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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 29924/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P «t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Carri; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello per genericità (art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.) sono manifestamente infondati poiché la Corte di appello ha esaminato le censure proposte contro la sentenza di primo grado rilevandone il mancato confronto con le argomentazioni a base della sentenza impugnata sulla volontarietà della violazione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari applicata all'imputata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere es ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P «t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Carri; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello per genericità (art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.) sono manifestamente infondati poiché la Corte di appello ha esaminato le censure proposte contro la sentenza di primo grado rilevandone il mancato confronto con le argomentazioni a base della sentenza impugnata sulla volontarietà della violazione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari applicata all'imputata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere es ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29924/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris