CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 47901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Gìp del Tribunale di Roma, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, infatti, il primo motivo deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio di secondo grado, per la mancata indicazione alle parti private della facoltà di chiedere la trattazione orale, e che lo stesso è manifestamente infondato perché in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, secondo quanto affermato da questa Corte, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Rv. 282438; che il secondo motivo, con cui si deduce H vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché totalmente generico e non scandito da analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata della Corte d'appello, la quale ha affermato la sussistenza dei fatti di reato così come risultante dalla sentenza di primo grado, vista la mancata esibizione, da parte dell'imputato, delle scritture contabili, da lui parzialmente istituite, anche se detenute da altro soggetto, secondo la sua inverosimile prospettazione; che il terzo motivo è manifestamente infondato, sia perché si risolve in una mera richiesta esplorativa, sia perché - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - nel caso in esame non sussistono comunque i presupposti affinché questa Corte possa procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera 1), cod. porc. pen., senza compiere accertamenti di fatto o valutazioni discrezionali incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3