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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 33821/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29172/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Andrey SENATORE, rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio presso il suo studioin Roma, via Sabotino 12; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante; –intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 835 /20 21 , pubblicata il 13 aprile2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 settembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi.

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] lesione privacy - divulgazione dati sensibili–Rinvio NR C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 29172/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cosenza, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Andrey SENATORE ex art. 152 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice della privacy) nei confronti della ASP di Cosenza ha condannato quest’ultima a rifondere ai predetti Euro 10.000,00, oltre interessi e spese.

Hanno proposto ricorso per cassazione Caterina FALERNO e Andrey SENATORE sulla base di ununico motivo.

Non ha risposto la ASP di Cosenza.

Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designat a ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la “nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 2059 c.c..

Falsa applicazione dell’art.2697 c.c.”.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva in via pregiudiziale che, prima dell’esame della propostadella relatrice riguardante il merito del ricorso, si pone la necessità di una preliminare verificadell'ammissibilità del ricorso stesso, sotto il profilo della validità della notificadel ricorso, da verificare mediante ac quisizione del fascicolo d’ufficio.

Ritiene necessario,pertanto, un rinvio a nuovo ruolo.

Per questi [OSCURATO:PERSONA] rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso e dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio a cura della Cancelleria.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29172/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Andrey SENATORE, rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio presso il suo studioin Roma, via Sabotino 12; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante; –intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 835 /20 21 , pubblicata il 13 aprile2021. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 settembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] lesione privacy - divulgazione dati sensibili–Rinvio NR C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 29172/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cosenza, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Andrey SENATORE ex art. 152 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice della privacy) nei confronti della ASP di Cosenza ha condannato quest’ultima a rifondere ai predetti Euro 10.000,00, oltre interessi e spese. Hanno proposto ricorso per cassazione Caterina FALERNO e Andrey SENATORE sulla base di ununico motivo. Non ha risposto la ASP di Cosenza. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designat a ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la “nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 2059 c.c.. Falsa applicazione dell’art.2697 c.c.”. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva in via pregiudiziale che, prima dell’esame della propostadella relatrice riguardante il merito del ricorso, si pone la necessità di una preliminare verificadell'ammissibilità del ricorso stesso, sotto il profilo della validità della notificadel ricorso, da verificare mediante ac quisizione del fascicolo d’ufficio. Ritiene necessario,pertanto, un rinvio a nuovo ruolo. Per questi [OSCURATO:PERSONA] rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso e dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio a cura della Cancelleria. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione
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