di verificare che quest'ultimo si era nuovamente recato, dopo il 28 agosto, nello stesso quartiere per incontrarsi con "Aglio e Olio". Secondo i giudici della cautela, tale soprannome poteva essere ricondotto a PALAMARA, in primo luogo, poiché, proprio di fronte allo stabile in cui il predetto abitava, si trovava un ristorante-pizzeria denominato "Aglio e olio". In secondo luogo, perché, nel corso di alcune conversazioni intercettate in data 8 e 9 settembre 2020, DELL'OSA aveva informato i propri interlocutori che il 9 settembre avrebbe dovuto incontrare "Aglio e olio" nella stessa zona in cui si era incontrato con PALAMARA il precedente 28 agosto.In particolare, nel conversare, in data 9 settembre 2020, con la propria compagna Marilena VALANZANO che lo stava accompagnando all'appunl:amento programmato, giustificato dalla necessità di consegnare un "trapano" al destinatario, le riferiva che tale destinatario si identificava in "Aglio e olio", il quale, durante il tragitto, telefonava a PALAMARA. Pochi minuti dopo il contatto telefonico, il veicolo condotto da DELL'OSA si fermava in Via delle Querce 1/A (indirizzo di residenza di PALAMARA); una persona saliva a bordo, mentre la VALANZANO scendeva; DELL'OSA salutava l'interlocutore chiamandolo "Ciccio" (diminutivo di [OSCURATO:PERSONA], nome di battesimo dell'indagato); il furgone, poi, si spostava di poche decine di metri nella vicina via del Melo, ove si percepiva il rumore di fondo di una serranda che si apriva e chiudeva. Terminate le operazioni, i due facevano ritorno in Via delle Querce 1/A, cioè sotto casa di PALAMARA. Ulteriori elementi indizianti circa la correttezza dell'identificazione venivano apprezzati con riguardo al reato di cui al capo 23). Nel corso di una conversazione captata il 25 settembre 2020, DELL'OSA chiedeva al suo interlocutore indicazioni su una consegna da fare a tale "Aglio e olio", con cui si sarebbe dovuto incontrare il giorno successivo. L'indomani, 26 settembre 2020, il furgone di DELL'OSA veniva, di nuovo, a trovarsi, in Via del Melo, ossia nello stesso luogo in cui aveva sostato nell'episodio poco prima descritto (contestato al capo 14). Dopo una brevissima sosta di tre minuti, DELL'OSA informava il proprio interlocutore dicendogli: "Ho fatto Aglio e olio" (progr. 667) Sulla base di tali elementi, il Collegio de libertate, a confutazione della doglianza difensiva, ha escluso la possibile identificazione di "Aglio e olio" con tale [OSCURATO:PERSONA] FERORELLI, atteso che questi non abitava nei pressi di un ristorante con quel nome e, per di più, era comparso nelle indagini in un periodo successivo (aprile/maggio 2021) 3. In tema di gravi indizi di colpevolezza, quanto ai capi 8 e 23, il giudice a quo ha ritenuto "altamente verosimile" che .fosse stata consegnata sostanza stupefacente, perché il core business di Vittorio RASO era rappresentato dal traffico di hashish o di marijuana e l'uomo aveva rapporti consolidati in quel settore illecito con il "gruppo milanese"; DELL'OSA, dal canto suo, svolgeva per il RASO e per il sodalizio la mansione di corriere per la consegna di stupefacente. I due incontri, del resto, non potevano essere spiegati con chiavi di lettura alternative. Invero, in entrambe le occasioni, DELL'OSA aveva preannunciato a RASO una visita ad "Aglio e olio" a Milano e gli aveva comunicato l'esito degli incontri. La modalità e la brevissima durata dei contatti ne facevano presumere la causale illecita; sapendo che DELL'OSA era un corriere di droga, a livello di gravità indiziaria, poteva ritenersi che l'oggetto delle consegne fosse proprio sostanza stupefacente. Quanto al capo 14 (consegna della pistola), il Tribunale premette che il 7 settembre 2020 DELL'OSA si era recato a Bari per incontrare tale Cosimo [OSCURATO:PERSONA] e lasciare "un trapano e prendere dei soldi" (circostanza emersa da una conversazione col figlio Mattia; l'incontro col [OSCURATO:PERSONA] era stato seguito e osservato da agenti operanti: pag. 30 ordinanza