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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 25645/2026

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NTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 17/6/2025 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 21/2/2023 dal Tribunale di Trani, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 2, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche in ordine all'art. 13, comma 3-ter, d.

Igs. n. 74 del 2000.

2.1. Letta la memoria depositata il 20/4/2026.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sulla questione qui riproposta con una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la causa di esclusione della punibilità in esame è stata negata in ragione del numero delle fatture per operazioni inesistenti utilizzate in dichiarazione, come riportato nel capo di imputazione, e dell'importo complessivamente evaso, per imposte dirette e indirette, ancora analiticamente indicato in rubrica.

4.1. Evidenziato, in ordine all'art. 13, comma 3-ter, d.

Igs. n. 74 del 2000, che il ricorso non attesta di aver fornito indicazioni al riguardo alla Corte di appello, ad esempio con motivi aggiunti o con memoria, cosicché non è dato sapere se l'applicazione della norma sia stata effettivamente richiesta in sede di giudizio di secondo grado (il verbale di udienza del 17/6/2025 nulla indica sul punto).

Analogamente, il dedotto pagamento integrale del debito, con versamento dell'ultima rata che sarebbe avvenuto il 27/9/2023, non risulta prospettato alla Corte di appello, né certamente può essere valutato in questa sede, perché argomento proprio del solo giudizio di cognizione.

4.2. [OSCURATO:PERSONA] che non può essere valorizzato, in senso contrario, il precedente di questa Corte n. 32525 del 2025, citato nella memoria, in forza del quale le modifiche apportate all'art. 131-bis cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano retroattivamente, derivandone che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all'entrata in vigore delle predette modifiche, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133 - 01).

Al riguardo,basti qui evidenziare che la sentenza di appello è stata emessa successivamente alla novella in esame, cosicché il gravame avrebbe dovuto indicare tutti gli elementi a sostegno della domanda di cui all'art. 131-bis cod. pen. 5.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

La declaratoria di inammissibilità, peraltro, comporta l'irrilevanza della prescrizione eventualmente maturata nelle more di questo giudizio, successivamente alla pronuncia di appello.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 17/6/2025 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 21/2/2023 dal Tribunale di Trani, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche in ordine all'art. 13, comma 3-ter, d. Igs. n. 74 del 2000. 2.1. Letta la memoria depositata il 20/4/2026. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sulla questione qui riproposta con una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che la causa di esclusione della punibilità in esame è stata negata in ragione del numero delle fatture per operazioni inesistenti utilizzate in dichiarazione, come riportato nel capo di imputazione, e dell'importo complessivamente evaso, per imposte dirette e indirette, ancora analiticamente indicato in rubrica. 4.1. Evidenziato, in ordine all'art. 13, comma 3-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, che il ricorso non attesta di aver fornito indicazioni al riguardo alla Corte di appello, ad esempio con motivi aggiunti o con memoria, cosicché non è dato sapere se l'applicazione della norma sia stata effettivamente richiesta in sede di giudizio di secondo grado (il verbale di udienza del 17/6/2025 nulla indica sul punto). Analogamente, il dedotto pagamento integrale del debito, con versamento dell'ultima rata che sarebbe avvenuto il 27/9/2023, non risulta prospettato alla Corte di appello, né certamente può essere valutato in questa sede, perché argomento proprio del solo giudizio di cognizione. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] che non può essere valorizzato, in senso contrario, il precedente di questa Corte n. 32525 del 2025, citato nella memoria, in forza del quale le modifiche apportate all'art. 131-bis cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano retroattivamente, derivandone che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all'entrata in vigore delle predette modifiche, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133 - 01). Al riguardo,basti qui evidenziare che la sentenza di appello è stata emessa successivamente alla novella in esame, cosicché il gravame avrebbe dovuto indicare tutti gli elementi a sostegno della domanda di cui all'art. 131-bis cod. pen. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità, peraltro, comporta l'irrilevanza della prescrizione eventualmente maturata nelle more di questo giudizio, successivamente alla pronuncia di appello. P.Q.M
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