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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13030/2026

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irenzeEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trani e avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che hanno concluso per l’accoglimento deimotivi di ricorso.1.

Con ordinanza del 2 dicembre 2025 il Tribunale di Firenze ha rigettatola richiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso ildecreto di sequestro probatorio emesso il 24 ottobre 2025 dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Firenze, in relazione all’incolpazione per truffaai danni dello Stato, aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità(credito conseguito fraudolentemente, rappresentando di aver diritto alleagevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico e dicontenimento del rischio sismico, per installazione di fotovoltaico e dicolonnine di ricarica di veicoli elettrici).2.

Avverso l’ordinanza di riesame propongono ricorso per cassazione idifensori di fiducia dell’indagato sulla base di due motivi:nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 309, comma 9-bis e 324,comma 7, cod. proc. pen. per omesso differimento dell’udienza di riesame,nonostante l’esposizione di giustificati motivi, consistenti nel breve tempo perdelineare una strategia difensiva (due giorni, ricadenti di sabato e domenica)nonché della distanza geografica fra il luogo di residenza del difensore e quellodel [OSCURATO:PERSONA], agli arresti domiciliari in Trani (il Tribunale aveva rigettato larichiesta con argomentazioni errate sul piano giuridico e carenti in punto difatto);nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 273 e 275, comma 3, cod.proc. pen. in ragione dell’omessa indicazione nel decreto di sequestro dei cd.criteri di selezione del materiale informatico, archiviato nei dispositivi acquisitidalla Polizia giudiziaria (in ragione dell’impossibilità di individuare i dati diinteresse investigativo, era stata effettuata copia integrale di tali dispositivi,senza alcuna forma di selezione, così acquisendo anche informazioni nonpertinenti con i fatti oggetto di indagine).2.1.

Con memoria di replica del 19 marzo 2026 i difensori del Sorrentihanno contestato la requisitoria del PG, insistendo nei motivi di ricorso,chiedendone l’accoglimento.3.

Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti, prividella specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in sede diriesame e definite in termini adeguati dal Tribunale.4.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta il mancato differimentodell’udienza fissata davanti al Collegio del riesame ai sensi degli artt. 309,comma 9-bis e 324, comma 7, cod. proc. pen., norme che assume violate, sulpresupposto dell’esistenza di gravi motivi che avrebbero giustificato il rinvio(esigenza di delineare la strategia difensiva, distanza geografica fra il difensoree il luogo degli arresti domiciliari dell’indagato).Va a riguardo ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso soloper violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli erroresin iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento deltutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 –01).5.

Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato in termini adeguati –secondo i parametri precisati – la mancanza dei “gravi motivi”, ostativa aldifferimento dell’udienza fissata, tenendo conto, nell’ambito della propriavalutazione discrezionale, del criterio previsto dalle norme di riferimento (lagravità della situazione addotta rispetto al diritto che si assume compromesso)nell’ambito di un procedimento caratterizzato da termini acceleratori eperentori.

Ha evidenziato che la richiesta di rinvio non aveva evidenziato leragioni a sostegno (la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], sottoposto agli arrestidomiciliari in Trani, avesse difficoltà a comunicare di persona con uno dei duedifensori di fiducia, con studio in Roma, ovvero che volesse comparireall’udienza nella quale si trattava la misura cautelare reale) e che l’eserciziodel diritto di difesa era assicurato non solo dalla nomina di due difensori, unodei quali residenti in Trani, ma anche dalla possibilità, comunque, per l’avv.[OSCURATO:PERSONA] di comunicare con il proprio assistito che, infatti, aveva firmato l’istanzadi differimento.6.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa indicazione neldecreto di sequestro dei “criteri di selezione” del materiale informatico,archiviato nei dispositivi sequestrati.In realtà trattasi di una questione non specificatamente devoluta altribunale del riesame cautelare, risultando dal testo dell’ordinanza impugnatache il motivo prospettato dalla difesa riguardava i due requisiti dellapertinenzialità delle cose sequestrate rispetto ai reati ipotizzati e le finalitàprobatorie perseguite, così come riportato anche a pag. 9 del ricorso incassazione, senza riguardare gli ulteriori aspetti della perimetrazione delsequestro probatorio, sotto il profilo contenutistico e temporale, a fronte,peraltro, della evidenziata necessità nel decreto impositivo del vincolo didisporre un sequestro esteso e onnicomprensivo (“tutta la documentazionedei crediti”).È infatti inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito allamancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con larichiesta di riesame cautelare, essendo precluso in sede di legittimità l'esamedi questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era statoinvestito (Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 –01).4.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila atitolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassadelle ammende.Così deciso in Roma il 27 marzo 2026Il Presidente est.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irenzeEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trani e avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che hanno concluso per l’accoglimento deimotivi di ricorso.1. Con ordinanza del 2 dicembre 2025 il Tribunale di Firenze ha rigettatola richiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso ildecreto di sequestro probatorio emesso il 24 ottobre 2025 dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Firenze, in relazione all’incolpazione per truffaai danni dello Stato, aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità(credito conseguito fraudolentemente, rappresentando di aver diritto alleagevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico e dicontenimento del rischio sismico, per installazione di fotovoltaico e dicolonnine di ricarica di veicoli elettrici).2. Avverso l’ordinanza di riesame propongono ricorso per cassazione idifensori di fiducia dell’indagato sulla base di due motivi:nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 309, comma 9-bis e 324,comma 7, cod. proc. pen. per omesso differimento dell’udienza di riesame,nonostante l’esposizione di giustificati motivi, consistenti nel breve tempo perdelineare una strategia difensiva (due giorni, ricadenti di sabato e domenica)nonché della distanza geografica fra il luogo di residenza del difensore e quellodel [OSCURATO:PERSONA], agli arresti domiciliari in Trani (il Tribunale aveva rigettato larichiesta con argomentazioni errate sul piano giuridico e carenti in punto difatto);nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 273 e 275, comma 3, cod.proc. pen. in ragione dell’omessa indicazione nel decreto di sequestro dei cd.criteri di selezione del materiale informatico, archiviato nei dispositivi acquisitidalla Polizia giudiziaria (in ragione dell’impossibilità di individuare i dati diinteresse investigativo, era stata effettuata copia integrale di tali dispositivi,senza alcuna forma di selezione, così acquisendo anche informazioni nonpertinenti con i fatti oggetto di indagine).2.1. Con memoria di replica del 19 marzo 2026 i difensori del Sorrentihanno contestato la requisitoria del PG, insistendo nei motivi di ricorso,chiedendone l’accoglimento.3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti, prividella specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in sede diriesame e definite in termini adeguati dal Tribunale.4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il mancato differimentodell’udienza fissata davanti al Collegio del riesame ai sensi degli artt. 309,comma 9-bis e 324, comma 7, cod. proc. pen., norme che assume violate, sulpresupposto dell’esistenza di gravi motivi che avrebbero giustificato il rinvio(esigenza di delineare la strategia difensiva, distanza geografica fra il difensoree il luogo degli arresti domiciliari dell’indagato).Va a riguardo ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso soloper violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli erroresin iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento deltutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 –01).5. Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato in termini adeguati –secondo i parametri precisati – la mancanza dei “gravi motivi”, ostativa aldifferimento dell’udienza fissata, tenendo conto, nell’ambito della propriavalutazione discrezionale, del criterio previsto dalle norme di riferimento (lagravità della situazione addotta rispetto al diritto che si assume compromesso)nell’ambito di un procedimento caratterizzato da termini acceleratori eperentori. Ha evidenziato che la richiesta di rinvio non aveva evidenziato leragioni a sostegno (la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], sottoposto agli arrestidomiciliari in Trani, avesse difficoltà a comunicare di persona con uno dei duedifensori di fiducia, con studio in Roma, ovvero che volesse comparireall’udienza nella quale si trattava la misura cautelare reale) e che l’eserciziodel diritto di difesa era assicurato non solo dalla nomina di due difensori, unodei quali residenti in Trani, ma anche dalla possibilità, comunque, per l’avv.[OSCURATO:PERSONA] di comunicare con il proprio assistito che, infatti, aveva firmato l’istanzadi differimento.6. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa indicazione neldecreto di sequestro dei “criteri di selezione” del materiale informatico,archiviato nei dispositivi sequestrati.In realtà trattasi di una questione non specificatamente devoluta altribunale del riesame cautelare, risultando dal testo dell’ordinanza impugnatache il motivo prospettato dalla difesa riguardava i due requisiti dellapertinenzialità delle cose sequestrate rispetto ai reati ipotizzati e le finalitàprobatorie perseguite, così come riportato anche a pag. 9 del ricorso incassazione, senza riguardare gli ulteriori aspetti della perimetrazione delsequestro probatorio, sotto il profilo contenutistico e temporale, a fronte,peraltro, della evidenziata necessità nel decreto impositivo del vincolo didisporre un sequestro esteso e onnicomprensivo (“tutta la documentazionedei crediti”).È infatti inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito allamancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con larichiesta di riesame cautelare, essendo precluso in sede di legittimità l'esamedi questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era statoinvestito (Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 –01).4. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila atitolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassadelle ammende.Così deciso in Roma il 27 marzo 2026Il Presidente est.[OSCURATO:PERSONA]
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