impugnata). [OSCURATO:PERSONA], poi, aveva iniziato a collaborare con la giustizia, riferendo, con dichiarazioni rese in data 6 luglio 2021, che DELL'OSA gli aveva sempre consegnato droga, salvo in una sola occasione, in cui gli aveva recapitato una Glock e un mitragliatore. Da ciò si desumeva che, nello stesso breve periodo in cui si collocava l'incontro con PALAMARA (cioè il 9 settembre 2020), DELL'OSA aveva nella sua disponibilità delle armi e che la parola "trapano" stava ad indicare, in codice metaforico, proprio un'arma. Tanto premesso, a proposito dell'incontro con "Aglio e olio", alias "Ciccio", monitorato il 9 settembre 2020 e avente ad oggetto la consegna del "trapano", si evidenzia nell'ordinanza impugnata che, mentre i due uomini si spostavano a bordo del furgone da via delle Querce a via del Melo, DELL'OSA si giustificava con "Ciccio", spiegandogli che si era per forza dovuto portare appresso la fidanzata, la quale, se avesse conosciuto l'oggetto reale della consegna, l'avrebbe ammazzato con quella stessa arma ("se sa la mia fidanzata cosa ho dietro mi ammazza...giuro che mi ammazza.. .prende, ci mette i proiettili e me la scarica addosso... lei odia le armi...madonna se le armi...": pag. 31 ordinanza). Né, a detta del Tribunale, il segmento di conversazione sintetizzato nell'allegato n. 427 (DELL'OSA informava il RASO di aver preso solo la patente) smentiva l'ipotesi d'accusa, posto che anche la ricezione di documenti falsi rientrava tra i programmi di DELL'OSA. 4. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha ravvisato la sussistenza del pericolo di recidiva alla luce delle condanne giù subite dall'indagata (per porto e detenzione di armi e munizioni, associazione mafiosa, violazioni delle norme sugli stupefacenti), della pluralità e gravità dei fatti, nonché dei documentati contatti con personaggi inseriti ad elevati livelli negli ambienti del narcotraffico internazionale. La custodia cautelare in carcere era l'unica misura in grado di tutelare in modo adeguato dette esigenze e proporzionata alla gravità dei fatti. 5. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, articolando i seguenti motivi. 5.1. Con il primo motivo, si•deduce vizio di motivazione, in quanto il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi 8), 14) e 23) senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e travisando i contenuti del materiale probatorio. Con particolare riferimento ai capi 8) e 23), la lettura congiunta della contabilità (in cui figura la dicitura "MILAN" con l'indicazione di C 177.000,00) e della circostanza che in quel periodo fosse proprio DELL'OSA ad effettuare le consegne nel milanese poteva al massimo dar conto degli interessi illeciti di Vittorio RASO a Milano, senza dimostrare in maniera univoca ed altamente probabile che PALAMARA fosse debitore di RASO.Inoltre, le modalità e i tempi degli incontri non andavano a rafforzare la gravità degli indizi. Il Tribunale piemontese aveva travisato gli elementi probatori, in quanto l'incontro del 28 agosto 2020 non risultava preannunciato da alcuna conversazione telefonica tra RASO e DELL'OSA, mentre il 26 settembre non risultava registrato alcun incontro tra PALAMARA e DELL'OSA, ma solo l'arrivo in solitaria di DELL'OSA al ritenuto magazzino. Tali elementi lasciavano un vuoto probatorio in ordine all'effettiva consegna di stupefacente a PALAMARA. In relazione al capo 14), si duole la difesa che l'organo del riesame non si sia confrontato con le specifiche deduzioni contenute nella memoria depositata all'udienza camerale (riportata alle pagg. 11-13 del ricorso). In primo luogo, si era evidenziato che se DELL'OSA avesse davvero utilizzato la metafora "trapano" per indicare alla compagna la necessità di consegnare anche un'arma (e quindi la donna ne era a conoscenza), non avrebbe avuto senso la parte della conversazione in cui l'uomo aveva confidato all'interlocutore il suo timore di una reazione violenta della donna qualora la stessa fosse venuta a conoscenza