CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11452/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalquale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, conindicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal suo procuratore specialedell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa giustaprocura notarile in atti, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -Numero registro generale 15661/2023Numero sezionale 1396/2025Numero di raccolta generale 11452/2026Data pubblicazione 28/04/2026avverso la sentenza n. 891/2023 della CORTE D'APPELLO di PALERMO,pubblicata il 9/5/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria dei ricorrenti.1. Con atto di citazione notificato nel settembre 2015, AntoninaGenna, rappresentata dal suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA],convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Trapani la cognataAngelina [OSCURATO:PERSONA] e i nipoti ex fratre [OSCURATO:PERSONA] e Vito GabrieleGenna, esponendo che era proprietaria di un fabbricato, sito inCastellammare del Golfo, Via G. Verdi, 203 – 205, oggi individuato alN.C.E.U. al foglio 92, particella 1862 sub 1, 2, 3, 4; l’immobile era statorealizzato negli anni ‘90 sulle aree su cui insistevano precedenticostruzioni da lei ricevute in donazione o acquistate; era stato altresìcostituito un vincolo urbanistico per area parcheggio automezzi; ilfratello [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei convenuti, in forza di procurespeciali appositamente rilasciate, aveva curato gli acquisti e, poi, larealizzazione dell’immobile, detenendo in comodato il bene.Dedusse, quindi, di aver scoperto, dopo la morte del fratelloavvenuta il 22 aprile 2006, che i convenuti avevano dichiarato, nelladenuncia di successione, di essere i proprietari del suddetto fabbricatoper un terzo ciascuno e avevano pubblicato un testamento olografo concui suo fratello aveva attribuito alla figlia Vittoria la nuda proprietàdell’immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA] al n. 203, con riserva diusufrutto alla moglie [OSCURATO:PERSONA]; eccepì, quindi, l’annullabilità deltestamento olografo per vizio di forma, per mancanza della data diredazione ovvero la sua nullità per aver disposto di un bene immobilenon in proprietà.Ric. 2023 n. 15661 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -2-Numero registro generale 15661/2023Numero sezionale 1396/2025Numero di raccolta generale 11452/2026Data pubblicazione 28/04/2026I convenuti chiesero, in riconvenzionale, che fosse dichiaratal’usucapione degli immobili in loro favore.2. Con sentenza n. 294/2020, il Tribunale di Trapani, inaccoglimento della domanda principale e rigettando la domandariconvenzionale di usucapione, dichiarò di proprietà dell’attrice l’interoimmobile sito in Castellamare del Golfo, via [OSCURATO:PERSONA], ai n. 203– 205, oggi individuato al N.C.E.U. al foglio 92, particella 1862 sub 1,2, 3, 4 e la nullità della disposizione testamentaria di suo fratelloSalvatore [OSCURATO:PERSONA], pubblicato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui egliaveva disposto del suddetto immobile in via Verdi n. 203 in favore dellafiglia Vittoria e della moglie [OSCURATO:PERSONA]; condannò i convenuti aprocedere alla cancellazione della trascrizione della denuncia disuccessione degli stessi beni, alla restituzione in favore di AntoninaGenna dell’immobile, con corresponsione in suo favore dei frutti civili,equitativamente determinati in euro 150,00 mensili da ottobre 2015all’effettivo rilascio.3. Con sentenza n. 981/2023 la Corte d’appello di Palermo harigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello ha qualificatol’azione di [OSCURATO:PERSONA] quale rivendica e rilevato che la probatiodiabolica, in considerazione delle difese svolte dai convenuti, non erarichiesta né per la porzione della casa acquistata con l’atto di donazionee divisione del 1979 né per la parte di essa acquistata nel 1985:rimarcò, infatti, che [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei convenuti, qualeprocuratore speciale della sorella residente all’estero, dopo averproceduto nell’anno 1985, nell’anzidetta qualità, all’acquistodell’immobile sito nella via P. Calvi, era stato autorizzato nel 1988(procura in atti) a sovrintendere alle opere di ampliamento eristrutturazione e al disbrigo di tutte le connesse formalitàRic. 2023 n. 15661 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -3-Numero registro generale 15661/2023Numero sezionale 1396/2025Numero di raccolta generale 11452/2026Data pubblicazione 28/04/2026amministrative e tecniche, compresa la costituzione di un vincolourbanistico su un’area da adibire a parcheggio con atto del 20/6/1991;in questo atto, egli aveva riconosciuto la proprietà in capo alla sorellaAntonina di tutti gli immobili a lei intestati, compreso quello sito alnumero civico 203 di via Verdi; per tale motivo ha ritenuto sufficiente,ai fini dell’assolvimento dell’onere di probatio diabolica, che l’attriceavesse dimostrato, nei confronti dei convenuti, asseriti aventi causa diSalvatore [OSCURATO:PERSONA], la derivazione del suo diritto dai negozi riportatinell’atto di costituzione del vincolo.Quindi, la Corte d’appello ha rilevato che nel tempo intercorso tral’anno 1991 e il 2006, [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto maturarealcuna usucapione, sicché non avrebbe potuto disporre per testamentodi un diritto del quale non era titolare.Ciò precisato quanto al dante causa, la Corte d’appello ha ancorprima ulteriormente rilevato che del complesso immobiliare per cui ègiudizio era stato «bonariamente consentito l’uso». In tal senso, harimarcato che la materiale disponibilità del bene era stata concessa atitolo precario.Infine, la Corte d’appello ha rilevato che «non [era] dato cogliere,tra quelli acquisiti al giudizio, elementi utili a comprovare che SalvatoreGenna [avesse] mai agito con animus rem sibi habendi»; ha, poi,concluso rimarcando che, per le considerazioni che precedono, pocoimportava che l’attrice non avesse contestato che il bene era stato nelladisponibilità del nucleo, perché quel che rilevava era che non risultasseprova che fosse mai intervenuto un atto di interversione del possesso,cioè un atto per cui fosse stata modificata in possesso la relazioneprecaria di [OSCURATO:PERSONA] con la cosa.3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eVito [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato aRic. 2023 n. 15661 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -4-Numero registro generale 15661/2023Numero sezionale 1396/2025Numero di raccolta generale 11452/2026Data pubblicazione 28/04/2026quattro motivi, illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.In data 9/1/2024, il Consigliere delegato di questa Secondasezione ha depositato istanza di definizione accelerata del ricorso exart. 380 bis cod. proc. civ., comunicata il successivo 25/1.I ricorrenti hanno proposto tempestiva istanza di decisione.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e VitoGabriele [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato la violazione o falsa applicazionedegli artt.948, 1140, 1141 comma I, 1158 e 2697 cod. civ. e 115 cod.proc. civ. per non avere la Corte d’appello considerato che AntoninaGenna aveva ammesso esplicitamente l’esercizio, da parte loro, delpossesso dell’immobile conteso sin dagli anni '70, sicché avrebbedovuto essere applicata alla fattispecie la presunzione stabilita dalcomma I dell'art.1141 cod. civ., secondo cui chi si opponeall'usucapione ha l’onere di provare la mancanza dell'elementosoggettivo; per altro profilo, hanno rappresentato che SalvatoreGenna, nell’atto di costituzione del vincolo urbanistico, non avevaespresso alcuna volontà inequivoca di riconoscere la proprietà dellasorella, come invece sarebbe stato necessario per escluderel’usucapione.2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato laviolazione e falsa applicazione dell’art.1158 cod. civ. in relazione agliartt. 1142, 1146, 1165, 2944, 2945 cod.civ. e 115 cod. proc. civ., pernon avere la Corte d’appello considerato che il ritenuto riconoscimentodel diritto da parte di [OSCURATO:PERSONA] in ogni caso non aveva impeditoRic. 2023 n. 15661 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -5-Numero registro generale 15661/2023Numero sezionale 1396/2025Numero di raccolta generale 11452/2026Data pubblicazione 28/04/2026il decorso di un nuovo ventennio di possesso utile all'usucapione daloro esercitato fino al settembre 2015, quando era stata notificata lacitazione.