CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 luglio 2023
Cassazione n. 09335/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso le ordinanze del 19/07/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PM dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Depositata in [OSCURATO:PERSONA], - 5 MAR. 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinto ricorso, ricorrono per cassazione avverso le ordinanze emesse del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emesse in pari data e con indicazione del medesimo orario, di convalida dei provvedimenti emessi in data 13/07/2023 dal Questore di [OSCURATO:PERSONA], con i quali è stato prescritto a carico dei due ricorrenti il divieto di accesso in tutti i luoghi del territorio nazionale in cui si svolgono tutte le competizioni sportive calcistiche e l'obbligo di presentazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle partite della squadra di calcio di [OSCURATO:PERSONA], anche amichevoli, per la durata di anni cinque. 2. I ricorrenti deducono, ciascuno con proprio ricorso, medesimi motivi, articolati con identiche argomentazioni, che pertanto, verranno trattati congiuntamente. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, entrambi i ricorrenti lamentano violazione del diritto al contraddittorio, posto che il provvedimento questorile è stato notificato ai ricorrenti il 17/07/2023, alle ore 12,33, e che la convalida da parte del G.i.p. è stata emessa e depositata in cancelleria in data 19/07/2023, alle ore 10,40, ben due ore prima dello scadere del termine a difesa. Il giudice non ha, dunque, rispettato il termine di 48 ore decorrente dalla notifica ai prevenuti dei provvedimenti del Questore, intervallo di tempo necessario affinché gli interessati possano prendere visione della documentazione posta alla base della richiesta di convalida, estrarne copia e depositare controdeduzioni difensive. Peraltro, il Giudice di merito non ha tenuto in considerazione le argomentazioni difensive, formulate mediante due distinte memorie trasmesse via pec entro il termine di 48 ore, ossia il 19/07/2023 alle ore 12,31, in quanto il Gip ha provveduto antecedentemente allo scadere del termine di 48 ore. 2.2. Con il secondo motivo, entrambi ricorrenti rappresentano che il difensore ha chiesto copia degli atti mediante pec, in data 17/07/2023, e che egli ha appreso solo a seguito di un contatto telefonico, in data 19/07/2023, che non sarebbe stato possibile ottenere le copie in formato digitale, non essendo stato il fascicolo scansionato. Il difensore è comunque riuscito a depositare, entro lo scadere del termine, memorie difensive, grazie all'intervento di un delegato, tuttavia con pregiudizio in ordine all'effettivo esercizio del diritto di difesa, avendo ormai a disposizione un margine di tempo assai ristretto. I ricorrenti lamentano, dunque, una menomazione del diritto all'accesso agli atti. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati.Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato ai ricorrenti il 17/07/2023, alle ore 12,33, le richieste del Pm sono state trasmesse al Giudice in data 18/07/2023 alle ore 9,00 e le convalide da parte del G.i.p. sono state emesse in data 19/07/2023, alle ore 10,40, prima dello spirare del termine a difesa, nonché prima del deposito delle memorie difensive, avvenuto alle ore 12,31 del 19/07/2023. Da qui la nullità ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., con conseguente annullamento delle ordinanze impugnate. 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. PQM Annulla senza rinvio le ordinanze impugnate e dichiara l'inefficacia dei provvedimenti del Questore di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso all'udienza del 12 gennaio