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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 23894/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA]); udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 T s [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 6/10/2023 che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Palermo, in ordine al reato di truffa.

La difesa articola tre motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata assoluzione.

1.2. Erronea applicazione dell'art. 99 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. 1.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. 2.

Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Con note del 12/04/2024, la difesa del ricorrente ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata richiamando i motivi di ricorsi sollevati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati.

1. Quanto al primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza della truffa anziché del mero inadempimento contrattuale, la sentenza impugnata ha richiamato, quali elementi dimostrativi della fattispecie di reato contestata, l'omessa consegna del bene, le false rassicurazioni sulla spedizione, la falsa promessa della comunicazione dei dati di tracciabilità e la successiva irreperibilità alle utenze telefoniche indicate.

Si è fatto dunque corretta applicazione dell'orientamento di legittimità secondo cui: «In tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse affermato la sussistenza del reato di truffa nella condotta del ricorrente che, dopo essersi accreditato sul sito "ebay.it" ed aver messo in vendita un bene, aveva riscosso il prezzo richiesto senza consegnare il bene all'acquirente, provvedendo - dopo la transazione - a far cancellare il proprio "account" dal predetto sito, in modo da ostacolare le operazioni dirette alla sua identificazione.)(Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801 - 01; Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563 - 02).

2. Con riguardo all'applicazione della recidiva specifica e reiterata, la motivazione espressa nella sentenza impugnata appare adeguata, priva di errori logici e giuridici, avendo la Corte territoriale evidenziato i plurimi precedenti, anche specifici, del ricorrente per diverse fattispecie di reato commessi dal 1997 al 2022, significativi dell'approfondimento della lesione del bene giuridico tutelato rinnovato con la commissione del reato.

Si è fatta, quindi, corretta applicazione del principio affermato da Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbattini, Rv. 284878 - 01: «In tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice».

3. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si è fatta corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui il diniego «può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01).

La Corte di merito ha evidenziato la mancanza di circostanze di segno positivo rilevanti ai fini del riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti, rilevando la negativa personalità dell'imputato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA]); udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 T s [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 6/10/2023 che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Palermo, in ordine al reato di truffa. La difesa articola tre motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata assoluzione. 1.2. Erronea applicazione dell'art. 99 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con note del 12/04/2024, la difesa del ricorrente ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata richiamando i motivi di ricorsi sollevati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati. 1. Quanto al primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza della truffa anziché del mero inadempimento contrattuale, la sentenza impugnata ha richiamato, quali elementi dimostrativi della fattispecie di reato contestata, l'omessa consegna del bene, le false rassicurazioni sulla spedizione, la falsa promessa della comunicazione dei dati di tracciabilità e la successiva irreperibilità alle utenze telefoniche indicate. Si è fatto dunque corretta applicazione dell'orientamento di legittimità secondo cui: «In tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse affermato la sussistenza del reato di truffa nella condotta del ricorrente che, dopo essersi accreditato sul sito "ebay.it" ed aver messo in vendita un bene, aveva riscosso il prezzo richiesto senza consegnare il bene all'acquirente, provvedendo - dopo la transazione - a far cancellare il proprio "account" dal predetto sito, in modo da ostacolare le operazioni dirette alla sua identificazione.)(Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801 - 01; Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563 - 02). 2. Con riguardo all'applicazione della recidiva specifica e reiterata, la motivazione espressa nella sentenza impugnata appare adeguata, priva di errori logici e giuridici, avendo la Corte territoriale evidenziato i plurimi precedenti, anche specifici, del ricorrente per diverse fattispecie di reato commessi dal 1997 al 2022, significativi dell'approfondimento della lesione del bene giuridico tutelato rinnovato con la commissione del reato. Si è fatta, quindi, corretta applicazione del principio affermato da Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbattini, Rv. 284878 - 01: «In tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice». 3. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si è fatta corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui il diniego «può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01). La Corte di merito ha evidenziato la mancanza di circostanze di segno positivo rilevanti ai fini del riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti, rilevando la negativa personalità dell'imputato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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