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno sostenuto la violazionee falsa applicazione degli artt.115 cod. proc. civ., 1158, 1140, 1141,1142, 1144 e 1146 cod. civ., per non avere la Corte d’appello rilevatoche [OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitamente ammesso le circostanze daloro articolate in interrogatorio formale sul dedotto possesso, «peressere connesse al rapporto di comodato»; in ogni caso, non risultavaprovata la «tolleranza», ancor più perché incompatibile con la duratadi oltre quarantacinque anni in cui il loro possesso si era protratto.4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno infineprospettato la violazione e falsa applicazione degli art. 948 e 2697 cod.civ. anche in correlazione con gli art.2733 e 2735 cod. civ., per averela Corte d’appello ritenuto sussistente la prova del diritto di proprietàrivendicato in considerazione dell’atto di riconoscimento di GennaSalvatore nel 1991, sebbene egli «non sia mai stato parte del giudizioe il riconoscimento stragiudiziale da egli effettuato non possa produrreeffetti sfavorevoli nella posizione giuridica e processuale delle particonvenute in rivendica» (così in ricorso).4.1. I quattro motivi, che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono in parte manifestamenteinfondati e in parte inammissibili per loro formulazione.Occorre ribadire che gli attuali ricorrenti avevano chiesto diaccertare l’usucapione dell’immobile da parte del loro dante causaSalvatore [OSCURATO:PERSONA] a cui erano subentrati come eredi o, in ogni caso, peraver sommato il proprio possesso a quello del loro dante causa.Ric. 2023 n. 15661 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -6-Numero registro generale 15661/2023Numero sezionale 1396/2025Numero di raccolta generale 11452/2026Data pubblicazione 28/04/2026La Corte distrettuale non ha ravvisato i presupposti perl’usucapione considerando innanzitutto che [OSCURATO:PERSONA] avevaricevuto «bonariamente» la concessione dell’uso del complessoimmobiliare per cui è giudizio, né risultava che avesse mai agito conanimus rem sibi habendi o che avesse mai posto in essere un atto diinterversione del possesso, cioè un atto per cui fosse stata modificatain possesso la detenzione concessagli con il comodato; ha poi rimarcatoche nell’atto di costituzione del vincolo del 1991 lo stesso Salvatoreaveva riconosciuto il diritto di proprietà della sorella e che da tale dataalla sua morte, avvenuta nel 2006, non era in ogni caso decorso unventennio.In tal senso la Corte distrettuale ha escluso in radice la rilevanzadella mancata contestazione delle circostanze dedotte in interrogatorio– e, cioè, l’occupazione dell’immobile da parte del nucleo familiare sindagli anni 70 («ossia da epoca persino anteriore all’acquisto dell’attrice,risalente, per una parte, all’atto di donazione e divisione del 1979, eper altra, all’atto di compravendita del 1985», così in sentenza), perchéqueste circostanze (come riportato in ricorso) erano «connesse alrapporto di comodato» ed era mancata la prova di un atto diinterversione.È, pertanto, del tutto inconferente il quarto motivo perché lastessa domanda di usucapione proposta in riconvenzionale necessitavadell’accertamento dell’inizio del possesso utile a usucapire in capo aldante causa [OSCURATO:PERSONA] e in sentenza è stata motivatamenteesclusa l’avvenuta confessione del possesso dei convenuti da parte diAntonina [OSCURATO:PERSONA]; nessuna violazione degli articoli disciplinanti laconfessione, come invocati, è perciò ravvisabile nel provvedimentoimpugnato.4.2. Le altre prime tre censure non colgono in modo specifico lacomplessiva ratio della sentenza e si risolvono, seppure formalmenteRic. 2023 n. 15661 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -7-Numero registro generale 15661/2023Numero sezionale 1396/2025Numero di raccolta generale 11452/2026Data pubblicazione 28/04/2026prospettate quali denunce di violazioni di legge, nella inammissibilecontrapposizione, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dalgiudice di merito, di una lettura alternativa del compendio istruttorio.In particolare, in diritto, deve considerarsi che chi agisce ingiudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando diaverlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi delladedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non soltanto del corpus, maanche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, puòeventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è statosvolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto diproprietà e soltanto in tal caso sul convenuto proprietario grava l'oneredi dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stataconseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto dicarattere soltanto personale (Cass. Sez. 2, n. 22667 del 27/09/2017;Sez. 2, n. 14092 del 11/06/2010).Nella specie, invece, la sentenza impugnata dà proprio atto chel’attrice convenuta in riconvenzionale aveva provato di aver concessosoltanto in comodato l’immobile a suo fratello; rispetto a questo usoprecario, risulta un atto di riconoscimento nel 1991; in questo quadrodi fatto, correttamente sono stati onerati i ricorrenti della prova di unè stata riscontrata.Conseguentemente, il periodo intercorso dal 1991 alla citazionedel 2015 non è stato correttamente ritenuto come possessoultraventennale perché invece corrispondente ad un uso prolungato:nessuna violazione delle norme in materia di presunzione del possessoanteriore o intermedio sussiste, pertanto, nella fattispecie. Per principioconsolidato, in un contratto ad effetti obbligatori qual è il comodato, latraditio del bene non configura la trasmissione del suo possesso mal'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo cheRic. 