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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14209/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,717 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 3 ottobre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e, ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 707 cod. pen. ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 1, cod. pen., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato come la pena risulti equa e proporzionata alla gravità del fatto commesso e alla capacità a delinquere dell'imputato, non sussistendo, inoltre, motivi tali da concedere le circostanze attenuanti generiche, non essendo sufficiente la mera mancanza di precedenti penali (si veda, pag. 6 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,717 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 3 ottobre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e, ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 707 cod. pen. ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 1, cod. pen., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato come la pena risulti equa e proporzionata alla gravità del fatto commesso e alla capacità a delinquere dell'imputato, non sussistendo, inoltre, motivi tali da concedere le circostanze attenuanti generiche, non essendo sufficiente la mera mancanza di precedenti penali (si veda, pag. 6 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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