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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21358/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., in relazione al fatto che l'odierno ricorrente sarebbe responsabile del reato presupposto, oltre ad essere reiterativo di doglianze gia prospettate e puntualmente disattese dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] al reato presupposto e la sussistenza del delitto di riciclaggio, tenuto conto dei tempi e delle modalità del furto e della assenza di giustificazione alcuna da parte del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al possesso dell'autovettura (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. con particolare riferimento all'inidoneità della condotta, consistita nell'apporre targhe diverse da quelle originali, ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è indeducibile perché reiterativo di doglianze avanzate in appello, puntualmente disattese dalla Corte di merito che a pag. 4 della sentenza impugnata ha sottolineato che la condotta del [OSCURATO:PERSONA], consistita nel chiudere il cancello e bloccare il Carabiniere operante aveva intralciato l'attività del pubblico ufficiale, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DPQSrrATA 1N1 C A flí/ 9 • ìIU2026 0514,'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., in relazione al fatto che l'odierno ricorrente sarebbe responsabile del reato presupposto, oltre ad essere reiterativo di doglianze gia prospettate e puntualmente disattese dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] al reato presupposto e la sussistenza del delitto di riciclaggio, tenuto conto dei tempi e delle modalità del furto e della assenza di giustificazione alcuna da parte del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al possesso dell'autovettura (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. con particolare riferimento all'inidoneità della condotta, consistita nell'apporre targhe diverse da quelle originali, ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è indeducibile perché reiterativo di doglianze avanzate in appello, puntualmente disattese dalla Corte di merito che a pag. 4 della sentenza impugnata ha sottolineato che la condotta del [OSCURATO:PERSONA], consistita nel chiudere il cancello e bloccare il Carabiniere operante aveva intralciato l'attività del pubblico ufficiale, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DPQSrrATA 1N1 C A flí/ 9 • ìIU2026 0514,'
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