della presenza dell'arma; il Tribunale nulla aveva detto in ordine all'inconciliabilità di questi due elementi probatori (metafora del "trapano" e la conversazione in cui DELL'OSA esprimeva i suoi timori). In secondo luogo, i giudici della cautela, nel dichiarare infondata l'obiezione difensiva secondo cui DELL'OSA si era scusato per essersi dovuto portare l'arma, si era pronunciato su una doglianza mai presentata: la difesa, infatti, aveva utilizzato lo spezzone del progressivo n. 75 solo per evidenziare che il DELL'OSA diceva "ho dovuto portarmi" e non "ho dovuto portarti" l'arma; oltre a non essersi pronunciato su questo punto, il Tribunale aveva aggiunto la parola "Scusa" alla parte iniziale della conversazione in esame. Infine, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza, la contestazione difensiva relativa alla mancata consegna dell'arma non era riferita alla parte iniziale del progressivo n. 76, ma alla parte in cui DELL'OSA elencava al suo interlocutore cosa gli era stato detto di lasciare, senza mai menzionare alcun'arma. 5.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi circa l'identificazione di PALAMARA, ritenuta senza valutare indizi di segno diverso. Sul punto, peraltro, la difesa aveva già evidenziato che a Rodano c'era anche un altro soggetto al quale si contestava di aver intrattenuto rapporti illeciti con il RASO (tale FERORELLI [OSCURATO:PERSONA], il cui nome di battesimo sarebbe appunto compatibile con il soprannome "Ciccio"). In primo luogo, il Tribunale aveva aggiunto la preposizione "con" prima della locuzione "Aglio e olio" nel progressivo n. 667 (allegato 469), scrivendo erroneamente che DELL'OSA, mentre il 26 settembre 2020 era al telefono con RASO, avrebbe riferita a quest'ultimo "ho fatto con Aglio e olio". In realtà, secondo la difesa, dalla conversazione, n. 667 emergeva che DELL'OSA era da solo quando giunse in Via del Melo di Rodano ed era solo anche quando se ne andò, lasciando Via del Melo per rientrare a Torino (senza passare per Via delle Querce). Inoltre, il Tribunale aveva attribuito capacità dimostrativa agli appunti sequestrati a RASO e al ruolo che DELL'OSA avrebbe svolto per conto di costui. Ad avviso della difesa, tuttavia, tali elementi probatori, tutt'al più, avrebbero potuto dimostrare la sussistenza dei traffici illeciti di RASO, ma non la certa identificazione di PALAN1ARA come il soggetto soprannominato "Aglio e olio". Infine, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il soprannome "Aglio e olio" avesse una portata individualizzante rispetto a PALAMARA e non a FERORELL1, in quanto quest'ultimo abitava in [OSCURATO:PERSONA] (e non in Via delle Querce, ove risiedeva il Palarnara, vicino al ristorante "Aglio e olio") ed anche perché il coinvolgimento di FERORELLI era successivo ai fatti in contestazione. Secondo la difesa, tali elementi non avrebbero contribuito in alcun modo a rendere certa l'identificazione del ricorrente o ad escludere la riferibilità del soprannome a FERORELLI, tanto più se si considerava che era stato scoperto un secondo magazzino sito proprio in [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la tardiva comparsa di FERORELLI sarebbe potuta dipendere proprio dall'erronea attribuzione dei fatti in contestazione a PALAMARA, 5.3. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, la difesa denuncia mancanza di motivazione in relazione all'attualità e concretezza del pericolo di recidiva, nonché in ordine alla mancata concessione degli arresti domiciliari. Quanto al primo profilo, sia il G.i.p. che il Tribunale si sarebbero discostati dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di attualità e concretezza del pericolo di recidiva. In particolare, la motivazione sarebbe stata viziata laddove aveva ritenuto sussistente il requisito della concretezza in base ai precedenti penali, alla personalità dell'indagato e alla gravità dei fatti in contestazione. Al solo fine di far emergere l'importanza di PALAMARA nel mondo del