2023 n. 15661 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -8-Numero registro generale 15661/2023Numero sezionale 1396/2025Numero di raccolta generale 11452/2026Data pubblicazione 28/04/2026intervenga una interversio possessionis, mediante la manifestazioneesterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà diesercizio del possesso uti dominus, atteso che il possesso costituisceuna situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negozialeseparatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suoesercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile adusucapionem, previsto dall'art. 1141 cod. civ., quando la relazione conil bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario noncorrispondente al trasferimento del diritto (Cass. Sez. 2, n. 29594 del22/10/2021).Quanto alla tolleranza, in disparte ogni considerazione sullairrilevanza della sua lunga durata proprio per la sussistenza delrapporto di parentela (Cass. Sez. 2, n. 11277 del 29/05/2015; Sez. 2,n. 11315 del 10/05/2018), deve qui pure rimarcarsi che la Corte nonl’ha considerata nella sua motivazione perché ha escluso in radicel’esercizio del possesso e il ricorso per cassazione non può censuraremotivazioni ipotetiche.4.3. Infine, si risolve, come detto, nella inammissibile richiesta dirivalutazione dei fatti il richiamo, con il terzo motivo, «all’avere iricorrenti, e anche [OSCURATO:PERSONA], abitato continuativamentenell'immobile dall'anno 1971, dotandolo di utenza telefonica, energiaelettrica, acqua, gas, impianto di riscaldamento, TV ed arredato conbeni acquistati da loro stessi, con le chiavi rimaste nella loro esclusivadisponibilità, eseguendo a loro spese vari interventi sugli immobili siadi natura strutturale sia di natura manutentiva» (così in ricorso): lapronuncia impugnata è «doppiamente conforme», sicché è preclusaogni censura alla sua motivazione in fatto, in riferimento all’omessoesame di fatti asseritamente decisivi, ex art. 348 ter, comma V, cod.proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, introdottaRic. 2023 n. 15661 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -9-Numero registro generale 15661/2023Numero sezionale 1396/2025Numero di raccolta generale 11452/2026Data pubblicazione 28/04/2026dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto2012, n. 134, per essere stato l’appello introdotto nel 2020.5. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna diAngelina [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborsodelle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate indispositivo in relazione al valore.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e delquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., i ricorrenti devono esserecondannati al pagamento, a favore della controricorrente, di unasomma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo,nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamentedeterminata, a favore della Cassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusodel processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente chetrovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MRic. 2023 n. 15661 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -10-Numero registro generale 15661/2023Numero sezionale 1396/2025Numero di raccolta generale 11452/2026Data pubblicazione 28/04/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA], VittoriaGenna e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di AntoninaGenna, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Vito GabrieleGenna, ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento in favore diAntonina [OSCURATO:PERSONA] di euro 3.000,00, oltre che, ex art. 96 comma IV cod.proc. civ., di ulteriori euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’8 maggio 2025.Il PresidenteMauro MocciRic. 2023 n. 15661 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -11-