CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8975-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricatrente - avverso la sentenza n. 2835/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma ove sono stati rigettati le sue doglianze in ordine alla mancata regolare notifica dell'atto presupposto all'estratto di ruolo da lui stesso impugnato. Ed infatti, il contribuente lamenta che non sia stata data prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD). Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica l'Agenzia delle entrate con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza la parte privata ha depositato memoria. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4, error in iudicando, per violazione dell'art. 140 c.p.c. in combinato disposto dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza lamentando non sia stata data prova della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa (CAD) da parte dell'relativamente irreperibile, mentre l'atto giudiziario o amministrativo è in giacenza presso la casa comunale. Sul punto è intervenuta anche di recente questa Corte a Sezioni Unite, affermando che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, Part. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla 1. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla Ric. 2021 n. 08975 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Cfr. Cass. S.U. n. 26283/2022). Poiché è impugnato l'estratto di ruolo, dopo Cass. S.U. n. 26283/22 va rilevata d'ufficio l'inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente. Pertanto, in difformità dalla proposta del relatore (cfr. Cass. S.U. n. 8999/2009), la sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta, mentre le spese dell'intero giudizio possono essere compensate, in ragione della novità dell'orientamento giurisprudenziale di riferimento. PQM La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente, cassa la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, c.p.c., compensa integralmente fra le parti le spese dell'interno giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022 D