narcotraffico, i giudici avevano attribuito a DELL'OSA un ruolo diverso, indicandolo non solo come emissario, ma come persona di stretta fiducia di RASO ed affermando, così, che il ricorrente aveva potuto vantare un contatto diretto con RASO proprio mediante DELL'OSA. Tale affermazione, tuttavia, sarebbe smentita dallo iato temporale tra il giorno 9 settembre 2020 (incontro tra DELL'OSA e PALAMARA) e il giorno 14 s.,ettembre 2020 (quando DELL'OSA si lamentò con i suoi familiari di aver appreso da RASO le "paranoie" del ricorrente circa la possibilità di essere stato scoperto dagli inquirenti). Quanto alla possibilità di applicare la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, ad avviso della difesa la motivazione doveva considerarsi generica. Gli elementi elencati (i contatti a mezzo di telefoni criptati, l'amplificazione della figura di DELL'OSA, le congetture in ordine al mancato rinvenimento dei telefoni e sulla scaltrezza di PALAMARA) non chiarivano le ragioni per le quali la misura degli arresti domiciliari non sarebbe stata idonea a salvaguardare le ravvisate esigenze cautelari. 6. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. 7. Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso, prima dell'udienza, una memoria con conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente ai gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 8) e 23). Nel resto, è infondato e va rigettato. 2. Il secondo motivo di ricorso, che va esaminato per primo perché logicamente pregiudiziale, in quanto attinente al tema della "identificazione" dell'indagato quale soggetto coinvolto negli episodi in contestazione con il soprannome di "Aglio e olio", sviluppa rilievi non deducibili in sede di legittimità, poiché contrappone alla non manifestamente illogica "lettura" incrociata dei dati probatori (captativi e/o frutto di servizi di OPC), offerta dal Tribunale del riesame nei termini già illustrati nella superiore esposizione in fatto (par. 2.), una personale "controlettura", che i giudici di merito hanno confutato in modo adeguato, escludendo, ragionevolmente, che "Aglio e olio" potesse identificarsi con [OSCURATO:PERSONA] FERORELLI. 3. Anche le censure spese in relazione alla contrastata gravità indiziaria del reato di cui al capo 14) si rivelano eccentriche, confutative e aspecifiche, in quanto devolvono aspetti non conferenti col tema d'indagine o circostanze marginali e, soprattutto, non si confrontano col tenore, assolutamente esplicito, delle parole di DELL'OSA sul fatto che stesse trasportando un'arma da sparo. Come già esposto nella parte in fatto, DELL'OSA, in particolare, aveva confidato a "Ciccio" PALAMARA, nella conversazione intercettata e logicamente valorizzata nell'ordinanza (prog. 75), che se la fidanzata, che lo stava accompagnando all'incontro con il ricorrente (cui l'arma avrebbe dovuto essere consegnata), avesse conosciuto l'effettivo oggetto della consegna, ci avrebbe messo "i proiettili" e gliel'avrebbe "scaricata addosso" perché "lei odia le armi", espressioni, queste ultime, che, per la loro inequivocità semantica, rendono addirittura superfluo l'ulteriore sforzo motivazionale profuso dal Tribunale del riesame, con logico collegamento alla previa consegna di un "trapano" (solo due giorni prima della consegna a PALAMARA) a Cosimo [OSCURATO:PERSONA], sul carattere criptico e metaforico di quella parola ("trapano", appunto), dissimulante il possesso di un'arma da sparo. 4. Paradossalmente, peraltro, proprio la sussistenza del quadro indiziario grave relativo al capo 14), correttamente ravvisata dal Tribunale, mette in crisi il ragionamendi tipo t .....„ sillogistico che il giudice della cautela ha seguito per giungere ad analoghe conclusioni anche in riferimento ai due capi concernenti lo stupefacente 8) e 23). Riducendolo a uno schema essenziale, l'iter argomentativo articolato nell'ordinanza impugnata si snoda attraverso i seguenti passaggi: a) RASO traffica della Spagna rifornendo di stupefacenti alcune zone della Lombardia; b) DELL'OSA è il suo "corriere" di droga in quella regione; c) DELL'OSA ha consegnato "qualcosa" a PALAMARA, la prima volta in una scatola da scarpe (28 agosto 2020, capo 8), la seconda con modalità non accertate (26 settembre 2020, capo 23); d) quella "cosa" non può che essere droga, in assenza di "possibili letture alternative" (pag. 29). Quest'ultima affermazione (circa l'assenza di "possibili letture alternative"), tuttavia, non è sostenuta da un costrutto logico adeguato, poiché, per quanto emerso dall'episodio di cui al capo 14), risulta dimostrato come l'oggetto delle transazioni illecite del duo DELL'OSA- PALAMARA non fosse affatto circoscritto agli stupefacenti, involgendo, quanto meno, le armi. Inoltre, le stesse evidenze, per come recepite e valutate dal Tribunale, hanno registrato anche lo scambio, tra i due soggetti, di documenti falsi. Dunque, è inficiata da contraddittorietà manifesta l'afferrnazione conclusiva del Tribunale, a mente della quale non esisterebbero ipotesi alternative alla droga quale chiave di lettura dei rapporti illeciti tra DELL'OSA e PALAMARA, avendo evidenziato gli stessi giudici cautelari, nel corpo del provvedimento oggi censurato, almeno due altre tipologie di "causali" sottese alle transazioni fra i due indagati (armi e documenti falsi). Né il Tribunale, quanto agli episodi in discussione, a sostegno dell'ipotizzata compravendita di stupefacente ha fornito spunti motivazionali di spessore tale da poter escludere, sempre sul piano della gravità indiziaria, che, il 28 agosto 2020, all'interno della scatola da scarpe ricevuta da PALAMARA, potessero esservi oggetti diversi dallo stupefacente (armi, falsi documenti, denaro), così come il successivo 26 settembre l'incontro in via del Melo possa aver avuto ad oggetto una diversa causale, inclusa, ad esempio, una consegna di denaro da parte del presunto acquirente al presunto venditore. Le esposte considerazioni impongono l'annullamento, in parte qua, dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Torino, che, con riferimento ai capi 8) e 23), sarà tenuto a eliminare le incongruenze rilevate e colmare le lacune evidenziate, tenendo presenti i rilievi critici ora formulati. 5. Venendo al tema delle esigenze cautelari, oggetto del terzo ed ultimo motivo di ricorso, va ricordato che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (fra molte, Sez. 5, n. 1154 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). Di tali principi ha fatto buon governo il Tribunale del riesame, che, nel sottolineare la non eccessiva distanza temporale dai fatti (meno di due anni), ha valorizzato, in modo logico, molteplici e univoci indicatori del rischio di recidivanza a carico dell'odierno ricorrente, quali le condanne già subìte per reati gravi, anche di natura associativa mafiosa e di carattere specifico (in tema di violazione della legge sulle armi), i provvedimenti istituzionalmente attestanti una diagnosi di pericolosità sociale (applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza), l'inserimento in circuiti criminali organizzati, denotato dal commercio di armi, la totale indifferenza alle vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista' e ai lunghi periodi di detenzione sofferti, evidentemente non capaci di infrenare la sua propensione al crimine. Propensione che, secondo il corretto argomentare del Tribunale, giustificava una prognosi di non affidabilità circa il rispetto delle prescrizioni connesse alla misura gradata degli arresti domiciliari. Le censure mosse dalla difesa assumono, per lo più, carattere confutativo e rivalutativo, non scalfendo l'iter logico seguito nell'ordinanza impugnata. La cancelleria eseguirà gli adempimenti di cui all'art. 94, comrna 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al gravi indizi di reità in ordine ai reati di cui ai capi 8) e 23) dell'incolpazione provvisoria e rinvia per nuovo-giudizio su tale punto al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.